Parere 20 maggio 2010 Commissione Bilaterale (ex art. 11 CCIR 17.6.2008)

Lo SNALS CONFSAL di Verona, congiuntamente a FLC CGIL, CISL scuola e UIL scuola, nei giorni scorsi non si è trovato d'accordo con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Verona 9 - Valdonega sui seguenti punti:

-      legittimità della costituzione della delegazione sindacale a livello di istituzione scolastica in assenza di RSU;

-      retribuzione delle ore eccedenti prestate dal personale docente in sostituzione dei colleghi assenti con le risorse del fondo di istituto ai sensi dell’art. 88 lett. 2 b del CCNL 2006/2009.

Le quattro segreterie provinciali hanno formulato un apposito quesito alla Commissione Bilaterale (ex art. 11 CCIR 17.6.2008) di supporto alla contrattazione che si è riunita in data 20 maggio 2010.

L’Ufficio III dell’USR/V, nella persona del Vicedirettore Generale, dott. Roberto Spampinato, ha in data 26 maggio u. s. ottemperato a quanto deciso nella riunione della Commissione Bilaterale (ex art. 11 CCIR del 17.6.2008) trasmettendo a tutti i Dirigenti Scolastici ed agli USP le decisioni della Commissione stessa.

Con nota n. 5622/a26, infatti, comunica che la Commissione Bilaterale suddetta si è riunita in data 20 maggio u.s. per esprimere parere sui seguenti quesiti:

QUESITO N.1: Legittimità della costituzione della delegazione sindacale a livello di istituzione scolastica in assenza di RSU e richiesta di informazione da parte delle OO.SS territoriali.

PARERE: La Commissione ha ritenuto di non esprimere parere in quanto il MIUR, con nota n. AOODGPER/6232 del 5.5.2009,  ha rinviato la definizione della materia a successivi incontri  di contrattazione tra ARAN e OO. SS.

 La Commissione ritiene che una richiesta di informazione, legittimamente presentata dalle OO SS territoriali, in assenza di organismi rappresentativi di base dei lavoratori, debba trovare riscontro per il principio della massima trasparenza che deve permeare l’attività della Pubblica Amministrazione.

QUESITO N. 2:  Le ore eccedenti prestate dal personale docente in sostituzione dei colleghi assenti possono essere retribuite con le risorse del fondo di istituto ai sensi dell’art. 88 lett. 2 b del CCNL 2006/2009.

PARERE:Premesso che la sostituzione del personale docente assente può essere garantita dai docenti in servizio solo nel caso in cui non si determinino le condizioni giuridiche per la nomina del personale supplente, le ore eccedenti prestate per la sostituzione degli assenti, non possono essere pagate con le risorse del fondo di istituto, ai sensi dell’art. 88 lett. 2 b del CCNL vigente, che nega esplicitamente tale possibilità.