Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica

L’ufficio III (personale della scuola) dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con nota n. 10978/C7 del 14 settembre 2010 fornisce le seguenti indicazioni per l’organizzazione delle attività didattiche e formative alternative nei confronti degli alunni che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Obbligo organizzazione attività alternative.
L’accordo addizionale tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984, e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente, agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica.
In presenza di alunni che hanno scelto di non avvalersi di tale insegnamento, esercitando l’opzione per le attività alternative (o per lo studio individuale con assistenza di personale docente) sorge l’obbligo, per le istituzioni scolastiche, di organizzare le predette attività alternative (o di assicurare l’assistenza allo studio individuale), a prescindere dalla presenza nella scuola di insegnanti in soprannumero o con ore a disposizione.
Si richiama a tal proposito la circolare del MIUR n. 59 del 23 luglio 2010 che, nel fornire indicazioni in materia di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare l’insegnamento relativo all’ora alternativa alla religione cattolica.
La predetta scelta va effettuata al momento dell’iscrizione ed ha effetto per l’intero anno scolastico nonché per i successivi anni di corso per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio e non può pertanto essere modificata in corso d’anno. Resta fermo il diritto di scegliere, ogni anno, su esclusiva iniziativa delle famiglie, se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Alle famiglie pertanto dovrà essere fornita, all’atto dell’iscrizione, una completa informazione in merito alle possibili scelte e alle conseguenti attività organizzate dall’istituzione scolastica, scelte che, si ripete, devono essere esercitate al momento dell’iscrizione obbligatoria.

In merito all’organizzazione delle attività alternative e alla nomina del personale docente, si richiamano sinteticamente le indicazioni riportate nella C. M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Modalità organizzazione attività alternative
Premesso che il contenuto delle attività alternative definito dal collegio dei docenti delle singole scuole, i dirigenti scolastici procederanno come segue a nominare il personale docente necessario a coprire le ore in questione:

  1. prioritariamente attribuendo le ore a docenti in servizio nella scuola totalmente o parzialmente in soprannumero o, ai fini del completamento d’orario, a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio.
    Si evidenzia che non risulta possibile, per gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola secondaria, titolari di cattedra su due scuole (c. d. cattedra orario esterna), completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative;

  2. qualora non sia stato possibile attribuire in tutto o in parte le ore di attività alternative agli insegnanti indicati al precedente punto a), i Dirigenti Scolastici conferiranno tali ore, con il loro consenso, a docenti di ruolo o con nomina di supplenza annuale (31.8.2011) o fino al termine delle attività didattiche (30.6.2011), in servizio nella scuola che hanno già raggiunto l’orario di cattedra (ore eccedenti);

  3. nel caso in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura delle ore in questione con i docenti indicati ai precedenti punti a) e b) i dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato, con aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie di istituto.

Durata nomina per ore eccedenti – contratto a TD per supplenza - Retribuzione.
Sia nel caso in cui vengano attribuite ore eccedenti a docenti in servizio nella scuola, sia nel caso in cui si renda necessario stipulare un contratto di supplenza attingendo dalle graduatorie di istituto, la durata della nomina e della relativa retribuzione sono fissate al 30.6.2011.

Organo competente alla liquidazione delle competenze al personale docente che svolge le attività alternative con ore eccedenti o con contratto a tempo determinato.
Da accertamenti effettuati dalla Direzione Generale risulta che il Bilancio del MIUR prevede specifici stanziamenti per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative di cui trattasi.
I relativi fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze, sui seguenti capitoli: capitolo n. 2711: scuola dell’infanzia; capitolo n. 2709: scuola primaria; capitolo n. 2710: scuola secondaria di 1^ grado; capitolo n. 2703: scuola secondaria di 2^ grado.
Pertanto, anche nel caso in cui si renda necessario nominare personale supplente, la relativa spesa non graverà sul bilancio dell’istituzione Scolastica.
Premesso quanto sopra e tenuto conto che i provvedimenti di attribuzione delle ore eccedenti e i contratti di supplenza devono essere inviati, per il visto di legittimità, alla Ragioneria Territoriale dello Stato, si forniscono le seguenti indicazioni utili a far si che i citati provvedimenti non subiscano rilievi da parte di tale organo di controllo:

  1. innanzi tutto è necessario quantificare, per tipologia di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) il numero di ore da destinare alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte;

  2. in caso di attribuzione di ore eccedenti, risulta poi necessario dimostrare di non aver potuto coprire, in tutto o in parte, tali ore con docenti in soprannumero o tenuti a completare l’orario d’obbligo previsto dal Contratto Collettivo di lavoro – comparto scuola – sottoscritto il 29.11.2007, quantificando le ore non coperte.

  3. Parimenti, nel caso in cui si renda necessario fare ricorso a personale supplente, deve essere dimostrata l’impossibilità di coprire in tutto o in parte le ore in questione con insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti.

Per garantire uniformità sul territorio regionale, si ritiene opportuno allegare un fac-simile di provvedimento da utilizzare per accompagnare i contratti di attribuzione di ore eccedenti o di nomina di personale supplente.

Tenuto conto della particolare natura delle attività di cui trattasi, non si reputa necessario acquisire l’autorizzazione formale alla nomina di personale docente da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale o dell’Ufficio Scolastico Regionale, trattandosi di attività la cui obbligatorietà è prevista dalla norma, ma che devono essere organizzate solo in presenza di allievi che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

In altri termini, pur prevedendo l’utilizzo di personale specifico, non si ritiene che le ore in questione possano essere equiparate a quelle delle altre discipline d’insegnamento facenti parte dell’organico delle istituzioni scolastiche.

Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nella presente nota si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell’IRC riguardi lo studio e le altre attività individuali da svolgersi con l’assistenza di personale docente, come previsto dalla C. M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Si allegano: