Nomine in  ruolo personale docente, educativo e ATA: precisazioni  nomine part-time

      

Il 12 agosto l’Ufficio III (personale della scuola) dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con nota Prot. n. 8177/3/C21, datata 12 agosto 2009, a seguito richiesta di precisazioni da parte dello SNALS CONFSAL, facendo riferimento alla propria nota Prot. n. 8177 del 7 agosto 2009, trasmette le seguenti precisazioni in merito alle nomine in ruolo in regime di part-time che si riportano integralmente di seguito.

 

Contratti part-time: punto A.23 (docenti) e B 9 (ATA) istruzioni operative.

Tenuto conto della possibilità di stipulare contratti a tempo  indeterminato  in  regime  di  part-time, è necessario verificare in ogni provincia , prima delle operazioni, se la percentuale del 25% di personale che può beneficiare di part-time per l’a. s.2009/10, distintamente per tipologia di personale (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria con riferimento alle singole classi di concorso e  personale ATA) non sia stata superata.

Di conseguenza è necessario accertare il numero di contratti part-time  che ancora si possono stipulare.

Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno, pertanto, a comunicare tali dati (contingente saturo oppure  numero di posti residuati), agli Uffici  che effettuano le  nomine per conto di tutta la regione.

In sede di convocazione, gli interessati dovranno scegliere un posto intero (cattedra/posto interno oppure  cattedra/posto tra più scuole), comunicando di voler beneficiare del part-time.

Si presenteranno quindi, entro 24 ore, presso l’Istituzione Scolastica scelta come sede provvisoria e, in caso di posto tra più scuole, presso la prima  istituzione scolastica indicata nel provvedimento,  per concordare con il Dirigente scolastico la quantità di ore  di servizio a tempo parziale.

L’orario part-time, di norma  pari al 50% di quello a tempo pieno (art. 39 CCNL 29.11.2007) ,  terrà comunque conto della effettiva consistenza e divisibilità degli spezzoni che compongono il posto scelto, che non sempre sono pari alla metà dell’orario a tempo pieno.

Non potranno quindi essere concesse ore a disposizione per raggiungere l’orario desiderato, né essere ulteriormente frazionati  gli spezzoni indivisibili.

I Dirigenti Scolastici, una volta definita la quantità di ore da attribuire al personale in questione avranno cura di comunicare immediatamente agli Uffici Scolastici Provinciali gli spezzoni residuati da tali operazioni.

 

Si allega: