NOTA OPERATIVA N. 10 del 17/02/2005
OGGETTO:
Personale a tempo determinato del comparto scuola.
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito alla trattazione delle pratiche
di riscatto relative al servizio reso dal personale del comparto scuola a tempo
determinato per il quale risultano effettuate le ex ritenute in conto entrate
del tesoro.
Al
riguardo, si precisa che l’art.24, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n.67, a
decorrere dal 01.01.1988 ha disposto, per il personale supplente delle scuole
statali di istruzione primaria, secondaria e artistica, assunto per un periodo
inferiore all’anno, l’assoggettamento alle ex ritenute in conto entrate del
tesoro già previste dalla legge 6 dicembre 1966, n.1077 per il personale
supplente con nomina annuale decorrente dall’inizio dell’anno scolastico.
Per
effetto di tale assoggettamento, al personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato del comparto scuola (così vengono denominati i supplenti temporanei
ed i supplenti annuali dopo il C.C.N.L. 4.8.1995), non più iscritto all’INPS, si
applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al D.P.R.
29 dicembre 1973, n.1092, e successive modificazioni e/o integrazioni.
Tanto
premesso, si precisa che i servizi con iscrizione in conto entrate tesoro (oggi
Inpdap) non devono essere oggetto di valutazione nei provvedimenti di
riscatto/computo, in quanto, se debitamente certificati, sono utili di per sé ai
fini del trattamento di quiescenza statale, anche senza richiesta degli
interessati.
Resta
inteso che nel caso in cui, per un qualsivoglia motivo, per i servizi di cui
trattasi risulti l’iscrizione all’INPS ovvero nessuna copertura assicurativa, si
dovrà procedere alla loro formale valutazione, su richiesta degli aventi
diritto, applicando, rispettivamente, l’istituto del computo di cui all’art.11
del richiamato D.P.R.1092/73 o quello del riscatto previsto dall’art.28 della
legge 177/76. Si coglie l’occasione per ricordare che nei confronti del
personale a tempo determinato del comparto scuola, il diritto alla pensione di
vecchiaia, già disciplinato dall’art.8, comma 5, della legge n.831/1961,
continua ad essere subordinato al raggiungimento, in costanza di rapporto di
lavoro, dell’età anagrafica di 65 anni e al possesso dell’anzianità contributiva
di anni 20.
Tale
diritto è parimenti riconosciuto, secondo il disposto di cui all’art.2, comma
21, della legge n.335/95, alle lavoratrici al compimento del sessantesimo anno
di età con anzianità contributiva minima di anni 20, che chiedono la
liquidazione della pensione equiparata alla vecchiaia non intendendo più
sottoscrivere contratti di lavoro (il personale a tempo determinato non è
destinatario di provvedimenti di collocamento a riposo, in quanto il loro
rapporto si esaurisce naturalmente alla prevista scadenza contrattuale).
Per
quanto riguarda la pensione d’anzianità, anche per il personale a tempo
determinato il relativo diritto si consegue sulla base dei requisiti anagrafici
e/o contributivi introdotti dalla legge n.335/95, così come modificati dalla
legge 449/97, maturati in attività di servizio.
IL
DIRIGENTE GENERALE
Dr.
Costanzo Gala