Sottoscritto il CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2009/2010

In data odierna, 26 giugno 2009, dopo una lunga trattativa, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2009/2010.

La trattativa ha subito una brusca impennata in data 23 giugno quando è stata interrotta la trattativa tra le parti a causa delle modifiche introdotte dall’Amministrazione negli artt. 2 e 5, a seguito della registrazione da parte dell’organo di controllo del decreto legislativo relativo ai dimensionamenti, ed in particolare delle prescrizioni previste dallo stesso all’art. 23 per l’utilizzo del personale.

La lunga trattativa di ieri è servita a riscrivere i contenuti dell’art. 5, formulando lo stesso con un sostanziale rispetto di quanto stabilito con il contratto integrativo per la mobilità del 15/4/2009.

Nella versione sottoposta dall’Amministrazione alle OO.SS. il giorno 23 giugno, a nostro avviso, si svuotava, in larga parte, la salvaguardia ottenuta con tale CCNI integrativo.

Nella lunga riscrittura di ieri, con il paziente lavoro di mediazione svolto dalla nostra delegazione e da quella degli altri sindacati, si è ottenuto che fosse rispettato il rientro nella scuola di precedente titolarità anche a disposizione, per coloro che trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico-sede, e appartenente a ruolo in esubero esprimano nel modulo-domanda la volontà di rientro in tale scuola, anche a disposizione per l’effettuazione di supplenze o per l’arricchimento dell’offerta formativa (ovviamente nei limiti dell’esubero), effettuando tale operazione subito dopo l’utilizzo a domanda in altra classe di concorso o posto.

Al punto 6 dell’art. 5 sono stati previsti, poi, gli utilizzi d’ufficio in altra classe di concorso o posto, limitati al personale in esubero e privo della sede di titolarità (titolare DOP o sulla provincia) ed effettuati solo dopo aver verificato la non possibilità di utilizzo nella propria classe di concorso neanche su spezzoni.

La mediazione ha ottenuto che tale utilizzazione d’ufficio sarà disposta soltanto per posti di grado pari o superiore a quello di appartenenza, evitando che, a causa delle pesanti ricadute sugli organici dei decreti legislativi attuativi dell’art. 64 della legge 133/08 di conversione dl DL 112/2008, la categoria del personale in esubero e trasferito su posti non di organico-sede subisse l’obbligatorietà di utilizzo anche “in ruolo discendente”.