Personale docente e ATA
Permessi retribuiti per il diritto allo studio
Scadenza domande: 15/11/2010)
L’art. 3 del DPR 395/88 ha introdotto per il
pubblico impiego, e quindi anche per il personale della scuola, permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue
individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico
Il CCNL 29/11/2007, all’Art. 4, comma 4, prevede che i criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio siano oggetto di contrattazione integrativa regionale.
Il
CIR 20/11/2009 stabilisce che i corsi di studio, specializzazione e qualificazione
professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi
retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti :
1) frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali e da C.F.P. regionali, diplomi statali di durata triennale). Gli istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nella regione di servizio;
2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione, indirizzi Scuola infanzia e Primaria, della specializzazione SSIS (recupero) della specializzazione su posti di sostegno (S.O.S. corsi sostegno Scienze formazione, dei corsi biennali abilitanti finalizzati al conseguimento dell’abilitazione in Educazione Musicale (31/A e 32/A) e Strumento musicale (77/A), di corsi di riconversione professionale
2a) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione, indirizzi Scuola infanzia e Primaria (da compilare da parte di chi chiede il rinnovo e non ha ancora fruito dei permessi per l’intera durata del corso di laurea);
2b) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione, indirizzi Scuola infanzia e Primaria (da compilare da parte di chi chiede la concessione dei permessiper la prima volta);
3) frequenza di corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche;
3a) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento di Lauree in discipline religiose (da compilare da parte di chi chiede il rinnovo e non ha ancora fruito dei permessi per l’intera durata del corso di laurea).
3b) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento di Lauree in discipline religiose (da compilare da parte di chi chiede la concessione dei permessi per la prima volta);
4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (prima o seconda), sia del vecchio che dei nuovi ordinamenti universitari (laurea triennale più eventuale laurea specialistica anni 3 + 2, oppure laurea magistrale) compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
4a) frequenza, in qualità di fuori corso e di studente in regime di part-time uno dei corsi di laurea indicati al punto 4) (da compilare da parte di chi chiede il rinnovo e non ha ancora fruito dei permessi per l’intera durata del corso di laurea e dagli aspiranti iscritti ai corsi di laurea in regime di part-time );
4b) frequenza, in qualità di fuori corso, di uno dei corsi di laurea indicati al punto 4) (da compilare da parte di chi chiede la concessione dei permessi per la prima volta);
5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, (“master”, corsi di perfezionamento,corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale;frequenza di corsi finalizzati a sostenere ulteriori esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso
6) frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado, sia di durata quinquennale che triennale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi IFTS);
7) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione, indirizzi Scuola infanzia e Primaria (da compilare da parte di chi ha già fruito dei permessi per l’intera durata del corso di laurea);
8) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento di Lauree in discipline religiose (da compilare da parte di chi ha già fruito dei permessi per l’intera durata del corso di laurea);
9) frequenza, in qualità di fuori corso, di corsi finalizzati al conseguimento di uno dei corsi di laurea indicati al punto 4) (da compilare da parte di chi ha già fruito dei permessi per l’intera durata del corso di laurea).
Per ciascuna categoria di personale il numero dei dipendenti che potranno
usufruire, nell'anno solare, dei permessi retribuiti non deve superare il tre
per cento del totale delle unità in servizio, con arrotondamento all'unità superiore.
Per il personale docente viene calcolato distintamente per tipologia di personale: scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
Per il personale ATA viene calcolato complessivamente, senza distinzione di profilo professionale.
Può usufruire dei permessi retribuiti :
il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato,
compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo
pieno sia che presti servizio a tempo parziale.
In quest’ultimo caso le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate
all’orario part-time.
il personale docente, educativo ed A.T.A con contratto a tempo determinato assunto
fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il
personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica e il personale
supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile, con contratto fino alla nomina
dell’avente titolo.
In quest’ultimo caso l’eventuale mancata conferma comporta la perdita del diritto, ferme restando le ore
eventualmente già fruite.
Il personale con nomina annuale ad
orario pieno fino al 31 agosto può fruire di 150 ore mentre quello con nomina ad
orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire
fino a un massimo di 125 ore.
Per il personale docente a tempo determinato
assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo
determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le
ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate
anche all’orario part-time.
Le domande, redatte in carta semplice, devono
essere presentare entro il 15 novembre alla segreteria della scuola di servizio
per l’inoltro per via gerarchica al competente Ufficio Scolastico Provinciale e devono contenere,
oltre all’esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88,
i seguenti dati:
dati anagrafici;
tipo di corso da frequentare;
prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
sede di servizio;
ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
profilo professionale per il personale A.T.A.;
eventuale prestazione di servizio a tempo parziale;
anzianità complessiva di servizio di ruolo escluso l’a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
numero anni scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;
indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi
è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo
riguardi un corso di laurea bisogna precisare se si è in corso o fuori corso.
Il possesso dei titoli può essere documentato
con apposite dichiarazioni sostitutive.
La certificazione relativa all’ iscrizione e
frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente
dall’esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata
al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque
entro i successivi sette giorni.
La preparazione degli esami e della tesi
finale e/o relazione finale, delle verifiche intermedie e finali deve essere
certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione
relativa al sostenimento dei predetti esami e verifiche anche se con esito
negativo, e della tesi finale.
La mancata produzione delle certificazioni o
delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la
trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con
relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all’interessato
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/90 e
successive modifiche e integrazioni.
Alla data in cui si pubblica questa nota l'Ufficio Scolastico Regionale
non ha ancora emanato alcuna disposizione per cui si riporta il modello di domanda dello scorso anno con le opportune modifiche di data.