Supplenze personale ATA dalle graduatorie permanenti

Per le supplenze del personale ATA si utilizzano le graduatorie permanenti per:

  1.  supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

e le graduatorie di circolo o di istituto per:

  1. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle  graduatorie permanenti;

  2. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti, dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto

La normativa riguardante le supplenze dalle graduatorie provinciali è costituita da:

  1. D. M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento supplenze personale ATA);

  2. Circ. Prot. n. 10069/C7 del 24/8/2010 – U. S. R. per il Veneto;

  3. Nota MIUR Prot. n. 7521 del 6 agosto 2010;

  4. Nota MIUR Prot. n. 7681 del 24 agosto 2010;

  5. Nota ministeriale Prot. n. 12643 del 31 agosto 2009.

Si riporta una sintesi della suddetta normativa.