Dottorato di ricerca e problematiche connesse

Il MIUR ha emanato la Circolare n. 15 del 22 Febbraio 2011 avente per oggetto: "Dottorato di Ricerca e problematiche connesse".
La circolare 15 fa riferimento alla Circolare Ministeriale n. 120 del 4 novembre 2002, con la quale sono state fornite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, a seguito della normativa prevista dall’art. 52, comma 57, della legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha apportato modifiche e integrazioni alla legge n. 476/84 in materia di borse di studio e dottorati di ricerca.
La circolare emanata ieri riepiloga gli aspetti della CM 120 ancora validi, non avendo dato adito ad interpretazioni difformi:

  1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova.
  2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.
  3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
  4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Evidenzia altresì alcuni aspetti della CM 120 che hanno dato luogo a dubbi interpretativi:

Su tali questioni la C.M. n. 15 fornisce precise indicazioni, anche a seguito di consultazione con la Direzione Generale per l’istruzione universitaria e con l’Ufficio legislativo del MIUR.
Si allega: