Sostituzione del docenti assenti

Anche quest'anno ci risiamo. In alcune scuole non si nominano i supplenti. Le motivazioni più ricorrenti sono che la normativa consente la nomina solo per supplenze lunghe o che mancano i soldi.

Da anni stiamo dicendo quando si nomina il supplente ma ogni anno è necessario ripeterlo.

La normativa è del tutto chiara e riportiamo un'ennesima volta quanto scritto sull'argomento.

L' 8 novembre 2010 il MIUR 8 novembre 2010 ha emanato la Nota prot. n. 9839/2010, avente per oggetto: “Supplenze temporanee del personale docente”, per far fronte alla difficoltà delle istituzioni scolastiche a garantire la piena operatività delle attività didattiche, in caso di assenza temporanea del personale docente, difficoltà più volte evidenziata dallo SNALS-CONFSAL nelle riunioni ministeriali.
La nota emanata, nel sottolineare l’esiguità delle risorse disponibili per il pagamento delle ore eccedenti, evidenzia che di tali ore si deve fare uso nelle situazioni di emergenza, in attesa della nomina del supplente temporaneo. La Nota afferma anche che i dirigenti scolastici potranno provvedere alla nomina di personale supplente, anche nei casi di periodi di assenza inferiori a 5 gg. nella scuola primaria e a 15 gg. nella scuola secondaria.

Si allega:

Il 22 novembre 2010 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dott. Franco Inglese, ha emanato la Nota Prot. n. 7934 nella quale ribadisce che, in caso di assenze brevi del personale docente, non risulta praticabile la soluzione organizzativa di accorpare le classi. Ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Si allega: