Personale docente e ATA
Permessi retribuiti per il
diritto allo studio
(Scadenza
domande: 16/11/2009)
L’art. 3 del DPR 295/88 ha introdotto, per il
personale della scuola, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima
di centocinquanta ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
Il CCNL 29/11/2007, all’Art. 4, comma 4,
prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
siano oggetto di contrattazione integrativa regionale.
Il CIR
10/11/2008 stabilisce che i corsi di studio, specializzazione e qualificazione
professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi
retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :
1)
frequenza, per il
personale ATA, di corsi finalizzati
al conseguimento di qualsiasi
titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (diplomi
di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali e da
C.F.P. regionali, diplomi statali di durata triennale .
Gli Istituti scolastici da frequentare devono
essere ubicati nell’ambito della regione
di servizio;
2)
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione
(indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per
l’insegnamento nella scuola secondaria, della specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno (S.O.S.), del diploma in Didattica della
Musica , dei corsi biennali di secondo livello previsti dal D.M. n. 137 del
28.9.2007, finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione in Educazione musicale ( 31/A e 32/A) e in
strumento musicale (77/A), di corsi di riconversione professionale;
3)
frequenza di
corsi, presso facoltà ecclesiastiche
e istituti
di scienze religiose
abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione
professionale per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
4)
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento
di un
diploma di
laurea (prima o
seconda), sia del vecchio che dei
nuovi ordinamenti universitari
(laurea triennale più eventuale laurea specialistica anni 3+2 oppure laurea
magistrale);
5)
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché
previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi
compresi “master”, corsi di perfezionamento
e corsi di specializzazione , purché
tutti di durata almeno annuale e con esame
finale;
6)
frequenza di
corsi di studio finalizzati al
conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado, sia di
durata quinquennale che triennale;
Per ciascuna categoria di personale il numero
dei dipendenti che potranno usufruire, nell'anno solare, dei permessi retribuiti
non deve superare il tre per cento del totale delle unità in servizio, con
arrotondamento all'unità superiore.
Può usufruire dei permessi retribuiti :
·
il personale docente,
educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in
utilizzazione e assegnazione
provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a
tempo parziale.
In quest’ultimo caso le ore di permesso
complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all’orario
part-time .
·
il personale
docente, educativo ed A.T.A
con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso
il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della
religione cattolica e il personale supplente nominato in via provvisoria, su
posto vacante o disponibile, con
contratto fino alla nomina dell’avente titolo.
In quest’ultimo caso l’eventuale mancata
conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le
ore eventualmente già fruite.
Il personale con
nomina annuale ad
orario pieno fino al 31 agosto può
fruire di 150 ore
mentre quello con nomina ad orario
intero fino al termine delle
attività didattiche
(30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore.
Per il personale docente a tempo determinato
assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo
determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali,le
ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate
anche all’orario part-time.
Le domande, redatte in carta semplice, devono
essere presentare entro il 15 novembre
alla segreteria della scuola di servizio
per l’inoltro per via gerarchica al competente Ufficio Scolastico
Provinciale e devono contenere, oltre all’esplicita richiesta di concessione dei
permessi di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88,
i seguenti dati:
-
dati
anagrafici;
-
tipo di corso
da frequentare;
-
prevedibile
durata dei permessi da utilizzare
nel corso dell’anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
-
sede di
servizio;
-
ordine e grado
di scuola, per il personale docente ed educativo;
-
profilo
professionale per il personale A.T.A.;
-
eventuale
prestazione di servizio a tempo parziale;
-
anzianità
complessiva di servizio di ruolo
(escluso l’a.s. in corso) e
non di ruolo (anni interi);
-
numero anni
scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività
didattiche per il personale a tempo determinato;
-
numero ore di
servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo
determinato;
-
indicazione di
eventuale richiesta di rinnovo dei permessi
ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi
per lo stesso tipo di corso.
Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi
è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo
riguardi un corso di laurea bisogna precisare se si è in corso o fuori corso.
Il possesso dei titoli può essere documentato
con apposite dichiarazioni sostitutive.
La certificazione relativa all’ iscrizione e
frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente
dall’esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del
permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
La preparazione degli esami e della tesi finale e/o relazione finale, delle verifiche intermedie e finali deve essere certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento dei predetti esami e verifiche anche se con esito negativo, e della tesi finale.
La mancata produzione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Si allega:
Circolare Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/10777/C2 del
6/11/2009
Fac-simile
domanda concessione permessi diritto allo studio anno solare
2010 Usufruire del permesso delle 150 ore, nei limiti del
contingente previsto, è un diritto del lavoratore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19682 del 16 settembre
2009 ha stabilito che al lavoratore cui è stato impedito, senza giustificato
motivo, di usufruire del permesso delle 150 ore per la frequenza di un corso
formativo, ha diritto al risarcimento del danno arrecato, atteso che ha perso
una chance formativa attraverso la quale avrebbe potuto ottenere una maggiore
qualificazione con migliori prospettive di carriera.
·
Sentenza Corte di Cassazione
n. 19682 del 16 settembre 2009