Chiarimenti sulle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro

L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha diramato la Nota Prot. n. 17560/A26 del 25 novembre 2011 che contiene risposte a quesiti sulle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro.
La nota ribadisce che:


  1. le OO. SS. legittimate ad indire le assemblee sindacali sono FLC/CGIL; CISL Scuola;UIL Scuola; SNALS – CONFSAL; FED.NAZ. GILDA –UNAMS.
  2. in ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possano essere tenute più di due assemblee al mese.
  3. il personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per un totale di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico. E’ pertanto consentito al personale suindicato partecipare a più di due assemblee mensili, fermo restando il limite massimo di dieci ore per ogni anno scolastico.
  4. le assemblee coincidenti con l’orario delle lezioni si devono svolgere all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea.
    L’art. 2 del C.I.R. 7.7.2008, oltre a precisare la durata massima delle assemblee territoriali (due ore oltre al tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio), ha anche fissato convenzionalmente l’orario di inizio e il termine delle attività didattiche al fine di definire, come segue, le fasce orarie da tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee territoriali:

Fermo restando il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle ore 8.00 alle ore 10.00, possono partecipare alle assemblee indette dalle ore 11.00 alle ore 13.00 i docenti che non sono impegnati con attività didattiche pomeridiane (oltre le ore 14).
In caso contrario tali docenti possono partecipare alle assemblee organizzate dalle ore 14.00 alle ore 16.
Si allega: