Programma annuale 2011 delle istituzioni scolastiche

Il MIUR, il 25/10 u.s., ha fornito alle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola l’informativa sulla emanando nota ministeriale per la predisposizione da parte di ciascuna istituzione scolastica del Programma Annuale per il 2011. I contenuti di tale nota sono di seguito riportati.

ASPETTI GENERALI

La risorsa finanziaria assegnata a ciascuna scuola per l’anno 2011 è calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2011.
Una ulteriore somma al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente), è assegnata a ciascuna scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.
In applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino unico) la somma di tale dotazione non deve essere prevista in bilancio, e attualmente, comprende le voci sotto elencate:

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata ed in particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche, per altre esigenze.
Le integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata, saranno comunicate con una e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola interessata e saranno denominate “assegnazioni”.
Inoltre, verranno comunicate eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria assegnata per gli istituti contrattuali, che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate:

Per quanto attiene alle indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza (art. 146 CCNL), l’argomento sarà oggetto di confronto sindacale.

ENTRATE

La risorsa finanziaria determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato” voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 1 comma 2 D.I. 44/01).
Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.I. 44/01, la risorsa finanziaria comprende anche la quota per:

L’avanzo di amministrazione presunto deve essere calcolato avendo cura di stimare le riscossioni ed i pagamenti presunti sino alla fine dell’esercizio 2010, nonché le variazioni ai residui che si stima di apportare entro la fine dell’esercizio 2010 (mod. C di cui all’art. 3 D.I. 44/01, da allegare al Programma Annuale). In particolare, nel citato modello C si dovrà prevedere la riscossione totale di tutti gli accertamenti per l’anno 2010 autorizzati dal MIUR con apposita comunicazione.
L’avanzo dovrà essere iscritto in entrata all’aggregato “01 Avanzo di amministrazione presunto”, voci “01 Avanzo non vincolato” e “02 Avanzo vincolato” a seconda della natura.
Al riguardo dei vincoli, si evidenzia che l’art. 21, comma 5, della legge 59/97 e l’art. 1, comma 2, del D.I. 44/01 dispongono, riguardo le somme assegnate, che la “dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola”.
Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.
Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine.
Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto assegnatario.
Infine, a norma dell’art. 1 bis, del D.L. n. 134/2009, convertito con modificazioni in legge n. 167/2009, “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione o sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università” e della ricerca”.
Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, a seguito di apposito DM.

SPESE

Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate (art. 2, comma 5, D.I. 44/01).
E’ opportuno, che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga inserita nell’aggregato Z “disponibilità da programmare”.
Inoltre, è fondamentale che nel Programma Annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (art. 2 D.I. 44/01).
Ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione (ad es. MOF), dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001: “In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato”.

GESTIONE

Con riguardo alle riscossioni, le erogazioni di cassa saranno disposte con cadenza di norma mensile e saranno annunciate da una e-mail all’indirizzo di ciascuna scuola e saranno immediatamente visibili nel SIDI nell’area “Assegnazioni” accanto all’indicazione della rata. Le erogazioni di cassa non saranno accompagnate dall’indicazione delle voci di spesa cui si riferiscono, in quanto costituiscono quota parte della complessiva assegnazione di competenza.
Spetta alla scuola decidere secondo quali priorità gestire la propria cassa e, quindi, quale pagamento debba essere affrontato per primo nel rispetto della normativa vigente.
Con riguardo agli impegni di spesa, ai sensi dell’art. 11, del D.I. 44/01, formano impegni le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e riferite all’esercizio in corso. E’, quindi, necessario che ciascuna istituzione scolastica proceda alla tempestiva corretta assunzione degli impegni di spesa, al fine di garantire il regolare andamento della gestione.
A riguardo si precisa che:

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate e dunque i corrispondenti impegni di spesa, possono essere assunte solo nei limiti dello stanziamento dello specifico aggregato Le istituzioni possono stipulare convenzioni e contratti nel rispetto dei vincoli di cui al Titolo IV (attività negoziale) del D.I. 44/01. In particolare, a riguardo l’art. 31 comma 4 D.I. 44/01, dispone: “E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g)” (contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti) “e dall'articolo 40”(contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa).
Tale divieto vale anche nel caso di contratti per l’acquisto di servizi per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle previste per il profilo di collaboratore scolastico o di assistente amministrativo e/o tecnico. Tali contratti quindi possono riguardare solo i servizi necessari e non erogabili dai dipendenti previsti in organico di diritto in quanto i corrispondenti posti sono stati accantonati.
Gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e l’IRAP relativi agli stipendi dei supplenti brevi, all’accessorio a carico del bilancio della scuola e in generale, alle spese di personale, debbono essere imputati correttamente sulle apposite voci di spesa, separatamente, dunque, rispetto al lordo dipendente.

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte, con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata.
Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all’uopo iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2011, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato al MIUR a mezzo dell’applicazione dei “flussi finanziari”. L’integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente la risorsa finanziaria comunicata.
Nel caso in cui il fabbisogno, esaminato in rapporto all’organico della scuola, risulti particolarmente elevato, si provvederà alla ulteriore assegnazione di fondi solo successivamente all’esito positivo di apposita verifica.
Per quanto attiene agli impegni per i contratti sottoscritti a seguito delle convenzioni stipulate con le Regioni a norma delle “disposizioni salvaprecari” essi non debbono essere iscritti sui conti “01 Supplenze brevi e saltuarie docenti” o “02 Supplenze brevi e saltuarie ATA”, ma bensì al tipo “01 Personale”, conto “10 Altre spese di personale”.

CEDOLINO UNICO

Ciascuna scuola ha a disposizione la somma, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011.
Ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge Finanziaria per il 2010, tale somma non dovrà essere prevista in bilancio né potrà, ovviamente, essere accertata.
A decorrere dal 2011, al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, si provvederà tramite il Service Personale Tesoro (SPT). Al riguardo saranno diramate istruzioni operative.
In ogni caso il SPT pagherà per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito delle richieste di ciascuna scuola, nei limiti della somma comunicata, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione dell’IRAP.