MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA PER L’A.S. 2010/2011
Il 16
febbraio 2010, si è concluso al MIUR il lungo e serrato confronto tecnico per la
mobilità ed è stato sottoscritto il CCNI concernente la mobilità del personale
Docente, Educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011.
La
presentazione delle domande avverrà a partire dalla data che sarà fissata
dall’O.M., in corso di emanazione; presumibilmente i termini di presentazione
delle domande dovrebbero decorrere dal 22 febbraio p.v. e terminare il 22 marzo
2010.
Come previsto e già comunicato dal
MIUR non la nota 1045 del 29 gennaio 2010 avente per oggetto: “Domande di
mobilità per la scuola primaria e secondaria di primo grado – Presentazione via
web”, relativamente all’a.s. 2010-2011, la presentazione delle domande di
mobilità per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado avverrà
esclusivamente via web tramite l’accesso a POLIS.
In tal senso saranno sono state
rese operative apposite funzionalità nell’area Istanze On Line, presente sul
sito internet del MIUR all’indirizzo:
www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.
L’utilizzo della funzionalità web prevede due
fasi:
·
la registrazione
del servizio Istanze On Line da parte del personale interessato;
·
la presentazione
della domanda via web.
La registrazione prevede il
possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it .
La citata nota del MIUR sottolinea
la necessità di supporto agli utenti nelle fasi più critiche, attraverso un
coinvolgimento delle scuole che potranno avvalersi dei referenti provinciali e
regionali individuati dai Direttori Regionali quali referenti dei nuclei di
supporto alle scuole.
Sono
previste, inoltre, apposite conferenze di servizio per il personale delle
segreterie delle istituzioni scolastiche e le dovute informative alle OO.SS. del
comparto scuola.
Lo SNALS-CONFSAL è consapevole che
la scelta, fortemente voluta dall’Amministrazione, di una informatizzazione
delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria
di I grado, pur comportando dei notevoli vantaggi per gli aspiranti e un
alleggerimento del lavoro delle istituzioni scolastiche, potrà comportare disagi
agli interessati e, pertanto, nel corso delle riunioni, la nostra delegazione si
è battuta per ottenere una serie di garanzie per il miglior avvio della nuova
procedura, quali: possibilità di stampa delle istruzioni da parte degli
interessati, possibilità di stampa dei modelli, possibilità di stampa della
bozza di domanda inserita a sistema, possibilità di stampa della domanda
definitiva; predisposizione di appositi modelli per le dichiarazioni
sostitutive.
Ha chiesto,
altresì, le conferenze di servizio previste nella nota 1045 e l’informativa per
le Organizzazioni Sindacali a livello ministeriale (già effettuata) e a livello
territoriale.
Lo
SNALS-Confsal ha
convintamente richiesto la riapertura del confronto negoziale all’atto della
definizione degli organici anche a causa delle specifiche preoccupazioni
relative alla riforma della scuola secondaria di II grado, al fine di ottenere
le maggiori garanzie possibili per il personale.
L’impegno del sidacato,
ovviamente, riprenderà immediatamente per trovare soluzioni idonee alla tutela
del mantenimento delle titolarità e per chiedere all’Amministrazione, come già è
stato fatto oggi, in sede di chiusura finale del CCNI per
Lo
SNALS-Confsal
chiede alle scuole e ai diretti
interessati di segnalare al sindacato tutti i problemi e le difficoltà derivanti
dalla nuova procedura, anche al fine di fare apportare i dovuti correttivi ad
eventuali disfunzioni.
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Riepilogo delle principali novità introdotte rispetto al CCNI del 12/2/2009.
Art. 1, comma 4 -
E’ stata concordata
la riapertura del confronto negoziale all’atto della definizione degli organici
con specifico riguardo alla scuola secondaria di II grado, per verificare le
ricadute dei provvedimenti attuativi della Legge 133/2008 e per individuare
utili soluzioni per la conservazione della titolarità del personale interessato.
Art. 2, comma 2 -
E’ stato precisato
che il personale docente, assunto a tempo indeterminato nella provincia di
Trento, vi dovrà permanere per almeno 5 anni e quindi non potrà partecipare, in
tale periodo, nemmeno alla mobilità annuale.
Art. 3, comma 1 -
Si è precisato che i
docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, per transitare nelle classi
di concorso della tabella A, devono produrre domanda di passaggio di cattedra.
Art. 3, comma 2 –
E’ stato precisato
che i titoli richiesti al personale ATA per i passaggi di profilo nella stessa
area, sono anche quelli già posseduti dagli interessati alla data del
25/7/2008, data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista
dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007.
Art. 6, punto 1b -
Sono state
eliminate le limitazioni, precedentemente previste, per i passaggi di ruolo alla
classe A077 e per i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra per
tale classe di concorso, fatti salvi gli accantonamenti previsti per i docenti
inseriti nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe
di concorso.
Art. 7 -
E’ stato riformulato il
titolo dell’articolo che sarà: SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE
DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO. Sono stati evidenziati due specifici
commi: comma 1 – Sistema della
precedenze comuni e comma 2 -
Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Al comma 1. II -
Personale trasferito d’ufficio negli
ultimi sei anni richiedenti il
rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. E’ stato
sostituito per il diritto al rientro nella scuola, circolo o istituto di
precedente titolarità, il quinquennio con sessennio. Ciò in conseguenza del CCNI
del 15 aprile 2009, che ha previsto, a seguito dei tagli agli organici
conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del Decreto Legge 112/2008 (convertito
nella Legge 133/2008), la progressiva elevazione del diritto al rientro, a
partire dall’a.s. 2010/2011, di un anno per ogni anno scolastico fino al
raggiungimento, a regime, della possibilità di esercitare tale diritto per otto
anni a partire dalla data di avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda
condizionata.
E’ stata sempre aggiunta
la dicitura “a domanda condizionata”
in tutti i casi esplicitati al punto II per i trasferiti d’ufficio.
Art. 7, comma 1, punto
III – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURA
CONTINUATIVE.
Tale punto prevede la
precedenza nelle tre fasi delle procedure dei trasferimenti. Al punto 2) della
elencazione del personale beneficiario di tale precedenza, è stato precisato che
ne beneficia il personale che ha bisogno,
per gravi patologie, di particolari
cure a carattere continuativo e si è limitata l’applicazione di tale precedenza
nella prima fase della mobilità al solo caso di distretti diversi dello stesso
Comune.
E’ stato precisato, tra
l’altro, che nella prima fase dei movimenti la precedenza si applica
esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune.
Art. 7, comma 1, punto
IV - PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO
NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE
TITOLARITÀ.
E’ stato sostituito sia nel titolo che nel testo il termine sessennio al posto
di quinquennio per le motivazioni già esplicitate al punto II.
Art. 7, comma 1, punto V
- ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL
FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’.
In tale punto sono state
apportate una serie di modifiche. In particolare, in caso di figlio che assista
un genitore, la dimostrazione della unicità di assistenza deriva dalla presenza
di entrambe le condizioni appresso riportate:
-
documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per
motivi oggettivi;
-
impossibilità da parte di ciascun figlio di potersi occupare
dell’assistenza al genitore per ragioni esclusivamente oggettive, documentate
con autodichiarazione.
E’ stato previsto,
inoltre, per tutto il personale beneficiario della precedenza prevista dall’art.
33, commi 5 e 7 della L. 104, l’obbligo di indicare, nella domanda di
trasferimento, l’intero Comune di ricongiungimento o il distretto di
ricongiungimento in caso di Comuni con più distretti; nel caso il richiedente
non si attenga a tale indicazione non beneficerà del diritto di precedenza nella
mobilità; è stato precisato che, in assenza di posti richiedibili nel Comune
dove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il Comune
viciniore a quello di residenza dell’assistito, con posti richiedibili.
Nei trasferimenti
interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori e ai coniugi
del disabile in situazione di gravità, che abbiano interrotto una preesistente
situazione di assistenza continuativa, a seguito della nomina a tempo
indeterminato.
I figli che assistano un
genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente
assistenza continuativa a seguito del nuovo rapporto a tempo indeterminato
potranno usufruire della precedenza tra province diverse soltanto nelle
operazioni di mobilità annuale.
Art. 7, comma 1, punto
VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI
LOCALI - E’
stato precisato, ai fini dell’attribuzione della precedenza, che l’esercizio del
mandato di tale personale deve sussistere entro dieci giorni prima del termine
ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Art. 7, comma 2) –
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER
Nel caso che la scuola
di titolarità si trovi in Comune diverso o distretto sub-comunale diverso da
quello dell’assistito, per ottenere l’esclusione dalla graduatoria interna per
l’individuazione dei perdenti posto, occorre produrre domanda volontaria, per
l’a.s. 2010/2011 di trasferimento per l’intero Comune o distretto sub-comunale
di residenza dell’assistito o Comune viciniore a quello di residenza
dell’assistito, in assenza di posti richiedibili; tale obbligo non scatta nel
caso di titolarità che comprenda
sedi (plessi, posizioni associate) situate nel comune o distretto subcomunale di
residenza del familiare disabile assistito.
Per gli amministratori
degli Enti Locali l’esclusione si applica solo durante l’esercizio del mandato
amministrativo e soltanto se si è titolari nella stessa provincia in cui si è
amministratore di EE.LL..
Nell’art. 9, punto b –
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
- E’ stato precisato che l’onere di documentazione dell’assistenza in via
esclusiva, per beneficiare della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, è previsto
solo nei casi di assistenza al genitore.
Art. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
– Al comma 5 è stato previsto, per i docenti di sostegno che ottengano
trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, l’obbligo di permanere su
posto di sostegno per un quinquennio, nel caso nella provincia di destinazione
vi sia situazione di esubero sugli organici di tipologia posto comune.
Art. 18 - MODALITA’ DI
ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
- Al comma 18 è
stata normata l’assegnazione del personale docente su cattedra orario esterna,
costituitasi ex novo per riduzione oraria in organico di diritto; l’assegnazione
sarà annuale e sarà effettuata sulla base della graduatoria di istituto,
aggiornata al 31 agosto. Qualora vi siano richieste volontarie di assegnazione
su tale cattedra orario esterna da parte di più docenti, l’assegnazione sarà
affidata ai criteri definiti dal contratto di istituto, con particolare
riferimento all’applicazione delle precedenze.
All’art. 20 –
INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE
AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - Per i docenti di scuola
primaria e dell’infanzia, al punto B II, è stato precisato che i docenti in
servizio nel plesso confluito in altro circolo o istituto comprensivo che non
optano, rimangono nell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di
precedente titolarità ai fini della determinazione del soprannumero, ma
diventano, comunque, soprannumerari nel caso di soppressione del circolo o
istituto comprensivo di precedente titolarità.
In quest’ultimo caso, i
titolari individuati quali soprannumerari, mantengono, a domanda, il diritto al
rientro con precedenza di cui al punto II) dell’art.
Per i docenti di scuola
secondaria al
punto E è stato previsto che, nei casi di chiusura del punto di erogazione del
servizio, il docente che non eserciti opzione per l’istituto di confluenza
diviene automaticamente perdente posto.
E’ stato inserito un
art. 20 bis relativo a
Mobilità tra province statali che hanno
modificato l’assetto territoriale di competenza.
In tale articolo sono
state adottate specifiche norme, sia per il personale docente che per il
personale ATA, nei casi di trasferimento a domanda o di rientro nel sessennio
per e da un Comune che, a causa del nuovo assetto territoriale, appartenga a
provincia diversa da quella di precedente titolarità.
Al comma 4 di tale
articolo è stato precisato che le norme contemplate nello stesso non si
applicano alle province di nuova istituzione.
Art. 22 – TRATTAMENTO PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA - Al comma 7 è
stato previsto per il personale soprannumerario che presenti domanda
condizionata al permanere nella posizione di soprannumero, che voglia esprimere
preferenze relative a Comuni diversi da quello di attuale titolarità l’obbligo
di indicare prima dei codici relativi agli altri Comuni il codice relativo
all’intero Comune di titolarità. In caso contrario saranno ritenute nulle le
preferenze relative ad altri Comuni.
Art. 24 - TRATTAMENTO DEI
PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E ARTISTICO
-
Al comma 4 è stato previsto per il personale
soprannumerario che presenti domanda condizionata al permanere nella posizione
di soprannumero, che voglia esprimere preferenze relative a Comuni diversi da
quello di attuale titolarità l’obbligo di indicare prima dei codici relativi
agli altri Comuni il codice relativo all’intero Comune di titolarità. In caso
contrario saranno ritenute nulle le preferenze relative ad altri Comuni.
Art. 37 BIS - MOBILITA’ INSEGNANTI DI RELIGIONE
CATTOLICA - Al comma 7 è stato precisato
che gli insegnanti di religione cattolica in soprannumero rispetto all’organico
delle singole diocesi sono individuati sulla base della graduatoria regionale
che sarà prevista dalla successiva O.M..
All’art.
47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO - Sono state
apportate modifiche per la individuazione del soprannumerario che va
individuato, nel caso di dimensionamento che riguarda più istituti, sulla base
di una graduatoria unica.
E’ stata, inoltre,
prevista l’assegnazione della sede di titolarità al DSGA, sia nei casi di
singolo dimensionamento, sia nei casi di dimensionamento che coinvolga più
istituzioni scolastiche, con operazioni da effettuarsi prima di quelle relative
ai rientri previsti dall’art. 5 del CCNI.
Art. 48 -
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE
SOPRANNUMERARIO - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO
- Al comma 2 di tale
articolo sono state effettuate alcune precisazioni per il personale che,
individuato quale soprannumerario, presenti domanda condizionata al permanere
del soprannumero. Tale personale, nel caso voglia richiedere preferenze relative
a comuni diversi da quello di titolarità, è tenuto ad esprimere prima delle
stesse, comunque, l’intero comune di titolarità o distretto subcomunale nel caso
di comuni con più distretti.
Al comma 12,
relativamente alle domande di trasferimento degli assistenti tecnici, è stato
precisato che in caso di domanda condizionata al permanere della condizione di
soprannumero non si tiene conto di tale domanda in presenza di disponibilità di
posto nella stessa area di titolarità o in altra area richiesta.
TABELLE DI VALUTAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE
- In tali tabelle sono
state apportate alcune modifiche, inserendo nella valutazione alcuni titoli non
specificatamente contemplati nella tabella stessa del precedente CCNI, con
particolare riferimento ai diplomi accademici di II livello. Inoltre, nella
parte I di tali tabelle - Anzianità di servizio – è stata prevista la
valutabilità della continuità di servizio per i docenti di religione cattolica.
Nella medesima tabella, sempre in riferimento alla parte relativa all’anzianità
di servizio, sono state effettuate le seguenti modifiche:
-
alla nota 4 relativa al punto
B, è stata apportata una modifica chiarificatrice sulla valutabilità del
servizio prestato nella scuola dell’infanzia per i titolari di scuola primaria e
viceversa e per quelli scuola secondaria; analogamente sono state effettuate
delle precisazioni sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola
secondaria di I grado per i titolari di scuola secondaria di II grado e
viceversa e per i titolari di scuola primaria e dell’infanzia;
-
alla nota 5 è stato
precisato, per i docenti di religione cattolica, che il primo anno del triennio
valido per l’attribuzione del punteggio della continuità del servizio, decorre
dall’a.s. 2009/2010; inoltre, è stato riconosciuto valido ai fini della
continuità anche il servizio prestato in aspettative sindacali ancorché non
retribuite;
-
alla nota 5 ter è stato
precisato che il diritto al punteggio aggiuntivo una tantum va attestato con
specifica dichiarazione; è stato, inoltre, precisato che alla maturazione di
tale punteggio concorre il servizio prestato, entro l’anno scolastico 2007/2008,
per quattro anni nella stessa scuola, ivi compreso l’anno di arrivo; ciò
ovviamente se non si è prodotto domanda;
-
alla nota