Sostituzione dei docenti assenti
Le vigenti disposizioni per definire il momento della chiamata del supplente sono diverse per i vari ordini e gradi di scuola:
nella scuola dell'infanzia si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza;
nella scuola primaria non si procede al conferimento della supplenza per le assenze fino a 5 giorni se è possibile utilizzare personale interno al plesso per “la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa” non programmate dal collegio docenti per: attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari." (CCNL 29/11/2009 Art. 28, comma 5). Naturalmente si provvede a chiamare il supplente se nel plesso non vi sono disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sono a sufficienza per garantire l'intero orario di servizio. Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.
nella scuola secondaria la legge 448/2001(art. 22 c. 6) ha previsto la possibilità di utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15 giorni. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Anche qui per assenze oltre i 15 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.
La Nota Prot. n. 3545 del 29 aprile 2009 afferma che si ricorre alla supplenza “anche nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base…" perché “ va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacchè il diritto allo studio va in ogni caso garantito.”
Inoltre la Nota Prot. n. 14991 del 6 ottobre 2009 afferma: “in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.”
Sappiamo che ci sono ancora difficoltà organizzative per “chiamare” i supplenti. Per un buon funzionamento della scuola è indispensabile la collaborazione di tutto il personale, specialmente quando si tratta di risolvere situazioni eccezionali di emergenza, ma l’ eccezionalità causata dall’assenza di personale docente deriva dall’imprevedibilità dell’evento e quindi l’emergenza si verifica quando, ad esempio, il docente si assenta all’inizio della mattinata o si assenta improvvisamente nel corso del servizio. L’emergenza può durare un giorno, forse due ma non può durare più giorni.
Però anche i casi di emergenza non possono essere risolti distribuendo gli alunni della classe del docente assente in altre classi non rispettando i vincoli previsti dal DM 26/8/1992 e dal DM 18/12/1975, mettendo a rischio la sicurezza.
E’ fondamentale che la scuola proceda immediatamente alla “chiamata” del supplente appena avuta la comunicazione dell’assenza e aver verificato l’impossibilità di coprirla con il personale in servizio.
Ricordiamo inoltre che non è possibile distogliere il docente di sostegno dalla propria classe perché in tal modo si vanifica la programmazione didattica ed educativa individualizzata, da attuare sin dal primo giorno di scuola (si veda la nota ministeriale n. 4798 del 27.7.2005) e si rischia di compromettere l’efficacia degli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione sancito dall’art. 3 della costituzione.
Al riguardo si veda anche la Nota Prot. 76/1 (c.) del 4 maggio 2011 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari.
Non è nemmeno lecito caricare le spese per eventuali ore di supplenza oltre l’orario obbligatorio sul fondo di istituto, che è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa e non a coprire le inefficienze organizzative dell’amministrazione.
Le disfunzioni e le carenze organizzative determinate dal taglio degli organici, dalla ridistribuzione delle ore di cattedra e dall’azzeramento di tutte le ore a disposizione, eliminando così ogni pur minimo spazio di flessibilità, sono un problema che deve risolvere l’amministrazione con ulteriori risorse umane ed economiche e non devono ricadere sul personale della scuola (dirigenti, docenti ed ATA) costringendoli a fare i salti mortali ogni giorno o, peggio, ogni ora.
Si invita tutto il personale docente, che dovesse ricevere una disposizione dal dirigente in cui si chiede di aggregare alla propria classe gruppi di alunni di classi prive di docenti, a presentare formale atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del DPR 10/01/1957 n. 3.
Si rivolge lo stesso invito ai docenti di sostegno che dovessero ricevere dal dirigente una disposizione in cui si chiede di abbandonare la propria classe per effettuare una supplenza in un’altra.
Il problema delle supplenze esiste e tutto il personale della scuola (dirigenti, docenti ed ATA) lo deve far emergere.
L’atto di rimostranza non è rivolto contro il Dirigente Scolastico, ma è “un aiuto” al Dirigente per giustificare la chiamata del supplente anche per assenze inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria ed inferiori ai 15 giorni nella scuola secondaria.
Per comodità si riportano tre modelli di atto di rimostranza e il l’Art. 17 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3. Ovviamente l’atto di rimostranza riportato è solo una traccia che va adattata alla singola situazione.