Graduatoria regionale insegnanti I.R.C. a. s. 2010/2011

L’Ufficio III (Personale della scuola) dell’USR/V con nota prot. n. 4529/C3 datata 7 maggio 2010 comunica alcune disposizioni per la formazione della graduatoria regionale I. R. C..

Facendo seguito, alla propria nota prot. n. 3585/C3 del 12.4.2010 relativa all’O.M. in oggetto indicata, ricorda che ai sensi dell’art. 10, comma 4 della citata O.M., deve predisporre, entro il 7 luglio 2010, la graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in esubero.

Lo stesso art. 10, comma 3, prevede che il punteggio con cui si è inseriti nella predetta graduatoria venga attribuito sulla base delle tabelle di valutazione allegate al Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità sottoscritto il 16 febbraio 2010.

A tal fine, invia alle Istituzioni Scolastiche la scheda per l’attribuzione del punteggio finalizzato alla formazione della graduatoria regionale.

Tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo (esclusi i collocandi a riposo e i docenti in assegnazione provvisoria titolari in altre regioni), devono compilare detta scheda.

Trasmette anche un file che rispecchia la graduatoria regionale, suddivisa per diocesi, compilata da questo ufficio per l’a. s. 2009/2010, aggiornata con il punteggio relativo all’anno scolastico 2008/09.

I D. S. e i docenti interessati, prioritariamente, avranno cura di effettuare una verifica dei punteggi riportati nella predetta graduatoria. Poi confronteranno tali punteggi con quelli derivanti dalle dichiarazioni prodotte dai docenti.

Se i due punteggi sono corrispondenti le schede saranno trattenute agli atti della scuola.

Saranno, invece, inviate a quest’Ufficio, entro il 26 maggio 2010, solo le schede da cui emergono incongruenze con i punteggi attribuiti nella graduatoria o in cui si riscontrano inesattezze e/o integrazioni da effettuare (es. variazioni riguardanti “esigenze di famiglia e/o titoli generali”) e le schede documentate dei docenti che usufruiscono dei benefici della legge 104/92 (art.21, art.33 comma 6 e art. 33 comma 5 e 7).

Si allegano: