Permessi per il diritto allo studio
L'Ufficio Scolastico regionale del Veneto ha emanato la
Nota Prot. 5681/C2 del 12 aprile 2011 avente per oggetto: "Contratto Integrativo Regionale 20.11.2009- Permessi per il diritto allo studio anno solare 2011- Risposte a quesiti."
La nota evidenzia che:
- Concessione permessi per i corsi on line (corsi a distanza) – Art. 10, comma 10 C.I.R. 20.11.2009
I permessi possono essere accordati, come prevede l’art. 10, comma 10 del C.I.R. in-dicato in oggetto, solo qualora la piattaforma comunicata dall’ente formativo ne preveda
l’erogazione solo con modalità interattiva e solo durante l’orario di servizio, senza cioè la possibilità di registrare le lezioni e seguirle al di fuori dell’orario di servizio.
Se non ricor-rono tali condizioni i permessi on possono essere concessi.
- Permessi per la preparazione agli esami - Art. 10, comma 10, secondo periodo C.I.R. 20.11.2009
I permessi per la preparazione degli esami non possono ovviamente essere concessi a coloro ai quali non sono stati autorizzati i permessi in genere (es. per i corsi on line di cui
sopra). I permessi per la preparazione degli esami, tesi finale, ecc. possono essere concessi solo prima degli esami finali (o della tesi) e non anche per le verifiche intermedie.
Queste ultime infatti riguardano solo i diplomi di scuola secondaria. La quantificazione delle ore (fino a un massimo di un terzo di quelle spettanti) va calcolata sull’intero
ammontare cui hanno diritto le varie tipologie di aspiranti; tali ore si possono frazionare in non più di tre blocchi orari di uguale consistenza da fruire entro i quindici giorni
antecedenti la data dell’esame, della tesi finale, ecc.
L'USR ha ritenuto utile anticipare che nel prossimo Contratto integrativo regionale, di prossima emanazione, che regolerà la materia per il quadriennio 2012 – 2015, non sarà più
prevista la possibilità di concedere i permessi per la preparazione degli esami, in armonia con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro - n. 10344 del 22.4.2008.
- Corsi di studio che danno titolo alla concessione dei permessi
La laurea triennale e la laurea specialisticica (3+2) devono essere considerate un per-corso unitario qualora la laurea specialistica sia coerente ed in continuità con quella
triennale. Pertanto, gli aspiranti che chiedono di fruire dei permessi per la laurea specialistica devono essere collocati in graduatoria tra coloro che chiedono il rinnovo a
condizione che non vi sia stata interruzione tra il conseguimento della laurea triennale e l’iscrizione a quella specialistica.
- Corsi post-lauream organizzati dai Conservatori di Musica e dalle Accademie di BB.AA
I corsi post-lauream organizzati dai Conservatori di Musica e dalle Accademie di BB.AA. , ai fini delle concessione dei permessi, sono equiparati ai corsi post-lauream indetti dalle
Università Statali.
Si allega la nota di cui all’oggetto.