Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha emanato la
Nota 13249/C21 del 16 settembre 2011 avente come oggetto:"
Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II
grado a. s. 2011/2012."
La Nota ricorda che:
- all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, gli studenti possono scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica;
- tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista
l’iscrizione d’ufficio;
- è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il
termine delle iscrizioni;
- nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire
il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011)
Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, i cui contenuti sono definiti dal collegio dei docenti, si fa
rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
i Dirigenti scolastici, nell'affidare l’insegnamento delle attività
alternative, devono:
- prioritariamente attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, la cui
cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario
d’obbligo (non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative).
- successivamente attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità.
- in ultimo stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle
supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
In ogni caso la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2012
(per la scuola dell’infanzia) o fino al termine delle lezioni (per gli altri ordini e gradi di scuola).
Si ricorda che la circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:
“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono
un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Si allega: