CESSAZIONI DAL
SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA
con incarico a tempo determinato
Anche il personale della scuola (docenti, educatori ed ATA) con contratto a tempo determinato ha titolo ad accedere al trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia.
Le norme per tale personale sono sostanzialmente quelle degli altri dipendenti pubblici.
Pensione di anzianità.
Si ha diritto ad ottenere la pensione di anzianità se in costanza di contratto a tempo determinato si raggiunge i requisiti attualmente richiesti per il pagamento della PENSIONE INPDAP CASSA PENSIONE DIPENDENTI DELLO STATO.
Pensione
di vecchiaia.
Si ha diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia se si raggiunge, in costanza di rapporto di lavoro, l’età anagrafica di 65 anni con un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Per le donne tale diritto è riconosciuto, a domanda, al compimento del 60 anno di età con l’anzianità contributiva suddetta.
I requisiti per l’accesso alla pensione (di anzianità o di vecchiaia) devono essere posseduti pienamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e non al 31 dicembre, come invece avviene per il personale con incarico a tempo indeterminato.
Analogamente la decorrenza della pensione è quella prevista dalle finestre e non quella del 1 settembre.
Calcolato l’importo della
pensione spettante, se il personale ha lavorato non con orario completo, la
pensione viene determinata dividendo tale importo per 18 e moltiplicandolo per
la media aritmetica dell’orario settimanale di ciascun anno di servizio.
La domanda di pensione può essere
presentata in qualsiasi momento successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro.
Per
un aiuto nella presentazione della pratica di pensione ci si può
rivolgere a:
Patronato Inpas
Via Duse, 20, Verona (c/o Snals - Confsal)
Orari: lunedì, e venerdì dalle ore 15,30
alle ore 19,90
mercoledì, giovedì dalle ore 9,00 alle ore
12,00
tel. 0458303490; fax 0458308998; e-mail: inpas.vr@ilpatronato.it