Le pensioni nella scuola alla luce della recente legge
Fermo restando che è necessario aspettare le istruzioni applicative dell’INPDAP e del MIUR su molti aspetti operativi, riportiamo il testo dei commi 21, 22, 23 dell’art.
1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16-9-2011.
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
omissis
- Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, . 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» (( sono inserite le seguenti)): «dell’anno successivo». Resta ferma l’applicazione della
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data
all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
- al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,».
- Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31
dicembre 2011.
omissis
Il tutto si può così sintetizzare:
- requisiti: se maturati entro il 31/12/2011 non si incorre nelle nuove penalizzazioni; se maturati successivamente si subisce il differimento di un anno scolastico della pensione e
il ritardo nella corresponsione del TFR (passa a 6 mesi se pensionamento per vecchiaia e a 24 mesi se pensionamento per anzianità)
- fino al 31/12/2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età(65 uomini e per le donne 61 con almeno 20 di contributi);
- fino al 31/12/2011 il requisito per la pensione di anzianità è quota 96 (con non meno di 35 di contributi e 60 di età);
- dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2012 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 anni uomini e donne);
- dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2012 per la pensione di anzianità quota 96 (con non meno di 60 anni di età e
non meno di 35 di contribuzione).