Riposi giornalieri del padre (Art. 40 D.LGS. 151/2001)
Sentenza Consiglio di Stato N.4293 DEL 2008
Nota operativa INPDAP

Come è noto, l'articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede, tra l'altro, alla lettera c) che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui lo madre non sia lavoratrice dipendente.
Tali riposi giornalieri sono quelli previsti nel precedente articolo 39 dello stesso decreto, il quale contempla fino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno, nell'arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno d i vita del bambino. Inoltre, l'articolo 40 prevede la fruizione di tali riposi orari da parte del padre lavoratore anche nei casi:


  1. in cui i figli siano affidati al solo padre;
  2. in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
  3. di morte o di grave infermità della madre.

In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera c), la "lavoratrice non dipendente" è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (cfr. cioè: artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'lNPS o di altro Ente previdenziale e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tal’ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre.
A riguardo l’INPDAP, con la nota operativa n. 23 del 13/10 u.s. ha precisato che:



Si allega: