Concorsi soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
A seguito
dell’azione della Segreteria Generale, promossa in virtù di numerosi quesiti
pervenuti in merito alla presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi per soli titoli del personale ATA, il MIUR - Dipartimento per
l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico – con la nota prot.
n. AOODGPER 4549, emanata in data odierna, ha precisato che:
allo
scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei
servizi prestati nell’a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si
avvalga della normativa di cui ai DDMM 82/09 e 100/09, in quanto occupato
per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle
graduatorie a esaurimento o permanenti , qualora abbia stipulato un
contratto di supplenza per classe, posto o profilo diverso rispetto a quello
dell’anno precedente per carenza di posti disponibili, scegliere a quale tra
questi attribuire il punteggio;
allo scopo di assicurare parità di trattamento al personale ATA che non si avvalga della normativa sopra citata, per aver stipulato un contratto nell’a.s. 2009-2010, ai fini dell’inserimento e aggiornamento delle graduatorie permanenti, l’aspirante può chiedere, qualora più favorevole, che la valutazione del periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, sia quella relativa all’a.s. 2008-2009.