Il tribunale di Firenze il 14 luglio 2010 ha emesso una sentenza con la quale ha
sancito il comportamento antisindacale di una Dirigente scolastica che non ha
rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione d'istituto sulla
programmazione delle ore di compresenza nella scuola primaria.
Il collegio dei docenti della scuola in questione aveva deliberato che tutte
le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero
tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli
gruppi di alunni sulla propria classe o su altra
classe …" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "… le
parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente
fin dal primo giorno di assenza".
Il Dirigente ha violato tale accordo motivandolo,
tra l'altro con l'esiguità del finanziamento per le "supplenze"
La sentenza del tribunale di Firenze, che ordina alla Dirigente Scolastica
di astenersi dalla ripetizione di simile condotta e la condanna al
pagamento delle spese processuali fissate in 1.000 euro complessivi, conferma il ruolo
della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.