Personale docente e ATA

Permessi retribuiti per il diritto allo studio

 (Scadenza domande: 16/11/2009)

 

L’art. 3 del DPR 295/88 ha introdotto, per il personale della scuola, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Il CCNL 29/11/2007, all’Art. 4, comma 4, prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio siano oggetto di contrattazione integrativa regionale.

Il CIR 10/11/2008 stabilisce che i corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :

1) frequenza, per il personale ATA, di  corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi  titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali e da C.F.P. regionali, diplomi statali di durata triennale .

Gli Istituti scolastici da frequentare devono  essere ubicati nell’ambito della  regione di servizio;

2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per l’insegnamento nella scuola secondaria, della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno (S.O.S.), del diploma in Didattica della Musica , dei corsi biennali di secondo livello previsti dal D.M. n. 137 del 28.9.2007,  finalizzati al conseguimento dell’abilitazione in Educazione musicale ( 31/A e 32/A) e in strumento musicale (77/A), di corsi di riconversione professionale;

3) frequenza di corsi, presso facoltà ecclesiastiche  e  istituti  di  scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione       cattolica nelle scuole pubbliche;

4)     frequenza di corsi finalizzati al conseguimento  di  un  diploma  di   laurea   (prima o seconda),  sia del vecchio che dei nuovi ordinamenti  universitari (laurea triennale più eventuale laurea specialistica anni 3+2 oppure laurea magistrale);

5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi “master”, corsi di  perfezionamento e corsi di specializzazione , purché  tutti di durata almeno annuale e con esame  finale;

6) frequenza di corsi di studio  finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado, sia di durata quinquennale che triennale;

 

Per ciascuna categoria di personale il numero dei dipendenti che potranno usufruire, nell'anno solare, dei permessi retribuiti non deve superare il tre per cento del totale delle unità in servizio, con arrotondamento all'unità superiore.

Può usufruire dei permessi retribuiti :

·  il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione  e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.

In quest’ultimo caso le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all’orario  part-time .

·    il personale docente, educativo ed  A.T.A  con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso  il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica e il personale supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile,  con contratto fino alla nomina dell’avente titolo.

In quest’ultimo caso l’eventuale mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le   ore eventualmente già fruite.

 

Il personale con  nomina   annuale ad orario pieno  fino al 31 agosto può fruire di   150 ore  mentre quello con nomina ad orario  intero  fino al termine delle attività  didattiche  (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore.

Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali,le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate anche all’orario part-time.

Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentare entro il 15 novembre alla segreteria della scuola di servizio  per l’inoltro per via gerarchica al competente Ufficio Scolastico Provinciale e devono contenere, oltre all’esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88,  i seguenti dati:

-         dati anagrafici;

-         tipo di corso da frequentare;

-         prevedibile durata dei  permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;

-         sede di servizio;

-         ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;

-         profilo professionale per il personale A.T.A.;

-         eventuale prestazione di servizio a tempo parziale;

-         anzianità complessiva  di servizio di ruolo  (escluso l’a.s. in corso)  e  non di ruolo (anni interi);

-         numero anni scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;

-         numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;

-         indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi  ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

 

Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea bisogna precisare se si è in corso o fuori corso.

Il possesso dei titoli può essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.

La certificazione relativa all’ iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall’esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere  presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.

La preparazione degli esami e della tesi finale e/o relazione finale, delle verifiche intermedie e finali deve  essere certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento dei predetti esami e verifiche anche se con esito negativo, e della tesi finale.

La mancata produzione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Si allega:

Usufruire del permesso delle 150 ore, nei limiti del contingente previsto, è un diritto del lavoratore.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19682 del 16 settembre 2009 ha stabilito che al lavoratore cui è stato impedito, senza giustificato motivo, di usufruire del permesso delle 150 ore per la frequenza di un corso formativo, ha diritto al risarcimento del danno arrecato, atteso che ha perso una chance formativa attraverso la quale avrebbe potuto ottenere una maggiore qualificazione con migliori prospettive di carriera.  

·      Sentenza Corte di Cassazione n. 19682 del 16 settembre 2009