Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica

L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha emanato la Nota 13249/C21 del 16 settembre 2011 avente come oggetto:" Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado a. s. 2011/2012."

La Nota ricorda che:



Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, i cui contenuti sono definiti dal collegio dei docenti, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
i Dirigenti scolastici, nell'affidare l’insegnamento delle attività alternative, devono:


  1. prioritariamente attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo (non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative).
  2. successivamente attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità.
  3. in ultimo stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.

In ogni caso la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2012 (per la scuola dell’infanzia) o fino al termine delle lezioni (per gli altri ordini e gradi di scuola).

Si ricorda che la circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:
poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
Si allega: