NUOVA FORMAZIONE DOCENTI
Una sintesi di lettura per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria
NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE DOCENTI - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
A - NUOVI TITOLI DI ACCESSO PER IL PERCORSO FORMATIVO
- Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico con tirocinio dal II anno. (Art. 3, comma 2)
- Il piano di studi deve obbligatoriamente comprendere (Art. 3, comma 4):
- competenza linguistica (inglese) di livello B2,
- competenze digitali di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo 18.12.06,
- competenze didattiche per l’integrazione degli alunni disabili.
(ATTENZIONE: non si tratta del titolo di sostegno, per il quale l’Art. 13 detta specifiche disposizioni).
MODALITA’ DI ACCESSO
- Il corso di laurea è a numero programmato con prova d’accesso (Art. 6, comma 1)
- Per l’ammissione al corso di laurea è richiesto il possesso di un qualsiasi diploma. (Art.6, comma 2)
- Le attività di tirocinio per complessive 600 ore hanno inizio nel II anno di corso, per cui non è previsto, come per la scuola secondaria, il successivo T.F.A.
(Art. 6, comma 4)
- Il corso di laurea si conclude con la discussione (Art. 6, comma 5):
- della tesi
- della relazione finale di tirocinio
- L’esame ha valore abilitante (il che conferma che non è previsto il successivo T.F.A.) per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria (Art. 6, comma 5) e non solo
per uno dei due gradi di scuola, come adesso
B - NORME TRANSITORIE PER COLORO CHE GIA’ POSSIEDONO IL TITOLO
- COLORO CHE NON SONO ANCORA ABILITATI E SONO IN POSSESSO DEL DIPLOMA
(triennale o quadriennale – o quinquennale - conseguiti entro l’A.S. 2001/02 – D. M. P.I. 10 marzo 1997 – G.U. n. 175 del 29.7.97)
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE
- Le università possono attivare percorsi formativi abilitanti (Art. 15, comma 16).
- E’ prevista una prova d’accesso, non a numero programmato, così articolata:
- test preliminare predisposto dal Ministero vale max 30 punti,
- prova scritta – predisposta dalle Università vale max 30 punti,
- prova orale per max 20 punti,
- ulteriori punteggi vengono attribuiti per titoli di studio o di servizio.
- Il percorso si conclude con un esame che consiste nella redazione e discussione di un elaborato (Art. 15, comma 16).
ATTENZIONE:
- Non c’è certezza che il percorso formativo abilitante di cui sopra possa essere ripetuto più volte.
- I possessori del diploma triennale potranno accedere alla sola prova relativa alla scuola dell’infanzia (ai sensi del D.M. 10.3.97).
- Resta comunque valido il diploma, anche in caso di non superamento del percorso formativo abilitante, ma ai soli fini dell’iscrizione nelle graduatorie di terza fascia
di Istituto.
- COLORO CHE SONO GIA’ ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA:
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE
- E’ prevista la conclusione il loro percorso secondo le regole vigenti prima dell’emanazione del presente Regolamento: con abilitazione valida, secondo la normativa
vigente all’atto dell’immatricolazione, per la scuola dell’infanzia o per la primaria. (Art.15, comma 19).
C - SPECIALIZZAZIONE PER SOSTEGNO.
- Si acquisisce SOLO presso l’università (Art. 13, comma 1).
- L’accesso al corso è riservato a coloro che sono in possesso dell’abilitazione, sia acquisita con la laurea, sia con precedenti concorsi (ordinari o riservati),
sia per effetto delle norme transitorie del presente regolamento.
- Il corso (Art.13, comma 1) deve prevedere 60 crediti formativi e almeno 300 ore di tirocinio distinto per:
- scuola dell’infanzia
- scuola primaria
- I corsi sono a numero programmato dal Ministero (Art. 13, comma 3)
- E’ prevista una prova d’accesso selettiva predisposta dall’università (Art. 13, comma 3)
ATTENZIONE:
- La specializzazione per il sostegno si articola distintamente per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, quindi anche il laureato secondo il nuovo percorso
(abilitato per entrambi i gradi di scuola) sceglie per quale specializzarsi (infanzia o primaria).
- L’Art. 16 prevede che tutti i corsi, quindi anche quelli finalizzati all’ottenimento dell’abilitazione per i diplomati, siano senza oneri per lo Stato.
Si riporta il:
- DECRETO 10 settembre 2010, n. 249"
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»."