Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2009/2010
Attenzione allo spostamento del termine di presentazione della domanda per il personale ATA
Nel rimandare ad un’attenta lettura del testo del CCNI, si segnalano alcune questioni che si ritengono particolarmente rilevanti:
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art. 1 c. 8 -
è stato precisato che la valutazione dei titoli per le assegnazioni
provvisorie e per le utilizzazioni è fatta “considerando
i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande
di utilizzazione e assegnazione provvisoria”;
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art. 1 c. 9 -
le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria sono prodotte
entro il termine
del 10 luglio 2009 per il
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di II
grado ed
educativo, alla data del 24 luglio 2009
per il personale docente della
scuola secondaria di I grado
e alla data del 4 agosto 2009,
per il personale A.T.A.;
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art. 1 c. 10-
è stata prevista una successiva integrazione del CCNI per la disciplina delle
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la regione Abruzzo;
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art. 2 c. 2 punto b) tra i destinatari dei provvedimenti
di utilizzazione a domanda per il
rientro nella scuola di precedente titolarità sono stati individuati i
trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata a partire dall’a.s.
2004/2005 e successivi;
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art. 2 c. 3
relativo alla utilizzazione del personale in soprannumero titolare DOP e
senza sede, da utilizzare a domanda o d’ufficio in altra classe di concorso è
stata precisata una norma di salvaguardia con un esplicito richiamo all’art. 5
c. 6;
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art. 2 c. 5
è stato chiarito che tale comma relativo ai docenti che in presenza di
riduzione dell’orario obbligatorio sono utilizzati nell’ambito della scuola di
titolarità si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria;
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art. 3 c. 1
sono state fatte alcune precisazioni sul quadro delle disponibilità, con
particolare riferimento alle ore di approfondimento e alle ore di potenziamento
della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti degli alunni
stranieri;
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art. 4 c. 1
è stato precisato che l’assegnazione dei docenti di scuola dell’infanzia
e primaria ai plessi e alle scuole deve essere regolata dal contratto di
istituto. E’ stata considerata del tutto residuale la possibilità di riferimento
ai criteri previsti dall’art. 25 del CCDN del 18/1/2001, richiamato nelle
premesse del CCDN del 21/12/2001, limitandolo al caso, del tutto eccezionale,
in cui il contratto d’Istituto non sia mai stato definito negli anni
precedenti o non venga definito in tempo utile per
l’avvio dell’anno scolastico;
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art. 5 c. 4
è stato previsto che l’utilizzazione in altra classe di concorso o in
altro ruolo del personale appartenente a ruoli in esubero siano effettuate “prioritariamente
nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la
precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale”;
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art. 5 c. 5
sono state previste le modalità per il rientro anche a disposizione
nella ex scuola di titolarità del personale appartenente a ruolo in esubero e
trasferito d’ufficio a domanda condizionata aventi i requisiti previsti dall’art.
8 punti 1 e 2;
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art. 5 c. 6
sono state previste le assegnazioni d’ufficio del solo personale in
esubero privo della sede di titolarità non utilizzabile, nemmeno su spezzoni,
nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo,
solo su posti di grado pari o superiore a quello di appartenenza;
- art. 5 c. 8 è stato previsto che i docenti assegnati alla realizzazione dei progetti non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre o posti in seguito determinatisi;
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art. 5 c. 9
si è precisata la modalità di determinazione numerica dei posti di messa
a disposizione;
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art. 6 c. 1
è stato precisato che le disponibilità residue derivanti dalle ore di
approfondimento in materie letterarie nel tempo normale e per l’approfondimento
di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel
tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento
dell’insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle
operazioni di competenza dell’USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole.
Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella
scuola, con precedenza al personale a tempo determinato che ha diritto al
completamento dell’orario e, solo dopo, come ore aggiuntive di insegnamento in
eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di
servizio;
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art. 7
Assegnazioni provvisorie personale docente
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art. 7 c. 1
è stato precisato che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta
indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o
agli affidati con provvedimento giudiziario; gravi esigenze di salute del
richiedente comprovate da certificazione sanitaria; ricongiungimento ai genitori.
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art. 7 c. 7
è stata prevista la possibilità di richiedere nell’ambito del comune
l’assegnazione provvisoria limitatamente ai comuni che comprendono più
distretti;
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art. 8
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria
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art. 8 c. 2
è stato precisato che il diritto al rientro nella scuola di precedente
titolarità per i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata riguarda il
personale docente trasferito a partire dall’a.s.
2004/2005 e/o successivi;
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art. 8 c. 4
è stato chiarito che il requisito per l’assistenza previsto dall’art. 33
commi 5 e 7 per l’assistenza al personale diversamente abile deve essere
posseduto e documentato, e deve
sussistere entro la data di presentazione della domanda;
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art.8 c. 7
relativo alla precedenza
personale che
ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
è
stato precisato che la condizione, prevista da tale comma per
l’attribuzione della precedenza deve sussistere al momento dell’effettuazione
delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di
assegnazione provvisoria;
- art. 9 c. 4
su nostra precisa richiesta è stato inserito
“l’USP
che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è
tenuto a darne immediata comunicazione all’USP di provenienza degli interessati;
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art. 11 c. 1 punto b) è stato precisato che la domanda per
il rientro nella scuola di precedente titolarità riguarda
il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata per l’anno 2004/05 e successivi;
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art. 15 c. 1
è stato precisato che l’assegnazione del personale ATA
alle sedi associate alle succursali e ai plessi è regolata da contratto
di scuola: sì è poi precisato che l’assegnazione
del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata
dal contratto di scuola. Nel caso
del tutto eccezionale
in cui il contratto d’istituto non
sia mai stato definito negli anni precedenti, o non venga definito in tempo
utile per l’avvio dell’anno scolastico,
sono stati
dettati i criteri cui si deve attenere
il Dirigente scolastico;
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art. 18
Assegnazioni provvisorie personale ATA
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art. 18 c. 1
è stata prevista la stessa precisazione fatta per i docenti e cioè che
l’assegnazione provvisoria può essere richiesta
indifferentemente
per uno dei seguenti motivi -
ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o
agli affidati con provvedimento giudiziario; per gravi esigenze di salute del
richiedente comprovate da certificazione sanitaria; ricongiungimento ai
genitori;
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art. 18 - c. 7 è
stata prevista anche per gli ATA,
come per i docenti, la possibilità di presentare l’assegnazione provvisoria nel
comune di titolarità
solo nel caso che tale comune comprenda più distretti;
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art. 19
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria - sono state previste modifiche analoghe a quelle previste per il
personale docente; in particolare;
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art. 19 c. 2
diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità
per il personale ATA trasferito dall’a.s.
2004/2005 e/o successivi;
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art. 19 c. 4
è stato previsto per il personale ATA destinatario della precedenza per
l’assistenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92 che il requisito deve
essere posseduto, prodotto e documentato entro il termine di scadenza delle
domande;
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art. 19 c. 7
è stato previsto, per la precedenza relativa al personale che ricopre
cariche pubbliche nella amministrazioni degli enti locali che il requisito
previsto per la richiesta di precedenza, deve sussistere al momento di
effettuazione delle operazioni
pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione
provvisoria.
Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria vanno presentate entro il termine del:
10 luglio 2009 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado ed educativo;
24 luglio 2009 per il personale docente della scuola secondaria di I grado;
4 agosto 2009, per il personale A.T.A.
Dal
sito del Miur si riportano i seguenti allegati
Si riportano, inoltre, il Contratto Integrativo Regionale e i modelli emanati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona: