Copertura posti vacanti DSGA: chiarimenti del Miur

Il MIUR ha emanato la Nota prot. n. 6568 del 5 agosto 2011 per dare disposizioni su come procedere per la copertura di posti di DSGA vacanti per tutto l'anno.
La nota conferma, in gran parte, quanto già concordato nell'art. 11-bis della pre-intesa sulle utilizzazioni del personale del 12 maggio 2011, ma viene ad eliminare, a nostro giudizio in modo ingiustificato, la contrattazione integrativa regionale prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del Ccnl 2007/2009 dando mandato ai Direttori Regionali di definire i criteri per la costituzione degli elenchi del personale disponibile a tale incarico, solo previa informazione ai sindacati regionali.
Le istruzioni fornite dalla nota prevedono che la copertura dei posti vacanti e/o disponibili venga effettuata procedendo nel seguente ordine:


  1. ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico utilizzando le graduatorie permanenti previste dal’art. 7 del DM 146/2000;
  2. in caso di esaurimento delle Graduatorie Permanenti il dirigente scolastico potrà provvedere alla copertura del posto  con incarico conferito ad un assistente amministrativi in servizio nella medesima istituzione scolastica e beneficiario della seconda posizione economica;
  3. in subordine il dirigente scolastico provvede a conferire un incarico specifico ad un assistente amministrativo della scuola secondo quanto previsto dall’articolo 47 del CCNL, sempreché il personale  si dichiari disponibile;
  4. in via esclusivamente residuale la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico deve essere realizzata mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola.

A tal fine i Direttori Regionali predisporranno appositi elenchi provinciali del personale aspirante a tali incarichi sulla base di criteri, modalità e termini che avranno costituito oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.
Definiti gli elenchi i direttori regionali predispongono i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, ma “con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico per una medesima tipologia di posto”.

Si allega: