Contrattazione integrativa di istituto
In data 8 febbraio 2011, il MIUR ha emanato la
Nota prot. n. 1042, avente per oggetto: "Certificazione di
compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto – A.s. 2010/2011" nella quale si ribadisce che “le procedure
di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente”.
Dalla Nota si desume con chiarezza che:
mantiene la sua integrale validità l’ art. 6 del CCNL relativo alle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica e quindi tempi, modalità e contenuti delle contrattazioni d’istituto continuano come negli anni precedenti senza alcuna sostituzione in toto o in parte con i contenuti della legge 150/2009 (decreto Brunetta);
le competenze dei revisori dei conti si devono limitare alla certificazione della compatibilità finanziaria dei contratti integrativi d’istituto, come si desume dall’oggetto stesso della nota;
non vi è alcuna giustificazione per chi non ha attivato le contrattazioni d’istituto che ,alla luce sia della nota di cui all’oggetto sia a seguito dell’intesa di Palazzo Chigi, deve essere attivata immediatamente e tempestivamente conclusa;
non hanno alcuna validità atti unilaterali eventualmente assunti dai dirigenti senza alcuna contrattazione.
Il riferimento temporale della nota al corrente anno scolastico è conseguenza del recente intesa di Palazzo Chigi che rinvia a uno specifico contratto che verrà
attivato nei prossimi mesi la definizione di un accordo quadro che regoli le relazioni sindacali fino alla stipula dei CCNL del futuro triennio 2013/15.
Ovviamente nella definizione di tale norma la CONFSAL e lo SNALS tuteleranno i diritti dei lavoratori rispetto sia alla “parte datoriale” sia alle possibili “invasioni di campo” da parte
dei revisori dei conti, nonché le specificità del comparto scuola.
E’ evidente che, qualora il nuovo accordo contrattuale sulle relazioni sindacali non fosse operativo in tempi utili per il prossimo anno scolastico, continuerebbe a valere quanto previsto
dal vigente CCNL.
Si allega: