Indicazioni operative per cessazione dal servizio a partire dall’1.09.2009

del personale docente ed ATA.

 

       La Direzione Generale con nota prot. 1869/C1 del 20.2.2009, trasmessa in pari data, relativa all'applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, del D.L. n. 112 del 25.6.2008 per quanto riguarda il trattenimento in servizio del personale docente ed ATA, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito all’applicazione in Veneto della direttiva ministeriale n. 13 del 2.02.2009.

Ÿ          L’art. 72, comma 7, rende discrezionale l’accoglimento , da parte dell’Amministrazione, delle domande di trattenimento in servizio fino a 67 anni.

 

Ÿ          L’art 72, comma 11, attribuisce all’Amministrazione la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di anni 40 .

      

       Vediamo le indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale al fine di individuare con chiarezza le operazioni di competenza dei Dirigenti  degli Uffici Scolastici Provinciali.

 

Art. 72, comma 7, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008: Trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età.

 

       Per le motivazioni riportate nella Direttiva n. 13/2009 (mancanza di prospettive di continuità lavorativa che giustifichi l’attivazione di onerosi interventi di formazione necessari in vista dei nuovi assetti ordinamentali) l’istanza di trattenimento in servizio può essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il limite dei 65 anni di età.

 

Art. 72, comma 7, D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008: Facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per compimento anzianità massima contributiva di anni 40.

 

       La Direttiva 13/09 indica come prioritaria l’esigenza di evitare situazioni di esubero di personale nell’arco del triennio 2009/11, in relazione all’entrata in vigore delle riforme ordinamentali che, com’è noto, coinvolgeranno dall’a. s. 2009/10, la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado.

       Pur se al momento risulta difficile quantificare con precisione la consistenza dell’esubero, non essendo stato ancora definito l’organico per il prossimo a. s. 2009/10, tuttavia l’applicazione della riforma degli ordinamenti del 1° ciclo, unitamente all’accertamento della consistenza del numero dei titolari, portano ad individuare le seguenti situazioni:

 

Ø      Scuola d’Infanzia: non si prevede esubero.

 

Ø      Scuola Primaria: si prevede esubero in tutte le province.

 

Ø      Scuola Secondaria di 1^ grado : si prevede esubero per le seguenti classi di concorso:

Provincia

Classi di concorso in esubero

BELLUNO

A030, A033

PADOVA

A033

ROVIGO

A033, A043

TREVISO

A030, A032, A033

VENEZIA

A030, A032, A033

VERONA

A030, A033, A043

VICENZA

A030, A032, A033

 

Ø         Scuola Secondaria di 2^ grado:

       I nuovi assetti ordinamentali entreranno in vigore dall’a. s. 2010/11, pertanto,  i criteri di definizione dell’organico degli Istituti di 2^ grado per l’a. s. 2009/10 non subiranno modifiche.

       Sono riportate di seguito  le classi di concorso per le quali si prevede esubero di personale docente dopo aver accertato la consistenza del numero dei titolari che non hanno già prodotto domanda di dimissioni:

 

Provincia

Classi di concorso in esubero

BELLUNO

A031, A039, A042, A076, C032, C070, C270, C310, C390, D614, D618.

PADOVA

A004, A023, A075, C031,C034, C070, C110,C130, C300, C350, C510, C520, C555, C999, D602, D605, D619, D621, E020.

ROVIGO

A010, A035, A071, A075, A076, C260, C270, C290, C300, C350, C999, D601, D602, D607, D616, D619.

TREVISO

A004, A009, A010, A017, A023, A024, A031, A039, A075, C033,  C070, C130, C260, C310, C555, C999, D601, D602, D605, D611, D613, E020.

VENEZIA

A006, A009, A010, A023, A076, C034, C090, C130, C260, C300, C555, C999, D615, D620.

VERONA

A065, A076, C031, C999, D605.

VICENZA

A018, A021, A023, A035, A070, A075, C070, C130, C270, C330, C370, C450, C999, D608, D609, D616.

 

       Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali

Al fine di accelerare le relative operazioni, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali avranno cura di individuare i nominativi  di coloro che appartengono alle suindicate categorie con personale in esubero (scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado limitatamente alle classi di concorso elencate) e procederanno a verificare per ognuno di essi il possesso,  alla data del 31 agosto 2009, di una anzianità contributiva di anni 40.

Una volta individuati i predetti nominativi,  provvederanno a comunicare, agli interessati e alle scuole di titolarità, entro il 28 febbraio p.v., l’avvio della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1.9.2009 (preavviso) motivandola con l’appartenenza a categoria con personale in esubero.

 

Ø         Personale collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute

L’avvio della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1.9.2009 dovrà essere comunicata anche al personale collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute che abbia  maturato la predetta anzianità contributiva di anni 40, a prescindere dall’appartenenza a categoria in esubero.

Pertanto il preavviso dovrà essere inviato anche a coloro che non rientrano in tale elenco, purché in possesso della prescritta anzianità di anni 40.

 

Ø         Personale ATA

La Direzione Generale si riserva di fornire al più presto e  in tempo utile indicazioni relative al personale ATA.