PRECARIATO: EMANATO IL DECRETO
ATTUATIVO
Premesso che per lo SNALS-CONFSAL il
vero obiettivo finale è quello della stabilizzazione di tutto il personale
precario compreso nelle graduatorie per l’immissione in ruolo, con l’emanazione
del decreto legge si è, comunque, realizzato un non facile obiettivo seppur
parziale rispetto alla soluzione definitiva auspicata.
Lo SNALS,
che è stato promotore dell’iniziativa
e protagonista di tutte le varie fasi, dalla stesura del decreto legge
fino a quella del decreto ministeriale attuativo, ha ritrovato nella stesura
definitiva accolte la gran parte
delle richieste migliorative via via avanzate.
Il decreto ministeriale
attuativo opera a favore del personale precario docente e ATA che, avendo fruito
per l’a.s.
2008/2009 di nomina a tempo determinato di durata annuale o sino
al termine delle attività didattiche indipendentemente dalle graduatorie
provinciali o di circolo/istituto
da cui è stata conferita , risulta inserito “a pieno
titolo”, per l’a.s. 2009/2010 nelle graduatorie permanenti ad esaurimento per il
personale docente
(art. 1, comma 605, lett. C della
legge 27/12/2006 n. 296)
o ATA
(art. 554 del decreto
legislativo 16/4/1994 n. 297)
oppure ATA inseriti nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento
(DD.MM. 19/4/2001
n. 75 e n. 35 del 24 marzo
2004),
non abbia potuto ottenere,
per l’anno scolastico in corso, nomina a tempo determinato di durata annuale o
fino al termine delle attività didattiche per carenza di posti disponibili o
l’abbia ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in
assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
Tale personale, docente e ATA,
inserito a domanda in appositi elenchi, ha diritto a fruire di precedenza
assoluta nel conferimento di supplenze per assenze nelle scuole comprese nei
distretti indicati nella domanda e allo stesso punteggio conseguito nell’a.s.
2008/2009 per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento o profilo
professionale.
La domanda deve essere o
presentata entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 alla istituzione
scolastica di servizio dell’anno 2008/2009
o direttamente a mano (consigliamo, in
tal caso, di farsi rilasciare ricevuta) oppure entro la stessa data può essere
inviata per raccomandata sempre alla stessa scuola , in tal caso fa fede la
ricevuta di invio. Sarà compito della scuola inoltrarla alla sede provinciale
scelta dall’interessato tra le possibili
opzioni: quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento,
oppure quella nella quale l’interessato è inserito nelle graduatorie di circolo
o d’istituto. Soltanto nel caso in cui l’interessato abbia stipulato contratto a
tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche per un
numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, vi è l’obbligo di
scegliere la provincia ove ha stipulato il contratto ai fini del completamento.
E’ escluso dal
beneficio chi, nel corrente anno scolastico, abbia rinunciato ad una supplenza
per orario intero nell’ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento o
dalle correlate graduatorie di circolo o istituto.
L’esclusione
non opera nei confronti dei docenti per rinuncia ad un contratto, anche ad
orario intero, per effetto dell’inserimento in coda nelle province opzionali.
Non comporta esclusione dal beneficio neppure l’aver rinunciato ad un contratto
per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di
disponibilità di posti interi.
In aggiunta a
quanto detto in termini generali, dal decreto ministeriale, dai moduli di
domanda e dalla circolare di accompagnamento emergono ulteriori elementi che è
opportuno evidenziare:
la precedenza opera solo per le supplenze derivanti da assenze del personale
in servizio e non per i posti disponibili o vacanti;
è possibile rinunciare senza sanzioni a una supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile o alla nomina per progetti derivanti dalle convenzioni MIUR – Regioni;
non
è consentito lasciare un progetto per una supplenza temporanea;
Il sindacato ha
concordato con l’amministrazione che sarà
tempestivamente risolta ogni problematica interpretativa che dovesse dar
luogo a possibili contenziosi o a “disparità di trattamento” tra soggetti aventi
pari diritti. Ovviamente, nella fase relativa al decreto ministeriale, non era
possibile andare oltre quanto previsto dal decreto legge. Si è, però, operato
per evitare ogni interpretazione restrittiva quale quella, caduta solo nel testo
finale, inizialmente avanzata dall’amministrazione relativa al requisito per il
personale di essere già compreso “a pieno titolo” nelle graduatoria per il ruolo
relative all’anno scolastico 2008/2009.
In sede di incontri
al MIUR si è sollecitata anche la tempestiva pubblicizzazione del testo
definitivo dell’accordo MIUR – INPS e l’emanazione delle sue modalità attuative
sia per il diritto delle persone di effettuare scelte consapevoli con la
conoscenza di tutti gli elementi sia
per le competenze spettanti alle singole istituzioni scolastiche.