Anticipazioni sulla manovra economica

Si ritiene opportuno fare alcune precisazioni e fornire alcuni chiarimenti in merito alle misure restrittive che interessano direttamente il personale della scuola a seguito della manovra economica varata dal governo, anche se la stessa dovrà seguire l’iter parlamentare prima di diventare legge, per cui soltanto allora è legittimo trarre conclusioni, giudizi o valutazioni definitive sulle conseguenze e sui benefici che ne deriveranno al paese e alla collettività.

CONGELAMENTO DEGLI AUMENTI DI SIPENDIO

Per tre anni la misura riguarderà tutto il pubblico impiego e quindi anche il personale dipendente della scuola. Ciò significa che immediatamente saranno sospesi gli aumenti di stipendio per passaggio alla posizione economica superiore fino al 31 dicembre 2013. La norma non è del tutto nuova nel panorama delle manovre economiche del passato; infatti anche la legge Amato aveva bloccato sia i pensionamenti che gli aumenti di classe di stipendio per tutto il 1993 e per chi è incappato in quel blocco, ha potuto beneficiare degli aumenti che spettavano nel corso del 1993, soltanto dal 1° gennaio 1994, senza alcun diritto a percepire arretrati per l’aumento di stipendio pregresso. E’ verosimile che accadrà così anche questa volta, con l’aggravante che anziché uno, saranno tre gli anni di sospensione.
Chi andrà in pensione nel corso di questi tre anni si presume che non potrà godere nel calcolo della pensione dei passaggi stipendiali maturati  nel 2011, 2012 e 2013, fatto salvo il diritto alla riliquidazione della pensione a partire dal 2014.

SLITTAMENTO DELLE FINESTRE DI USCITA PER IL PENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Si è quasi certi che la norma non riguarderà il personale della scuola, che ha una sola data naturale di cessazione dal servizio e cioè il 1° settembre di ogni anno, che non è identificabile come finestra di uscita. Di conseguenza è presumibile che la misura riguarderà tutti gli impiegati pubblici ad eccezione dei lavoratori della scuola. D’altra parte, un blocco totale del turn-over nella scuola, come ha detto la stessa Gelmini, creerebbe un disservizio notevole e rappresenterebbe un freno all’organizzazione scolastica e uno stop alla programmazione triennale di riorganizzazione della scuola, partita nel 2009 con la riforma del maestro unico nella scuola primaria.

ANTICIPO DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 65 ANNI PER LE DONNE NEL PUBBLICO IMPIEGO

Con tale disposizione viene anticipato, rispetto a quanto aveva stabilito la legge n. 102/2009, il raggiungimento dei limiti di età a 65 anni, per accedere alla pensione di anzianità e di vecchiaia. La successione quindi cambia in questo modo: dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 occorrono 61 anni; dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012 occorrono 62 anni; dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 occorrono 63 anni; dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015 occorrono 64 anni e 65 anni dal gennaio 2016.

SCAGLIONAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE E NUOVO CALCOLO

La liquidazione della buonuscita sarà dilazionata in tre trance con l’equiparazione del calcolo della stessa buonuscita al TFR – peggiorativo per chi ha più anzianità, migliorativo invece per chi ne ha di meno –. Una decisione, questa, che assomiglia molto a un “colpo di mano”, o a una “pugnalata alle spalle”, visto che coinvolgerà anche i colleghi che andranno in pensione quest’anno e che sulla liquidazione, giustamente, avevano fatto magari dei progetti.

INNALZAMENTO DEL LIMITE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’

Per ultimo ci sembra importante richiamare l’attenzione sull’innalzamento della percentuale per essere dichiarato invalido, che passa dal 74% all’85%. A partire da subito, quindi, non si sa se i colleghi che hanno certificata un’invalidità superiore al 74%, continueranno a beneficiare, per diritti pregressi, dell’aumento di due mesi ogni anno dell’anzianità ai fini della pensione – art. 80 D.P.R. n. 388/2000 – oppure tale beneficio cesserà immediatamente, con salvaguardia, ovviamente, dei periodi già maturati. Non si sa, al momento, se tale discorso riguarderà anche il riconoscimento dell'invalidità ai fini della legge n. 104/1992.