Nomine in ruolo e part time

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione a domanda dell'interessato.
L’USR per il Veneto, con nota prot. n. MIUR AOODRVE.UFF.III/11531/C21 del 17 Agosto 2011 avente per oggetto: “a.s. 2011/2012 – direttive regionali per uniformare le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA. C.M. n. 73 del 10 agosto 2011 – D.M. n. 74 del 10 agosto 2011” tratta anche la fattispecie nomina in ruolo e contestuale richiesta di part time

e scrive, tra le altre cose:

Non possibilità stipula contratti in regime di part – time.
Con l’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008, convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, è stato modificato il regime giuridico del part –time, nel senso che la concessione di tale regime non è più automatica, ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza che ha la facoltà di rigettare l’istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva.
Per questo motivo non risulta possibile stipulare il contratto di assunzione in ruolo in regime di part–time prescindendo dalla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico, che non verrebbe posto nelle condizioni di effettuare le proprie valutazioni in ordine ai riflessi sull’organizzazione scolastica di detto regime ad orario ridotto.
I dirigenti degli UST avranno pertanto cura di invitare i Dirigenti scolastici a concedere il part–time ai docenti neo assunti in ruolo eventualmente a decorrere dal prossimo anno scolastico
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La norma citata è la seguente:

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

  1. Art. 1.- Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza

    Comma 58. Comma così modificato dall’art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
    La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa.
    La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Comma 59. Comma così modificato dall’art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
    I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

  2. Sulla materia c’è anche una recente Circolare della Funzione Pubblica: la n. 9 del 30 giugno 2011.

    … omissis …
    La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative … non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che I'amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere a1 dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale. In proposito, anche per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all'amministrazione, si raccomanda di adottare una motivazione puntuale, evitando l'uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo.
    Qualora l'amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, a1 fine di perfezionare l'accordo, sarebbe comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato.

Conclusioni


Benché la concessione del part time non sia più automatica tuttavia non è esclusa. E’ sottoposta alla valutazione del DS ma egli stesso deve dare, eventualmente, un diniego motivato (per conflitto di interessi, per pregiudizio alla funzionalità del servizio…). Non crediamo che per principio non sia possibile stipulare contratti di part time già al momento dell’assunzione né crediamo ci sia alcun motivo per differirlo all’anno prossimo, prescindendo dalla situazione attuale di ogni dipendente. Consigliamo perciò ai colleghi interessati di accettare la nomina in ruolo e produrre contestualmente, al DS della Scuola cui si è stati assegnati, la domanda di part time.