Programma annuale 2011 delle istituzioni scolastiche
Il MIUR, il 25/10 u.s., ha fornito alle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola
l’informativa sulla emanando nota ministeriale per la predisposizione da parte
di ciascuna istituzione scolastica del Programma Annuale per il 2011. I
contenuti di tale nota sono di seguito riportati.
ASPETTI GENERALI
La risorsa finanziaria assegnata a ciascuna scuola per l’anno 2011 è calcolata
sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto
di integrazioni e modificazioni a seguito dell’approvazione della legge di
bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2011.
Una ulteriore somma al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e
dell’IRAP (lordo dipendente), è assegnata a ciascuna scuola quale dotazione
finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al
periodo da gennaio ad agosto 2011.
In
applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge finanziaria per il 2010 (cd.
Cedolino unico) la somma di tale dotazione non deve essere prevista in bilancio,
e attualmente, comprende le voci sotto elencate:
il fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l’indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc);
le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL);
gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, l’acconto di 4.000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio.
Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata ed in particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:
per “Supplenze brevi e saltuarie”, sulla base dell’esame mensile dei dati gestionali di bilancio;
sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge 440/97 per l’esercizio finanziario 2011;
per la funzione della mensa gratuita da parte del personale scolastico (art. 21 CCNL), al fine di consentire l’erogazione ai Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza previste per legge;
per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL).
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate
anche, per altre esigenze.
Le integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata, saranno
comunicate con una e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola interessata e
saranno denominate “assegnazioni”.
Inoltre, verranno comunicate eventuali ulteriori somme,
integrative della dotazione finanziaria assegnata per gli istituti contrattuali,
che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate:
per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL);
per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2011 (quota anno scolastico 2010/11);
per incrementare il fondo dell’istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti dall’art. 6 dell’Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, che dispone “La somma di euro 840.000,00 è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l’indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA”;
sulla base di eventuali apposite rilevazioni che potranno essere disposte nel corso dell’anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro per classe già finanziati) nonché gli esami dei corsi integrativi e per gli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione;
in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo Nazionale del 18 maggio 2010).
Per quanto attiene alle indennità di funzioni superiori, di
direzione e di reggenza (art. 146 CCNL), l’argomento sarà oggetto di confronto
sindacale.
ENTRATE
La risorsa finanziaria determinata applicando i criteri di
cui al DM 21/07, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza
all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato” voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr.
art. 1 comma 2 D.I. 44/01).
Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.I. 44/01, la risorsa
finanziaria comprende anche la quota per:
l’acquisto dei servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici;
l’acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno causa parziale accantonamento dell’organico di diritto degli assistenti amministrativi e/o tecnici.
L’avanzo di amministrazione presunto deve essere calcolato
avendo cura di stimare le riscossioni ed i pagamenti presunti sino alla fine
dell’esercizio 2010, nonché le variazioni ai residui che si stima di apportare
entro la fine dell’esercizio 2010 (mod. C di cui all’art. 3 D.I. 44/01, da
allegare al Programma Annuale). In particolare, nel citato modello C si dovrà
prevedere la riscossione totale di tutti gli accertamenti per l’anno 2010
autorizzati dal MIUR con apposita comunicazione.
L’avanzo dovrà essere iscritto in entrata all’aggregato “01
Avanzo di amministrazione presunto”, voci “01 Avanzo non vincolato” e “02 Avanzo
vincolato” a seconda della natura.
Al riguardo dei vincoli, si evidenzia che l’art. 21, comma
5, della legge 59/97 e l’art. 1, comma 2, del D.I. 44/01 dispongono, riguardo le
somme assegnate, che la “dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento
delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola”.
Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla
normativa anche contrattuale (CCNL) in base alla quale sono assegnate, o
solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.
Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve
essere generalmente realizzato entro un termine.
Decorso tale termine senza che sia stato possibile
impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di
vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta
da parte del soggetto assegnatario.
Infine, a norma dell’art. 1 bis, del D.L. n. 134/2009,
convertito con modificazioni in legge n. 167/2009, “le somme trasferite alle
scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e
regionale in materia di formazione o sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste
inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi,
vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate ad
apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università” e
della ricerca”.
Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per
il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, a seguito di apposito
DM.
SPESE
Le spese non possono superare, nel loro complessivo
importo, le entrate (art. 2, comma 5, D.I. 44/01).
E’ opportuno, che una somma pari all’ammontare dei residui
attivi di competenza dello Stato venga inserita nell’aggregato Z “disponibilità
da programmare”.
Inoltre, è fondamentale che nel Programma Annuale non si
inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare
anche finanziariamente (art. 2 D.I. 44/01).
Ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione (ad es.
MOF), dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel
rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto
disposto dall’art. 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001: “In apposito prospetto
sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione del
presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati
solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti
dell’avanzo effettivamente realizzato”.
GESTIONE
Con riguardo alle
riscossioni, le erogazioni di cassa saranno disposte con cadenza di norma
mensile e saranno annunciate da una e-mail all’indirizzo di ciascuna scuola e
saranno immediatamente visibili nel SIDI nell’area “Assegnazioni” accanto
all’indicazione della rata. Le erogazioni di cassa non saranno accompagnate
dall’indicazione delle voci di spesa cui si riferiscono, in quanto costituiscono
quota parte della complessiva assegnazione di competenza.
Spetta alla scuola decidere secondo quali priorità gestire la propria cassa e, quindi, quale pagamento debba
essere affrontato per primo nel rispetto della normativa vigente.
Con riguardo agli impegni di spesa, ai sensi dell’art. 11, del D.I. 44/01, formano impegni le sole somme
dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e riferite
all’esercizio in corso. E’, quindi, necessario che ciascuna istituzione
scolastica proceda alla tempestiva corretta assunzione degli impegni di spesa,
al fine di garantire il regolare andamento della gestione.
A riguardo si precisa che:
tutti i contratti con il loro perfezionamento costituiscono obbligazioni giuridiche e formano impegno di spesa;
in particolare, i contratti di supplenza breve, una volta firmati dal dirigente scolastico e dal diretto interessato, costituiscono obbligazioni giuridicamente perfezionate e in quanto tali formano impegno di spesa, per la parte di pertinenza dell’esercizio finanziario in corso, ivi compreso quanto dovuto per oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e per l’IRAP. L’impegno deve essere registrato sul sistema di gestione contabile il giorno della sottoscrizione del contratto. Qualora, in sede di liquidazione della spesa, la stessa risulti inferiore rispetto a quanto impegnato, si dovrà procedere alla corrispondente riduzione dell’impegno di spesa;
l’eventuale contratto di esternalizzazione dei servizi di pulizia nonché gli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligazioni giuridicamente perfezionate e formano impegni di spesa per il periodo previsto in contratto e compreso nell’anno finanziario di riferimento. Pertanto, la spesa per il servizio attinente agli esercizi successivi andrà impegnata in detti esercizi per la parte di competenza;
il compenso previsto per i revisori dei conti deve essere impegnato all’inizio dell’esercizio finanziario e l’impegno è effettuato dall’istituzione scolastica individuata quale capofila del proprio ambito territoriale, tenendo conto della riduzione del 10% prevista dall’art.6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e fermo restando che le somme provenienti da tale riduzione andranno versate sull’apposito capitolo dell’entrate del bilancio dello Stato secondo le indicazioni che saranno fornite dal MEF (comma 21, del predetto art. 6).
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate e dunque i corrispondenti impegni di spesa, possono
essere assunte solo nei limiti dello stanziamento dello specifico aggregato
Le istituzioni possono stipulare convenzioni e contratti nel rispetto dei vincoli di cui al Titolo IV
(attività negoziale) del D.I. 44/01. In particolare, a riguardo l’art. 31 comma
4 D.I. 44/01, dispone: “E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di
acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g)” (contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti)
“e dall'articolo 40”(contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa).
Tale divieto vale anche nel caso di contratti per l’acquisto di servizi per lo svolgimento di attività
riconducibili a quelle previste per il profilo di collaboratore scolastico o di
assistente amministrativo e/o tecnico. Tali contratti quindi possono riguardare
solo i servizi necessari e non erogabili dai dipendenti previsti in organico di
diritto in quanto i corrispondenti posti sono stati accantonati.
Gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e l’IRAP relativi agli stipendi dei
supplenti brevi, all’accessorio a carico del bilancio della scuola e in
generale, alle spese di personale, debbono essere imputati correttamente sulle
apposite voci di spesa, separatamente, dunque, rispetto al lordo dipendente.
SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Per le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l’ordinato svolgimento
dell’attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte,
con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad
integrazione della risorsa finanziaria assegnata.
Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all’uopo iscritte nel bilancio
dello Stato, a copertura del fabbisogno 2011, al lordo degli oneri riflessi a
carico dello Stato e dell’IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo
dipendente, segnalato al MIUR a mezzo dell’applicazione dei “flussi finanziari”.
L’integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente la risorsa
finanziaria comunicata.
Nel caso in cui il fabbisogno, esaminato in rapporto all’organico della scuola, risulti
particolarmente elevato, si provvederà alla ulteriore assegnazione di fondi solo
successivamente all’esito positivo di apposita verifica.
Per quanto attiene agli impegni per i contratti sottoscritti a seguito delle convenzioni stipulate con
le Regioni a norma delle “disposizioni salvaprecari” essi non debbono essere
iscritti sui conti “01 Supplenze brevi e saltuarie docenti” o “02 Supplenze
brevi e saltuarie ATA”, ma bensì al tipo “01 Personale”, conto “10 Altre spese
di personale”.
CEDOLINO UNICO
Ciascuna scuola ha a
disposizione la somma, al netto degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione e dell’IRAP, per il pagamento degli istituti contrattuali
relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.
Ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge Finanziaria per il 2010, tale somma non dovrà essere prevista
in bilancio né potrà, ovviamente, essere accertata.
A decorrere dal 2011, al
pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, si provvederà
tramite il Service Personale Tesoro (SPT). Al riguardo saranno diramate
istruzioni operative.
In ogni caso il SPT pagherà
per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito delle richieste di ciascuna
scuola, nei limiti della somma comunicata, al netto degli oneri riflessi a
carico dell’Amministrazione dell’IRAP.