Parere della Funzione Pubblica sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale - Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale -, con il parere DPF 0012567 P-1.2.3.3 del 15/03/2010, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità di cui all'art. 2 del d.m. 18 dicembre 2009 n. 206.
Nel rinviare al testo del suddetto parere, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano qui di seguito gli aspetti salienti dello stesso:
nelle Circolari n. 7 e 8 del 2008 e 1 del 2009 del Dipartimento, nel ribadire, l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l'amministrazione. è stato evidenziato che la legge ha introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione, consistente nella ricorrenza di "esigenze funzionali ed organizzative", tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa per l'erario;
nell’art. 2 del d.m. 206/209 sono elencate alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità. Tali esclusioni si basano sulla ricorrenza di determinate patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita) o di determinate malattie per le quali già in precedenza l'amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro), o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti). Inoltre, la disposizione prevede un'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato;
le ipotesi di esclusione sono motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa; infatti, mediante la norma si evita una duplicazione di accertamento e si evitano accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi, in presenza di patologie gravi che richiedono frequenti visite specialistiche e terapie cicliche con pesanti esiti patologici;
l'amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio a chi indica la causa di esenzione;
l'introduzione in via regolamentare di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può non influire sull'obbligo per l'amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato. Pertanto, è necessario distinguere il caso in cui l'amministrazione è già in possesso della predetta documentazione formale ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità. Nella prima ipotesi, l'amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente. Nella seconda ipotesi, l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza, tenendo conto comunque delle menzionate "esigenze funzionali e organizzative"; come in altre circostanze, quindi, anche in questa ipotesa l'amministrazione può valutare a seconda della situazione concreta la condotta da seguire;
nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell'incaricato della A.S.L., lo stesso non va incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni;
rimane salvo il dovere per il medesimo dipendente di avvertire tempestivamente la struttura sanitaria competente circa la propria assenza all'eventuale visita ambulatoriale fissata all'esito dell'accesso infruttuoso presso il domicilio.