FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI
CNPI PROPONE TUTELE PER IL
PERSONALE PRECARIO
Nell’adunanza
del 22 giugno 2009 il CNPI ha espresso il parere sullo
schema di regolamento
concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di
istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 240/2007”.
Nel rinviarvi
al testo della pronuncia, che inseriamo in fondo alla pagina, è opportuno
sottolineare che riguardo a quanto previsto dall’art. 16 il CNPI ha proposto, su
sollecitazione della nostra delegazione, in coerenza con le battaglie sindacali
intraprese dallo
SNALS-Confsal a tutela dei
precari, di riconoscere agli stessi alcune prerogative.
In
particolare il CNPI ha proposto “di:
-
riconoscere
come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in
soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
-
riconoscere
il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti
formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori
didattici di cui alla Tabella 12;
-
consentire
lo svolgimento dell’anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della
relativa convenzione con l’università per i fini di cui all’art. 10 comma 3 –
lett. b), presso l’istituzione scolastica sede di servizio nell’anno scolastico
di riferimento;
-
riconoscere
a tutti coloro che hanno superato l’esame di ammissione alla Scuola di
Specializzazione per l’insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla
frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della
graduatoria di accesso al TFA.”