Assistenza ai disabili
Il 24 novembre è entrata in vigore la legge 183/2010 (la cosiddetta “collegato lavoro”) su cui avremo occasione di ritornare. Diventano quindi operative le novità ivi contenute .
Per la Scuola si tratta, in particolare, di:
modifiche ai permessi per assistere parenti con handicap (legge 104/1992);
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi per riordinare la materia dei permessi, assenze e congedi; Ciò significa che le norme non saranno più contenute nei contratti nazionali.
espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si può assolvere anche nei percorsi di apprendistato;
facoltatività e possibilità del tentativo di conciliazione, solo se la controparte accetta il contenzioso.
Le novità sui permessi per l’assistenza ai disabili sono contenute nell’art. 24:
limitazione
del diritto in relazione al grado di parentela
In sintesi il permesso retribuito di 3
giorni mensili spetta:
ai parenti e affini entro il 2° grado;
fino al 3° grado solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto 65 anni o è a sua volta affetto da patologie invalidanti o deceduto.
riconoscimento
della fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per
volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Solo per i genitori di figli portatori di handicap è previsto che possano
usufruirne entrambi i genitori alternativamente.