Direttiva regionale per assunzioni T.I. del personale docente, educativo ed ATA.

L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con Nota Prot. n. 11531/C21 del 17 agosto 2011, ha emanato una direttiva regionale per uniformare le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA.


ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE

La Direttiva, tenuto conto che le nomine da effettuare utilizzando le graduatorie non esaurite dei concorsi ordinari a valenza regionale (e provinciale) devono precedere quelle da disporre mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, indica Mercoledì 24 agosto 2011 quale data per l’effettuazione delle operazioni relative alle nomine dai concorsi ordinari.

Nella Direttiva sono indicate le graduatorie dei concorsi ordinari su base regionale, che si sono esaurite nel corso delle operazioni di assunzione effettuate nei decorsi anni scolastici.
I relativi posti dei nuovi contingenti vanno pertanto tutti attribuiti agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.


Per le nomine in ruolo da effettuare mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali stabiliranno autonomamente i calendari delle operazioni.

In ogni caso, tutte le operazioni concernenti le nomine in ruolo, compresi gli scorrimenti per surroga, devono concludersi entro e non oltre il 31 agosto p.v.

Qualora, in relazione alla particolare complessità delle operazioni non sia possibile concludere entro il 31 agosto anche le convocazioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, le stesse possono essere ultimate entro il 3 settembre p.v.


L’art. 1 del D.M. n. 74/2011 prevede, com’è noto, che le assunzioni a tempo indeterminato, con retrodatazione giuridica all’a.s. 2010/2011, vengano effettuate utilizzando le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’a.s. 2010/2011.
Poiché Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali sono stati obbligati ad integrare tali graduatorie su preciso ordine del Commissario ad acta, con i nominativi dei docenti nei cui confronti il TAR del Lazio ha emesso specifiche ordinanze cautelari favorevoli all’inserimento “a pettine”, le nomine in questione dovranno essere disposte come segue:


  1. nei confronti dei soli aspiranti compresi negli elenchi del Commissario ad acta, che risultino in posizione utile per l’eventuale nomina in ruolo, dovrà essere immediatamente comunicato, con telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento, l’accantonamento della nomina e del posto al 31.08.2012, in attesa della sentenza di merito. E’ infatti inevitabile dover tenere conto di quanto deciso dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con Sentenza n. 00011/2011 del 12 Luglio 2011, sulla questione preliminare di giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento. Si legge nella sentenza: "La questione di diritto sottoposta all’attenzione della Adunanza Plenaria riguarda il riparto di giurisdizione, se cioè sia competente il giudice amministrativo oppure il giudice ordinario, in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano"..."Per le sopra esposte considerazioni, l’Adunanza Plenaria, pronunciando sull’appello sopra proposto, ai sensi degli articoli 99 e 105 del c.p.a., lo rigetta, confermando la sentenza di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo".
    Da ciò si evince che, con la Decisione in esame l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che è il del massimo Organo di Giustizia amministrativa, ha riconosciuto il difetto giurisdizione del giudice amministrativo (TAR) in materia di graduatorie ad esaurimento, uniformandosi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze 10 novembre 2010 n. 22805, 16 giugno 2010 n. 14496; 3 aprile 2010 n. 10510), che avevano già riconosciuto il difetto di giurisdizione del TAR. Tutte le ordinanze cautelari del TAR in materia di graduatorie ad esaurimento sono destinate perciò a decadere ope legis, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo, approvato con Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104, in G.U. 07.07.2010. Il predetto art. 11, al comma 7, così dispone: "Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione". I predetti aspiranti non dovranno pertanto essere convocati e non dovranno essere destinatari di provvedimenti di individuazione con scelta della sede provvisoria, in quanto la nomina e la sede provvisoria vacante al 31.08.2012 sarà loro accantonata di risulta, a meno che non intervenga nei prossimi giorni una diversa indicazione uniforme del MIUR o una sentenza di merito.
  2. Salvo diverse indicazioni del MIUR, le operazioni di nomina in ruolo che riguardano graduatorie con candidati inseriti “a pettine” per ordine del Commissario ad acta si svolgeranno secondo la seguente procedura:

Tipologia di posti su cui effettuare le assunzioni a tempo indeterminato.
Le sedi provvisorie da assegnare ai beneficiari delle nomine in ruolo a pieno titolo riguardano le cattedre vacanti fino al 31 agosto 2012 e le cattedre disponibili fino al 30 giugno 2012 residuate dalle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, a condizione che esista almeno la coincidenza tra il numero di posti vacanti dopo i trasferimenti in organico di diritto e il numero di assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dal MIUR. Qualora il numero dei docenti immessi in ruolo sia in numero pari o inferiore al numero di posti vacanti, i docenti stessi dovranno essere obbligati a coprire tutti i posti vacanti al 31.08.2012, evitando di destinare a supplenza fino al 30.06.2012 i posti vacanti al 31.08.2012.
Qualora il numero di assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dal MIUR sia in numero superiore al numero di posti vacanti dopo i trasferimenti, si dovrà procedere alla compensazione.


Surroghe a seguito nomine in ruolo, anche in altra provincia, di aspiranti già di ruolo inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari.
Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari, anche di altra provincia, venga conferita la nomina in ruolo ad aspirante già di ruolo in altro ordine e grado o per altra tipologia di posti, è consentito nominare in ruolo, per surroga, altro aspirante con riferimento al posto lasciato libero dal candidato già di ruolo.


Non possibilità stipula contratti in regime di part – time.
Con l’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008, convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, è stato modificato il regime giuridico del part –time, nel senso che la concessione di tale regime non è più automatica, ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza che ha la facoltà di rigettare l’istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva. Per questo motivo non risulta possibile stipulare il contratto di assunzione in ruolo in regime di part–time prescindendo dalla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico, che non verrebbe posto nelle condizioni di effettuare le proprie valutazioni in ordine ai riflessi sull’organizzazione scolastica di detto regime ad orario ridotto.
I dirigenti degli UST avranno pertanto cura di invitare i Dirigenti scolastici a concedere il part–time ai docenti neo assunti in ruolo eventualmente a decorrere dal prossimo anno scolastico.


Scuola primaria: copertura posti di lingua inglese
Qualora i contingenti assegnati corrispondano a soli posti di lingua inglese, residuati dai movimenti, sarà necessario scorrere le graduatorie ad esaurimento individuando i soli aspiranti in possesso dei requisiti per impartire tale insegnamento.


CALENDARIO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali effettueranno le specifiche operazioni secondo un calendario autonomamente definito, fermo restando che le assunzioni a tempo indeterminato devono comunque concludersi entro il 31 agosto 2011.

Nel predisporre il calendario delle operazioni, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali avranno cura di effettuare per prime le operazioni relative alle qualifiche superiori, in modo da rendere disponibili i posti per le qualifiche inferiori.

Come per il personale docente, qualora non sia possibile concludere entro il 31 agosto anche le convocazioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, le stesse possono essere ultimate entro il 3 settembre p.v.


Riserve posti categorie protette (Legge 68/1999)

Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 248 del 7.11.2000, richiamata dalle istruzioni operative, le nomine in ruolo nei confronti delle categorie protette (invalidi, orfani e categorie equiparate) devono essere effettuate come segue:

  1. innanzitutto è necessario verificare, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7%; orfani 1%) non siano sature;
  2. si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nei concorsi ordinari e nelle garduatorie ad esaurimento.
    In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;
  3. i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali effettueranno le nomine a favore dei riservisti rispettando le percentuali previste dalla legge n.68/99 (invalidi 7% e orfani 1%);
  4. la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come graduatoria unica;
  5. il calcolo delle riserve da effettuare sul contingente relativo all’a. s. 2010/11 deve essere disposto sommando il contingente assegnato con DM n. 75/2010 e quello assegnato con DM n. 74/2011.


Si allegano:



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