Riammissione in servizio
Come è noto, il personale
dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può, ai
sensi dell’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del DPR 10/1/57,
n. 3, entro il 15 gennaio di ogni anno, presentare domanda di
riammissione in servizio. Le aliquote delle riammissioni in servizio sono
stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.
Tale istanza deve contenere:
le indicazioni anagrafiche, la sede di titolarità precedente alla cessazione dal
servizio, per i docenti della scuola secondaria la classe di concorso, per il
personale ATA il profilo professionale di appartenenza al momento della
cessazione, la causa della cessazione stessa, i motivi per cui viene richiesta
la riammissione, le sedi di preferenza, l’assenso o diniego ad accettare una
assegnazione d’ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste, il recapito per
eventuali comunicazioni.
La domanda di riammissione
in servizio del personale ATA va presentata all’Ufficio Scolastico Regionale
della provincia nella quale l’interessato era titolare all’atto della cessazione
in servizio anche se la richiesta riguarda una provincia diversa. In tal caso,
entro 15 giorni dalla ricezione, l’istanza, corredata da una relazione
contenente gli elementi per una sua valutazione, verrà trasmessa all’Ufficio
Scolastico Provinciale competente che disporrà, sentito il Consiglio di
Amministrazione Provinciale, la riammissione in servizio in presenza di
disponibilità nell’ambito delle massimo 15 preferenze espresse, sul 10% dei
posti vacanti dopo le operazioni di mobilità.
Il provvedimento di
riammissione in servizio, ha decorrenza dall’a.s. successivo alla data di
emissione ed è adottato:
per il personale dirigente, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico della Regione prescelta;
per il personale docente ed educativo, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale afferente la provincia prescelta, sentito il Consiglio Scolastico Provinciale dello stesso per il personale della scuola materna, elementare e media o il C.N.P.I. per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
per il personale ATA, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale sentito il Consiglio di Amministrazione Provinciale della provincia prescelta.
Si ricorda che i suddetti organi collegiali restano in vigore fino alla costituzione dei nuovi organi collegiali locali, o regionali e del Consiglio Superiore della P.I., previsti dal D.L.vo 30/6/99, n. 233, in virtù dell’art. 6 del D.L. 23/11/2001, n. 411, convertito in Legge n. 463 del 31/12/2001.
Le domande di riammissione in servizio, debbono essere presentate:
dal personale dirigente, alla Direzione Scolastica Regionale prescelta;
dal personale docente, educativo ed A.T.A., alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell’ USP di tale provincia.
Ad ogni buon fine, si precisa che:
per i dirigenti scolastici la Funzione Pubblica, appositamente interpellata, ha espresso, tra l’altro, i seguenti pareri:
per i dirigenti scolastici collocati in pensione con detta qualifica, la riammissione in servizio opera, come estensione generale della norma relativa a tutta la dirigenza, in presenza di disponibilità di posti vacanti nel ruolo dirigenziale di ex servizio;
che alla disponibilità del posto deve accompagnarsi un atto autorizzativo alla nomina, così come avviene anche nelle procedure concorsuali;
per il personale ATA, il richiamo dell'art. 132 del D.P.R. n. 3/57, è riportato al punto 10, della lett. g), del 1° comma, dell’art. 146 del CCNL 29/11/2007;
il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.