Circolare INPDAP su Riordino Normativa in materia di Congedi, Aspettative e Permessi

Come è noto, con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2011 ed in vigore dall'l1 agosto 2011, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa in materia di congedi, aspettative e permessi mediante il riordino delle diverse tipologie di assenza.
Con tale norma sono stati ridefiniti i presupposti oggettivi e precisati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative nonché razionalizzati e semplificati i documenti da presentare ai fini della loro fruizione.
L’INPDAP con la Circolare n. 17 del 17 novembre 2011, ha fornito chiarimenti a riguardo che sinteticamente riportiamo di seguito.


Modifiche alla disciplina in materia di flessibilità del congedo di maternità


La disposizione introdotta dall’art. 2 del D.lvo in argomento consente, alla lavoratrice la possibilità:


  1. di beneficiare del congedo di maternità o di continuare ad usufruirne;
  2. di riprendere in anticipo l'attività lavorativa.

La dipendente che intende avvalersi della facoltà sopra riportati, nell'ipotesi di interruzione di gravidanza produrrà all'Ufficio di appartenenza il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l'interruzione di gravidanza.
Nel caso invece di decesso del bambino verificatosi al momento del parto o durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice dovrà presentare il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Infine, si precisa che se l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avviene successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione viene trattata come parto prematuro, comportante l'astensione obbligatoria, mentre l'interruzione della gravidanza avvenuta prima del 180° giorno viene considerata come malattia.


Prolungamento del congedo parentale


Con l’art. 3, del d. lgs. n. 119/2011, viene consentito che i genitori dei bambini portatori di handicap in situazione di gravità possono fruire, alternativamente ed entro il compimento dell'ottavo anno di vita del minore, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni (periodo complessivo riferito al congedo parentale fruito da entrambi i genitori) comprensivo dei periodi di congedo parentale "ordinario" (art. 32 del D.lgs. n.151/2001) fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi). Di conseguenza i tre anni comprendono i periodi di congedo "ordinario" e non si aggiungono ad essi.
Il congedo in argomento potrà essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, per ciascun minore affetto da handicap grave, sempre a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Infine, viene prevista la fruizione del congedo anche qualora il bambino sia ricoverato, a condizione che sia richiesta, dai sanitari della struttura, la presenza del genitore. Tale attestazione va prodotta all'Ufficio di appartenenza dal dipendente che richiede il beneficio.


Permessi per i figli con handicap grave


L'art. 4, del D.lgs. n.119/2011, accorda il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino affetto da handicap grave, sempre ovviamente nel limite complessivo dei tre giorni mensili per ogni figlio disabile.
I genitori possono fruire dei permessi mensili avvicendandosi e non contemporaneamente ed in alternativa al prolungamento del congedo parentale ed alle due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave.


Congedo biennale per l'assistenza di soggetto portatore di handicap grave


Con l'art. 4, del D.lgs. n. 119/2011, viene previsto che:


In merito al termine "mancanza", il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato, che "si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.". (circolare del 14 febbraio 2011, n.1).
In ordine alle modalità di fruizione viene chiarito che:


La domanda di fruizione del congedo, accompagnata dalla certificazione di handicap in situazione di gravità, deve essere presentata all'Ufficio di appartenenza del dipendente interessato per la necessaria valutazione formale e sostanziale.
Infine, viene precisato che:



Assistenza a più soggetti portatori di handicap grave


Le modifiche introdotte dall’art. 6, del D.lvo n. 119/2011, prevedono la possibilità per i lavoratori di fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito anche per assistere più soggetti in condizione di handicap grave, cumulando quindi i permessi, a condizione però che il "secondo" familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Solo a queste condizioni è permesso il cumulo dei permessi previsti dalla legge. Non è consentita la cumulabilità dei permessi retribuiti nell'ipotesi in cui anche l'ulteriore familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore del disabile grave siano deceduti o mancanti o invalidi o ultrasessantacinquenni. Per quanto precede i lavoratori per i quali si modifica il trattamento sono:


Si rileva, infine, che il D.lgs. n.119/2011 non abroga la disposizione che consente la concessione del "primo" permesso anche per il terzo grado di parentela o affinità nel caso in cui manchi, o sia invalido o deceduto il coniuge o il genitore del disabile grave.


Assistenza di soggetto disabile grave residente in località distanti


L'art. 6, del D.lgs. n.119 del 2011, prevede che il lavoratore, per usufruire dei permessi mensili per prestare assistenza ad un familiare affetto da handicap in situazione di gravità residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al suo luogo di residenza, è tenuto ad attestare con titolo di viaggio o altra idonea documentazione di aver effettivamente raggiunto il luogo di residenza dell'assistito.
Il lavoratore che richiede i permessi retribuiti deve quindi dimostrare di essersi effettivamente recato ad assistere il familiare disabile presso il suo domicilio, conservando biglietti di mezzi pubblici o fatture autostradali o altra documentazione idonea a fornire la prova di aver raggiunto l'assistito.


Congedo per cure a favore dei lavoratori invalidi civili


In merito all'art. 7 del decreto legislativo in argomento viene precisato che:



Riposi giornalieri in caso di adozione o affidamento


Con l'art. 8, del D.lgs. n. 119/2011, si dispone che i riposi giornalieri, in caso di adozione ed affidamento, devono essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.
Inoltre, anche i genitori dipendenti pubblici adottivi ed affidatari di minori, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia possono chiedere di essere assegnati, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Per esplicita previsione normativa l'eventuale dissenso deve essere motivato e l'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione.


Congedo per dottorato di ricerca


L'art. 5, del D.lgs n 119/2011, dispone che: "II pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un. anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. ".
Al riguardo viene precisato che:



Si evidenzia, infine, che l’INPDAP con la circolare n. 22 del 28 dicembre 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle retribuzioni e copertura contributiva per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.
Si allega:


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