NUOVA FORMAZIONE DOCENTI
Una sintesi di lettura per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado
NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE DOCENTI - SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO
A - TITOLI DI ACCESSO PER IL PERCORSO FORMATIVO
- Laurea magistrale biennale ( si accede in possesso di laurea triennale) e un successivo anno di tirocinio formativo attivo con frequenza obbligatoria ed esame finale
abilitante. (Art. 3, comma 2)
- Diploma accademico di II livello, comprensivo di tirocinio, per le discipline artistiche, musicali e coreutiche (si accede in possesso di diploma di I livello) e un
successivo anno di tirocinio formativo attivo con frequenza obbligatoria ed esame finale abilitante. (Art. 3, comma 3)
- Il piano di studi deve obbligatoriamente comprendere (Art. 3, comma 4):
- competenza linguistica (inglese) di livello B2,
- competenze digitali di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo 18.12.06,
- competenze didattiche per l’integrazione degli alunni disabili.
(ATTENZIONE: non si tratta del titolo di sostegno, per il quale l’Art. 13 detta specifiche disposizioni).
MODALITA’ DI ACCESSO
- Il corso di laurea è a numero programmato con prova d’accesso (Art.
5, comma 1)
- Per l’ammissione al corso di laurea è richiesta la laurea triennale
- Le attività di tirocinio diretto e indiretto ammontano a complessive 475 ore e si svolgono l’anno successivo al conseguimento della laurea magistrale, previo superamento
della prova di accesso (Art. 10, comma 1 e 3)
- Le attività di tirocinio formativo attivo si concludono con l’esame finale avente valore abilitante (Art. 10, comma 8)
- Il titolo di sostegno potrà essere acquisito successivamente (Art. 13)
B - NORME TRANSITORIE - FRUITORI
- Coloro che sono in possesso di Laurea ai sensi del DM 22/2005
e delle Lauree corrispondenti (DM 26.07.2007) o di Diploma ISEF o sono iscritti
ad un corso di Laurea Magistrale o
Specialistica e NON sono ancora abilitati
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE
- Le università possono attivare percorsi formativi abilitanti (Art. 15, comma 1).
- E’ prevista una prova d’accesso, non a numero programmato, così articolata:
- test preliminare predisposto dal Ministero vale max 30 punti,
- prova scritta – predisposta dalle Università vale max 30 punti,
- prova orale per max 20 punti,
- ulteriori punteggi vengono attribuiti per titoli di studio o di servizio.
- Il percorso si conclude con un esame che consiste nella redazione e discussione di una relazione.
- Coloro che non hanno concluso il percorso delle SSIS vengono ammessi al TFA senza dovere sostenere la prova di accesso e possono chiedere il riconoscimento
dei crediti maturati durante la frequenza SSIS (Art. 15, comma 17)
- I diplomi accademici di II livello AFAM già conseguiti, mantengono la loro validità (Art.15, comma 20)
- Coloro che sono iscritti ai diplomi accademici di II livello AFAM, concludono il loro percorso conseguendo il titolo abilitante previsto dalla normativa vigente
all’atto di immatricolazione (Art.15, comma 21)
SPECIALIZZAZIONE PER SOSTEGNO
- Si acquisisce SOLO presso l’università (Art. 13, comma 1).
- L’accesso al corso è riservato a coloro che sono in possesso dell’abilitazione, sia acquisita con precedenti concorsi (ordinari o riservati), sia per effetto delle norme
transitorie del presente regolamento.
- Il corso attivato dalle Università (Art.13, comma 1) deve prevedere 60 crediti formativi e almeno 300 ore di tirocinio per la scuola secondaria di primo e
secondo grado
- I corsi sono a numero programmato dal Ministero (Art. 13, comma 3).
- E’ prevista una prova d’accesso selettiva predisposta dall’università (Art. 13, comma 3).
ATTENZIONE:
- l’Art. 16 prevede che tutti i corsi, quindi anche quelli finalizzati all’ottenimento dell’abilitazione, siano senza oneri per lo Stato.
Si riporta il:
- DECRETO 10 settembre 2010, n. 249"
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»."