D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 – ARTICOLO 12

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE – NOTA DIVULGATIVA INPDAP

Come è noto, nel Supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato, entrando in vigore in pari data, il decreto legge riportato in oggetto il quale, all’articolo 12, apporta alcune modifiche in materia previdenziale.

In attesa della conversione in legge, l’Inpdap, con la nota divulgativa prot. 7627 dell’11 giugno u.s., ha fornito le prime informazioni in merito alle novità introdotte in materia previdenziale dal suddetto decreto.
Nel rinviare al testo completo della suddetta nota divulgativa si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Disposizioni in materia pensionistica
Un primo intervento riguarda l’introduzione, ai commi 1 e 2 del suddetto art. 12, di un’unica finestra mobile per l’accesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età per gli uomini e di 61 anni per le donne) che di anzianità prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il lavoratori dipendenti.
La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011. Pertanto, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste e precisamente l’accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti e le 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.
Nei confronti del personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.
Un’ulteriore novità è introdotta dal comma 3 dell’articolo sopra citato che sostituisce l’articolo 5, comma 3, D.lgs. n. 42/2006, modificando il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione. In particolare, in luogo della decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo trattamento ha luogo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).
Il comma 4, dell’articolo 12, in argomento introduce delle deroghe in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo, nello specifico, che le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro e precisamente i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL.
Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
Ulteriore deroga al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo comma 5 e riguarda:

  1. i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

  2. i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

  3. i lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio

I commi da 7 a 9 dell’articolo 12 suddetto, prevedono una revisione dell’istituto dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, nel pubblico impiego. In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto:

  1. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

  2. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

  3. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. In merito al posticipo già vigente, si precisa che nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o per collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, per decesso e per infermità, l’Inpdap provvede alla liquidazione della prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra indicata il termine di liquidazione è ricompreso tra il 181° e il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La nuova disciplina in materia di posticipo dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame; di conseguenza ultima data utile per usufruire delle previgenti disposizioni è il 30 maggio 2010) a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.
Ancorché i contratti o accordi non prevedano, nella generalità dei casi, l’obbligo di accoglimento delle domande, il comma 9, dell’articolo in commento prevede espressamente l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei soggetti le cui domande risultino accolte formalmente da parte del datore di lavoro entro il 30 maggio 2010.
Infine, il comma 10, testualmente recita “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.
Poiché la sopra citata disposizione non ha effetti immediati, le relative istruzioni applicative verranno diramate dopo la conversione in legge del decreto in oggetto.