Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2009/2010

Attenzione allo spostamento del termine di presentazione della domanda per il personale ATA

Nel rimandare ad un’attenta lettura del testo del CCNI, si segnalano alcune questioni che si ritengono particolarmente rilevanti:

-    art. 1 c. 8 -   è stato precisato che la valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie e per le utilizzazioni è fatta “considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria”;

-    art. 1 c. 9 -   le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria sono prodotte entro il termine del 10 luglio 2009 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado ed educativo, alla data del 24 luglio 2009 per il personale docente della scuola secondaria di I grado e alla data del 4 agosto 2009, per il personale A.T.A.;

-    art. 1 c. 10-  è stata prevista una successiva integrazione del CCNI per la disciplina delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la regione Abruzzo;

-    art. 2 c. 2 punto b) tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione a domanda  per il rientro nella scuola di precedente titolarità sono stati individuati i trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata a partire dall’a.s. 2004/2005 e successivi;

-    art. 2 c. 3     relativo alla utilizzazione del personale in soprannumero titolare DOP e senza sede, da utilizzare a domanda o d’ufficio in altra classe di concorso è stata precisata una norma di salvaguardia con un esplicito richiamo all’art. 5 c. 6;

-    art. 2 c. 5     è stato chiarito che tale comma relativo ai docenti che in presenza di riduzione dell’orario obbligatorio sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria;

-    art. 3 c. 1     sono state fatte alcune precisazioni sul quadro delle disponibilità, con particolare riferimento alle ore di approfondimento e alle ore di potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri;

-    art. 4 c. 1     è stato precisato che l’assegnazione dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria ai plessi e alle scuole deve essere regolata dal contratto di istituto. E’ stata considerata del tutto residuale la possibilità di riferimento ai criteri previsti dall’art. 25 del CCDN del 18/1/2001, richiamato nelle premesse del CCDN del 21/12/2001, limitandolo al caso, del tutto eccezionale, in cui il contratto d’Istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico;

-    art. 5 c. 4     è stato previsto che l’utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli in esubero siano effettuate “prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale”;

-    art. 5 c. 5     sono state previste le modalità per il rientro anche a disposizione nella ex scuola di titolarità del personale appartenente a ruolo in esubero e trasferito d’ufficio a domanda condizionata aventi i requisiti previsti dall’art. 8 punti 1 e 2;

-    art. 5 c. 6     sono state previste le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità non utilizzabile, nemmeno su spezzoni, nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, solo su posti di grado pari o superiore a quello di appartenenza;

-    art. 5 c. 8     è stato previsto che i docenti assegnati alla realizzazione dei progetti non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre o posti in seguito determinatisi;

-    art. 5 c. 9     si è precisata la modalità di determinazione numerica dei posti di messa a disposizione;

-    art. 6 c. 1     è stato precisato che le disponibilità residue derivanti dalle ore di approfondimento in materie letterarie nel tempo normale e per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, con precedenza al personale a tempo determinato che ha diritto al completamento dell’orario e, solo dopo, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio;

-    art. 7           Assegnazioni provvisorie personale docente

-   art. 7 c. 1     è stato precisato che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; ricongiungimento ai genitori.

-   art. 7 c. 7     è stata prevista la possibilità di richiedere nell’ambito del comune l’assegnazione provvisoria limitatamente ai comuni che comprendono più distretti;

-   art. 8           Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

-    art. 8 c. 2     è stato precisato che il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità per i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata riguarda il personale docente trasferito a partire dall’a.s. 2004/2005 e/o successivi;

-    art. 8 c. 4     è stato chiarito che il requisito per l’assistenza previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 per l’assistenza al personale diversamente abile deve essere posseduto e documentato, e  deve sussistere entro la data di presentazione della domanda;

-   art.8  c. 7      relativo alla precedenza personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato precisato che la condizione, prevista da tale comma per l’attribuzione della precedenza deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria;

-   art. 9 c. 4      su nostra precisa richiesta è stato inserito l’USP che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’USP di provenienza degli interessati;

 

TITOLO III - PERSONALE AMMINSITRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

 

-   art. 11           Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

-   art. 11 c. 1 punto b) è stato precisato che la domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità riguarda il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2004/05 e successivi;

-   art. 11 bis      Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura

                    È stata interamente riformulata la normativa relativa alla copertura dei posti di DSGA, non assegnati con contratto di lavoro a tempo determinato, prevedendo la copertura di tali posti da parte degli assistenti amministrativi titolari o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della II posizione economica. In assenza di tale personale si provvede con personale disponibile all’interno della istituzione scolastica con criteri definiti con la contrattazione di istituto o “facendo ricorso ad assistente amministrativo beneficiario della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 o mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del ccnl 29 novembre 2007. L’utilizzo di personale esterno costituisce una fattispecie residuale ed è disciplinata dai commi successivi secondo modalità che prevedono un passaggio di contrattazione decentrata a livello regionale;

-   art. 12 c. 1     su nostra esplicita richiesta è stato inserito “Su richiesta del personale, l’utilizzazione può essere effettuata anche sommando spezzoni compatibili su più scuole

-   art. 15 c. 1     è stato precisato che l’assegnazione del personale ATA  alle sedi associate alle succursali e ai plessi è regolata da contratto di scuola: sì è poi precisato che l’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti, o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, sono stati dettati i criteri cui si deve attenere  il Dirigente scolastico;

-   art. 18           Assegnazioni provvisorie personale ATA

-   art. 18 c. 1     è stata prevista la stessa precisazione fatta per i docenti e cioè che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente  per uno dei seguenti motivi - ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; ricongiungimento ai genitori;

-   art. 18 - c. 7  è stata prevista anche per gli  ATA, come per i docenti, la possibilità di presentare l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità solo nel caso che tale comune comprenda più distretti;

-   art. 19           Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria - sono state previste modifiche analoghe a quelle previste per il personale docente; in particolare;

-   art. 19 c. 2     diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per il personale ATA trasferito dall’a.s. 2004/2005 e/o successivi;

-   art. 19 c. 4     è stato previsto per il personale ATA destinatario della precedenza per l’assistenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92 che il requisito deve essere posseduto, prodotto e documentato entro il termine di scadenza delle domande;

-   art. 19 c. 7     è stato previsto, per la precedenza relativa al personale che ricopre cariche pubbliche nella amministrazioni degli enti locali che il requisito previsto per la richiesta di precedenza, deve sussistere al momento di effettuazione delle operazioni pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

 

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria vanno presentate entro il termine del:

Dal sito del Miur si riportano i seguenti allegati

PDF Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PDF Domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per:
  • la scuola dell'infanzia (Mod. U1)
  • la scuola primaria (Mod. U2)
  • la scuola secondaria di I grado (Mod. U3)
  • la scuola secondaria di II grado (Mod. U4)
  • il personale amm.vo tecnico e ausiliario della scuola dei ruoli provinciali (Mod. UN)
  • insegnante di religione cattolica dell'infanzia e primaria (Mod. UR1)
  • insegnante di religione cattolica scuola secondaria di I e di II grado (Mod. UR2)
  • per il personale educativo (Mod. UE)
  • Si riportano, inoltre, il Contratto Integrativo Regionale e i modelli emanati  dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona: