Il tribunale di Firenze stabilisce che non si possono cancellare le compresenze programmate per fare le supplenze

Il tribunale di Firenze il 14 luglio 2010 ha emesso una sentenza con la quale ha sancito il comportamento antisindacale di una Dirigente scolastica che non ha rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione d'istituto sulla programmazione delle ore di compresenza nella scuola primaria.
Il collegio dei docenti della scuola in questione aveva deliberato che tutte le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe …" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "… le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza".
Il Dirigente ha violato tale accordo motivandolo, tra l'altro con l'esiguità del finanziamento per le "supplenze"
La sentenza del  tribunale di Firenze, che ordina alla Dirigente Scolastica di astenersi dalla ripetizione  di simile condotta e la condanna al pagamento delle spese processuali fissate in 1.000 euro complessivi, conferma il ruolo della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.