Collegato lavoro - Delega al governo in materia di lavoro
La Camera, nella seduta del 18 ottobre, ha approvato, in via definitiva, il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria che reca “Delega
al Governo in materia di lavoro”.
Il testo approvato è quello modificato dal Senato il 29 settembre 2010 e diventerà operante dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento legislativo si compone di 50 articoli e tratta moltissimi argomenti.
Tra le parti che interessano la scuola figurano le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 33 della legge n. 104 /1992.
Il comma 3 ora stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro
il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Non si fa più riferimento alla “convivenza” della persona da assistere.
Il comma 5 ora stabilisce che il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio) e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
Sono apportate modifiche anche all’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Viene sancito esplicitamente il diritto all’assistenza al figlio maggiore di tre anni, ma minorenne,ai genitori adottivi.
Sono stati abrogati ulteriori riferimenti alla situazione di” convivenza.
La legge prevede anche una delega al Governo per modificare, entro 6 mesi, la normativa su permessi e assenze di tutto il personale.
Non appena il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale torneremo sull'argomento.