NOTA OPERATIVA N. 23 del 01/06/2005
OGGETTO:
Personale a tempo determinato del comparto scuola.
L’art.47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092
dispone che il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle
scuole e degli istituti d’istruzione secondaria, professionale o artistica, che
abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore
settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti
risultano dalla media aritmetica dell’orario settimanale di ciascun anno di
servizio.
A seguito di richieste di chiarimento in merito
all’applicazione di detta norma, si precisa che tale disposizione opera soltanto
nei confronti del personale scolastico a tempo determinato (non di ruolo), anche
se l’ultimo anno di servizio è stato reso con orario di cattedra.
L’art.47 in argomento non trova, invece,
attuazione nei casi un cui, in favore del personale di ruolo, si debba procedere
alla valutazione di servizi scolastici statali resi antecedentemente la nomina,
anche se prestati con orario inferiore alla diciotto ore di cattedra.
Quanto sopra, sia nel caso in cui il servizio in
questione sia utile di per sé, essendo stato assoggettato alle ritenute in conto
entrate Tesoro (ora Inpdap), ovvero risulti computabile, ai sensi dell’art.11
del citato D.P.R.n.1092/73, qualora vi sia stato versamento di contribuzione
Inps.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala