NOTA OPERATIVA N. 23 del 01/06/2005

 

 

 

OGGETTO: Personale a tempo determinato del comparto scuola.

L’art.47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 dispone che il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti d’istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell’orario settimanale di ciascun anno di servizio.

A seguito di richieste di chiarimento in merito all’applicazione di detta norma, si precisa che tale disposizione opera soltanto nei confronti del personale scolastico a tempo determinato (non di ruolo), anche se l’ultimo anno di servizio è stato reso con orario di cattedra.

L’art.47 in argomento non trova, invece, attuazione nei casi un cui, in favore del personale di ruolo, si debba procedere alla valutazione di servizi scolastici statali resi antecedentemente la nomina, anche se prestati con orario inferiore alla diciotto ore di cattedra.

Quanto sopra, sia nel caso in cui il servizio in questione sia utile di per sé, essendo stato assoggettato alle ritenute in conto entrate Tesoro (ora Inpdap), ovvero risulti computabile, ai sensi dell’art.11 del citato D.P.R.n.1092/73, qualora vi sia stato versamento di contribuzione Inps.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala