Sottoscritto il contratto sulla Mobilità del Personale Docente Educativo ed ATA
Oggi, 22 febbraio 2011, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a. s. 2011/2012, a seguito della certificazione sulla compatibilità finanziaria e la relazione illustrativa rese dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR in data 24 gennaio 2011 e
dell’espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell’accordo, rilasciato congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e
dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. DFP0011383 del 21/2/2011.
Presentazione delle domande
Per quanto attiene la presentazione delle domande, si precisa che l’apposita Ordinanza Ministeriale, alla firma del Ministro, prevede la presentazione delle domande entro il
termine del 21 marzo 2011.
Si ricorda che la presentazione delle domande avverrà via web, tramite la procedura Polis, per i docenti della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.
I docenti di scuola dell’infanzia, il personale educativo e il personale ATA, presenteranno, invece, le domande in cartaceo.
CCNI
Nel rinviare ad un’attenta lettura del testo del contratto, che si provvede ad allegare, congiuntamente al verbale di stipula e alla nota n. 11383 della presidenza del
Consiglio dei Ministri di DFP del 21/2/2011, si segnalano alcune modifiche apportate rispetto al testo del CCNI 16/2/2010.
Art. 3 - (MOBILITÀ PROFESSIONALE - DESTINATARI): al comma 1, laddove si prevede il possesso della specifica abilitazione per i passaggi di cattedra o di ruolo, è stato meglio precisato “sono
fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico – pratici e agli assistenti di cattedra”.
Art. 5 – (RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA): al comma 1 sono state fatte salve le disposizioni speciali delle province autonome.
Art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DELLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO) sono state apportate le seguenti modifiche:
Art.9 (DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI), al punto b) (documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza continuativa) è stato precisato che il domicilio del disabile
assistito sarà documentato secondo modalità definite nella specifica Ordinanza Ministeriale.
Art. 12 (CONTENZIOSO), sono state effettuate le precisazioni relative alle modifiche normative relative a conciliazione e arbitrato a seguito di quanto previsto dall’art. 31 della
Legge 4/11/2010 n. 183.
Art. 14 (DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI), al comma 1, relativamente ai posti per l’insegnamento nella scuola primaria, è stato sostituito il termine “lingua straniera”
con “lingua inglese”
Art. 15 (SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA), relativamente alla scuola primaria è stato sostituito il termine “ lingua straniera” con “lingua inglese”.
Art. 18 (MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI-CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE), al comma 18 è stato previsto, ai fini dell’assegnazione di cattedre orario esterne, determinatesi a
seguito di contrazione di organico di diritto, l’aggiornamento della graduatoria d’istituto con i titoli posseduti al 31 agosto e, con la graduatoria formulata ai sensi del comma 11 dell’art. 23,
per i titolari con decorrenza 1° settembre successivo; è stato confermato, come già previsto lo scorso anno, il ruolo delle RSU in presenza di più richieste volontarie di coprire la
cattedra-orario esterna.
All’Art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) – è stata prevista, al comma 3, la possibilità, per il docente specialista di inglese, individuato come
soprannumerario e assegnato a posto comune nella scuola di titolarità, che, nell’ambito della graduatoria di posto comune NON sia nuovamente individuato come soprannumerario, di presentare
domanda (entro 5 gg. dalla dichiarazione di soprannumerarietà) per tornare su posto di insegnamento specialistico dell’inglese (ovviamente nella propria scuola), qualora nel corso dei movimenti
si rendesse libero un posto. Nulla è modificato per coloro che, già individuati come soprannumerari su posto lingua e transitati su posto comune, divengano soprannumerari anche in questa nuova
posizione: continueranno ad avere tutte le possibilità degli altri soprannumerari.
All’Art. 22 – (TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) – è stata prevista la possibilità, per i soprannumerari della scuola primaria, di chiedere sia posti di scuola
comune che di lingua inglese (ovviamente se si è in possesso del titolo): tale scelta opererà non solo sulle preferenze indicate nella domanda (volontaria o condizionata), come finora avveniva,
bensì, anche per il trasferimento d’ufficio, qualora non siano stati trasferiti sulle preferenze espresse.
Art. 24 (TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E ARTISTICA) al comma 4, sono state effettuate alcune precisazioni, relativamente ai docenti della secondaria di
secondo grado che abbiano presentato domanda di trasferimento condizionata al permanere nella posizione di soprannumero ed esprimano, nella domanda di mobilità, anche preferenze interprovinciali;
è stato chiarito che, nell’ambito delle preferenze provinciali, va indicato il codice dell’intero comune di titolarità, prima delle preferenze provinciali per altri comuni. Al comma 5, inoltre,
è stato puntualizzato che il docente viene riassorbito solo se la sua domanda non viene soddisfatta relativamente alle preferenze interprovinciali richieste prima del codice relativo al comune
di titolarità.
Tale precisazione si è resa necessaria in quanto, per i docenti di scuola secondaria di secondo grado, contrariamente a quelli degli altri ordini di scuola, (che possono produrre domanda solo
per due province avvalendosi di due distinte domande di trasferimento valevoli una in ambito provinciale, e l’altra in ambito interprovinciale) è prevista un'unica domanda nella quale si possono
esprimere fino a 15 preferenze, con la possibilità di richiedere, con tale domanda, anche 15 province; nella mobilità degli anni scolastici precedenti accadeva, per la secondaria di II grado, che,
in caso di presentazione di domanda condizionata, si vanificasse di fatto, in molti casi, il diritto alla mobilità interprovinciale. Ciò in quanto il titolare veniva riassorbito sulla sua scuola
di titolarità, nel caso di sopravvenuta disponibilità, e, conseguentemente, non si operava il trasferimento fuori provincia.
Personale ATA
Art. 44 (DESTINATARI) per il personale ATA sono stati inseriti, nel comma 2, tra i destinatari della mobilità, anche i nominati a seguito di mobilità professionale in profilo
superiore disciplinata dal CCNI 3/12/2009, ivi compresi, come richiesto dallo SNALS-Confsal, coloro che abbiano ottenuto la sola nomina giuridica nel nuovo profilo con decorrenza 1/9/2010, e
la decorrenza economica a partire dall’1/9/2011.
Art. 49 (PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL’ORGANICO PROVINCIALE), per il personale ATA è stato modificato, ai fini del rientro nella scuola o comune di precedente titolarità, inserendo il
termine “settennio” in luogo di “sessennio”.
Personale docente
All’allegato C) (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE) sono stati invertiti i punti
f) e g), prevedendo prima il trasferimento dei docenti soprannumerari, che non abbiano prodotto domanda di trasferimento o non abbiano ottenuto trasferimento con le preferenze richieste, poi,
al punto g), i trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell’ultimo settennio, per il rientro nel comune di precedente titolarità, per i quali è prevista la precedenza contemplata dal
punto IV art. 7 - Titolo I dell’Ipotesi di contratto.
All’allegato D) (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) A) (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO), al punto d), ai fini
dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, è stato precisato che, il triennio valevole per l’attribuzione del punteggio una tantum, non può superare le domande di mobilità per l’a.s. 2007/2008.
Nelle NOTE COMUNI, ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO, NELLA PREMESSA, è stata prevista la diversa valutazione, ai fini del trasferimento d’ufficio o a domanda del personale docente,
del dottorato di ricerca o della borsa di studio, a seconda del ruolo in cui il servizio è prestato attualmente; inoltre come ultimo capoverso, è stato inserito il riconoscimento del servizio,
prestato fino al 31.8.2008, nelle scuole primarie parificate divenute paritarie. Tale dicitura trae origine da una serie di note ministeriali, in base alle quali, le scuole primarie parificate
(servizio valutabile e valutato ai fini della carriera e, conseguentemente, ai fini della mobilità), non hanno perso la qualifica di parificate, per il solo fatto di essere divenute paritarie
(servizio non valutabile). Ciò, ovviamente, solo fino al 31.8.2008, anno in cui scadeva la convenzione di parifica delle succitate scuole. Dal 1° settembre 2008, infatti, tali scuole non sono
più “parificate”/paritarie, ma semplicemente “paritarie” e, di conseguenza, il servizio non viene più valutato. Poiché tale disposizione veniva applicata solo in alcune realtà territoriali, e non
in altre, la precisazione effettuata ha lo scopo di rendere uniforme l’applicazione della norma.
È stata, inoltre, prevista la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
Nella nota 5 è stato trasformato, per le precedenze previste dall’art. 7 titolo I punto II, il termine “sessennio” in “settennio”; nella nota 5-bis, oltre a prevedere analoga modifica, è stato
puntualizzata l’interruzione della continuità, in caso di trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa.
Nella nota 5 bis è stata contemplata l’interruzione della continuità di servizio nella scuola e nella sede (comune), per la formazione della graduatoria relativa alla individuazione dei
soprannumerari, nel caso di trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa.
Nella nota 5-ter, sono state effettuate alcune precisazioni, relativamente all’attribuzione del punteggio una tantum di 10 punti; tali puntualizzazioni si sono rese necessarie a seguito di dubbi
interpretativi e quesiti posti, sulla specifica materia, dagli uffici scolastici regionali e territoriali.
Tabelle personale ATA
Allegato E) TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE ATA.
Al punto f) – è stato precisato, analogamente a quanto effettuato per il personale docente ed educativo, che l’ultimo anno utile per la maturazione del triennio, ai fini del riconoscimento
del punteggio una tantum, è quello relativo alla mobilità per l’a.s. 2007/2008;
alla nota e), nella tabella di valutazione del personale ATA, sono state apportate alcune modifiche, in relazione ai requisiti per l’attribuzione del punteggio una tantum, analoghe a quelle
effettuate per il personale docente.
Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche alle note 9 e 10 di tale tabella di valutazione, prevedendo, per il personale ATA, la valutabilità dell’inclusione in graduatoria di merito del
concorso riservato per la mobilità professionale di cui all’art. 9 del CCNI 3/12/2009.
Sarà nostra cura dare immediata diffusione della Ordinanza Ministeriale e della relativa nota di trasmissione, con la massima tempestività, non appena ci perverranno.
Si allega: