Incontro al MIUR sulla bozza di circolare sulle supplenze
Nella mattinata del 28 luglio
si è svolto al MIUR un incontro con il seguente o.d.g.: “Informativa sulla
bozza di circolare sulle supplenze, con particolare riferimento alla costituenda
graduatoria dei licei musicali e coreutici”.
La bozza proposta dall’Amministrazione ricalca sostanzialmente i contenuti della nota 12360 del 25
agosto 2009, con l’inserimento di specifiche norme in relazione al conferimento
delle supplenze nei licei musicali e coreutici, relativamente alle varie
discipline in essi previste.
La delegazione SNALS-CONFSAL, in merito alla stessa, ha avanzato le richieste appresso indicate.
PERSONALE DOCENTE
ü
ha richiesto di
richiamare con chiarezza che, in caso di accettazione di spezzone o posto non
intero, in assenza di posti interi, l’aspirante conserva il diritto al
completamento d’orario, anche tramite il frazionamento orario di altre
disponibilità, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del
regolamento delle supplenze che reca: “
”L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”. Quanto sopra, ovviamente è applicabile anche nel caso di spezzoni orari, sia di scuola comune che di lingua inglese nella scuola primaria;
ü in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno ha proposto che nell’utilizzo degli elenchi delle altre scuole della provincia ci si avvalga di quelli delle scuole viciniori;
ü ha, inoltre, segnalato che in merito alle assunzioni dei riservisti, è da richiamare il disposto dell’art. 3, comma 123, della L 244/07, come, peraltro, già effettuato nella precedente nota ministeriale prot. n. 12360 del 25/8/2009.
Infine, poiché la bozza di circolare prevedeva, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2010/2011 non potesse conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso, la nostra delegazione ha chiesto di consentire il conferimento delle nomine, derivanti dall’eventuale inclusione nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia, a seguito del previsto depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
PERSONALE ATA
Per quanto attiene alle specifiche problematiche del
deve essere prevista la possibilità, per l’aspirante avente
titolo, di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra
successiva per diverso profilo, più favorevole, di durata fino al 30/6 o
31/8;
in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposte ai sensi del D.M. 19/4/01, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35, le eventuali residue disponibilità di posti vacanti e disponibili sono da assegnare dai competenti Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti a tempo determinato di durata fino al termine dell’anno scolastico e non fino al termine delle attività didattiche;
a norma del combinato disposto degli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/07, deve essere
prevista la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
all’atto dell’assunzione sia sui posti derivanti dalla concessione di part-time
al personale ITI, sia mediante la trasformazione di posti a tempo pieno su
richiesta degli interessati;
per quanto attiene alla durata, l’art. 58, comma 13, del CCNL 29/11/07 disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA, dispone che per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 39, comma 13. Quest’ultimo, a tal fine, richiama le disposizioni contenute nell’O.M. 446/97 emanata in applicazione delle norme del CCNL 4/8/95 e delle leggi n° 662/96 e n° 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n° 55/98. All’art. 8 di tale O.M. è novellato che:
“8.1. Omissis … i posti
di personale educativo ed ATA costituiti nella medesima istituzione scolastica a
seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che,
congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno,
rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale
soprannumerario e di assegnazione provvisoria sono ricoperti dal Provveditore
mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.
8.2. Esaurite le
predette operazioni le disponibilità residue saranno utilizzate dai capi di
istituto (omissis) per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di
durata fino al termine delle lezioni o dell’attività didattica.
8.3. Omissis”.
Pertanto, in virtù del suddetto
disposto contrattuale e normativo, la durata degli incarichi è da diversificare
secondo le fattispecie sopra riportate;
in merito al completamento, previsto dal comma 1, dell’art. 4 dell’attuale
Regolamento sulle supplenze, esso non può essere limitato al medesimo profilo
professionale poiché in tale disposizione si fa riferimento alle posizioni
occupate nelle varie graduatorie di supplenze e quindi, non esclude la
possibilità che possa avvenire anche tra profili professionali diversi;
l’accettazione di una nomina a part-time non deve precludere la possibilità di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno purché di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell’attività didattica (formulazione peraltro già prevista dall’art. 8 p. 3 della succitata O.M. n° 55/98). Inoltre, è da prevedere che qualora successivamente all’accettazione del rapporto di lavoro a part-time, si verifichino disponibilità di posti a tempo pieno, si deve procedere alla riconvocazione degli aspiranti che hanno stipulato un contratto a part-time in assenza di posti a tempo pieno;
il diritto al completamento d’orario deve essere consentito anche con il
frazionamento del posto intero, nel caso di assenza del titolare, stante il
diritto stabilito dall’art. 60, comma 1, del CCNL 29/11/07.
La delegazione SNALS-CONFSAL, infine, ha altresì richiesto con forza la ripresa quanto prima del confronto sulla ridefinizione del regolamento sul conferimento delle supplenze del personale ATA, divenuto ormai obsoleto e sperequante rispetto all’analogo regolamento delle supplenze del personale docente.