FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI

CNPI PROPONE TUTELE PER IL PERSONALE PRECARIO

 

Nell’adunanza del 22 giugno 2009 il CNPI ha espresso il parere sullo schema di regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 240/2007”.

Nel rinviarvi al testo della pronuncia, che inseriamo in fondo alla pagina, è opportuno sottolineare che riguardo a quanto previsto dall’art. 16 il CNPI ha proposto, su sollecitazione della nostra delegazione, in coerenza con le battaglie sindacali intraprese dallo SNALS-Confsal a tutela dei precari, di riconoscere agli stessi alcune prerogative.

In particolare il CNPI ha proposto “di:

-         riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

-         riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla Tabella 12;

-         consentire lo svolgimento dell’anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l’università per i fini di cui all’art. 10 comma 3 – lett. b), presso l’istituzione scolastica sede di servizio nell’anno scolastico di riferimento;

-         riconoscere a tutti coloro che hanno superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al TFA.