Rilevazione personale ATA non avente titolo al pagamento dell'una tantum
Con lo stipendio di febbraio verrà pagata l'una tantum di
180 euro previsto dal
CCNI sottoscritto il 15.12.2010.
Il Miur ha emanato la Nota MIUR prot. n. 634
del 27 gennaio 2011 avnte per oggetto: "ccni 15 dicembre 2010 – ripartizione economie personale ATA (articolo 2,
c. 7, seq. contr.le 25 luglio 2008) – rilevazione personale non avente titolo.
Il 1° febbraio 2011 l’Ufficio III (Personale della scuola) con Nota n. 1627/C2/C7
ha richiamato l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle disposizioni per la individuazione
del personale, beneficiario o non beneficiario, dell’importo una tantum
previsto dal CCNI indicato in oggetto.
Il personale beneficiario di tale importo una tantum, pari a € 180,08 lordo
dipendente, è il personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2008/09,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo
con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività
didattica.
Nel periodo intercorrente dal 1° febbraio all’ 8 febbraio 2011, i Dirigenti Scolastici sono invitati a comunicare, tramite le
specifiche funzioni SIDI (Rilevazione scuole) il
personale non beneficiario
così individuato:
personale di ruolo che nel citato a. s. 2008/09, non ha prestato effettivo servizio per l’intero anno scolastico. Con effettivo servizio prestato nella scuola deve intendersi anche quello svolto in posizione di status equiparata al servizio prestato nel ruolo di appartenenza come precisato all’art. 145 del CCNL 29.11.2007 “Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola….”
personale non di ruolo che ha anticipatamente risolto il contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica in quanto tale personale non ha diritto alla predetta una tantum.
L’istituzione scolastica dovrà comunque procedere alla segnalazione negativa nel caso
in cui non rilevi alcun nominativo da comunicare; l’eventuale mancato riscontro
da parte dell’Istituzione scolastica comporterebbe l’impossibilità, per il MIUR,
di formulare l’elenco dei beneficiari.
Si allegano: