Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi

Ci risiamo: in alcune scuole si continua a non nominare i supplenti.

Le motivazioni più ricorrenti sono che:

Già lo  scorso anno lo Snals Confsal di Verona sosteneva che la  normativa era del tutto chiara e che la Nota Prot. n. 14991 del 6 ottobre 2009 permetteva di provvedere alla nomina di personale supplente temporaneo anche per periodi di assenza inferiori a 15 giorni tutte le volte che le soluzioni normative previste non si rivelavano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti.
A fronte dell’atteggiamento di alcuni Dirigenti Scolastici che, non recependo la normativa vigente,  pur di non nominare i supplenti dividevano le classi o utilizzavano gli insegnanti di sostegno, lo SNALS invitava i docenti a presentare formale atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del DPR 10/01/1957 n. 3, così come richiamato nell’art. 146 del CCNL/2007, e a rivolgersi al sindacato in caso di conferma scritta dell’ordine.
Con l’emanazione della Nota MIUR 9839 del 8 novembre 2010, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, dott. Luciano Chiappetta, credevamo che il problema fosse definitivamente risolto.
Abbiamo dovuto, invece, riscontrare con sorpresa e preoccupazione che l’Anp (Associazione Nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola) non considera la Nota MIUR 9839 del 8 novembre 2010 un elemento chiarificatore e invita i Dirigenti Scolastici “…..al rigoroso rispetto delle norme vigenti, in merito, al ricorso prioritario a tutti gli strumenti di flessibilità disponibili e consentiti …”.
In riferimento a quanto sostenuto dall’ANP è doveroso sottolineare che viceversa la Nota MIUR 9839 “ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo
La nota continua affermando che “……l’istituto delle ore eccedenti …... ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.” , che “…nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria….” e che “Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Infine appare oltremodo opportuna la conclusione della Nota, nella quale si afferma “…… la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse”  in quanto impedisce ai Dirigenti Scolastici di commettere una illeicità nella utilizzazione del FIS stesso.

Si allega: