NOTA OPERATIVA N. 10 del 17/02/2005

 

 

 

OGGETTO: Personale a tempo determinato del comparto scuola.

 

Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito alla trattazione delle pratiche di riscatto relative al servizio reso dal personale del comparto scuola a tempo determinato per il quale risultano effettuate le ex ritenute in conto entrate del tesoro.

Al riguardo, si precisa che l’art.24, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n.67, a decorrere dal 01.01.1988 ha disposto, per il personale supplente delle scuole statali di istruzione primaria, secondaria e artistica, assunto per un periodo inferiore all’anno, l’assoggettamento alle ex ritenute in conto entrate del tesoro già previste dalla legge 6 dicembre 1966, n.1077 per il personale supplente con nomina annuale decorrente dall’inizio dell’anno scolastico.

Per effetto di tale assoggettamento, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto scuola (così vengono denominati i supplenti temporanei ed i supplenti annuali dopo il C.C.N.L. 4.8.1995), non più iscritto all’INPS, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Tanto premesso, si precisa che i servizi con iscrizione in conto entrate tesoro (oggi Inpdap) non devono essere oggetto di valutazione nei provvedimenti di riscatto/computo, in quanto, se debitamente certificati, sono utili di per sé ai fini del trattamento di quiescenza statale, anche senza richiesta degli interessati.

Resta inteso che nel caso in cui, per un qualsivoglia motivo, per i servizi di cui trattasi risulti l’iscrizione all’INPS ovvero nessuna copertura assicurativa, si dovrà procedere alla loro formale valutazione, su richiesta degli aventi diritto, applicando, rispettivamente, l’istituto del computo di cui all’art.11 del richiamato D.P.R.1092/73 o quello del riscatto previsto dall’art.28 della legge 177/76. Si coglie l’occasione per ricordare che nei confronti del personale a tempo determinato del comparto scuola, il diritto alla pensione di vecchiaia, già disciplinato dall’art.8, comma 5, della legge n.831/1961, continua ad essere subordinato al raggiungimento, in costanza di rapporto di lavoro, dell’età anagrafica di 65 anni e al possesso dell’anzianità contributiva di anni 20.

Tale diritto è parimenti riconosciuto, secondo il disposto di cui all’art.2, comma 21, della legge n.335/95, alle lavoratrici al compimento del sessantesimo anno di età con anzianità contributiva minima di anni 20, che chiedono la liquidazione della pensione equiparata alla vecchiaia non intendendo più sottoscrivere contratti di lavoro (il personale a tempo determinato non è destinatario di provvedimenti di collocamento a riposo, in quanto il loro rapporto si esaurisce naturalmente alla prevista scadenza contrattuale).

Per quanto riguarda la pensione d’anzianità, anche per il personale a tempo determinato il relativo diritto si consegue sulla base dei requisiti anagrafici e/o contributivi introdotti dalla legge n.335/95, così come modificati dalla legge 449/97, maturati in attività di servizio.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala