Validità anno scolastico e valutazione studenti corsi serali

L’Ufficio V (Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti Locali- Progetti europei – Edilizia scolastica) con nota n. 6608/A34.a del 11 maggio 2011 comunica alcune precisazioni in merito all’oggetto, interpretando la normativa vigente (artt. 2, 4 e 14 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 e C. M. n. 20 del 4 marzo 2011)
Con riferimento a numerose segnalazioni pervenute, in merito alle possibili assenze da conteggiare ai fini della validità dell’anno scolastico degli studenti iscritti ai corsi serali della scuola secondaria di primo e secondo grado, l'USR fa presente che la lettura congiunta della normativa, fa ritenere che le deroghe al monte ore minimo possano estendersi anche agli studenti lavoratori, purché vengano soddisfatte due condizioni:

  1. la valutabilità oggettiva di tutte le discipline previste dal quadro orario (aspetto tecnico-didattico);
  2. la conseguente permanenza del rapporto educativo al di là delle interruzioni, do-vute a cause non soggettive e ineludibili (aspetto relazionale-comportamentale).

Al paragrafo “deroghe” della citata C. M. la casistica proposta risulta infatti esplicitata “a mero titolo indicativo”, non escludendosi pertanto ulteriori situazioni e/o condizioni oggettivamente riscontrabili di analogo peso.
Si allega: