Supplenze personale ATA dalle graduatorie permanenti
Per le supplenze del personale ATA si utilizzano le graduatorie permanenti per:
supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
e le graduatorie di circolo o di istituto per:
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti;
supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti, dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto
La normativa riguardante le supplenze dalle graduatorie provinciali è costituita da:
D. M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento supplenze personale ATA);
Circ. Prot. n. 10069/C7 del 24/8/2010 – U. S. R. per il Veneto;
Si riporta una sintesi della suddetta normativa.