MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA PER L’A.S. 2010/2011

Il 16 febbraio 2010, si è concluso al MIUR il lungo e serrato confronto tecnico per la mobilità ed è stato sottoscritto il CCNI concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011.

La presentazione delle domande avverrà a partire dalla data che sarà fissata dall’O.M., in corso di emanazione; presumibilmente i termini di presentazione delle domande dovrebbero decorrere dal 22 febbraio p.v. e terminare il 22 marzo 2010.

Come previsto e già comunicato dal MIUR non la nota 1045 del 29 gennaio 2010 avente per oggetto: “Domande di mobilità per la scuola primaria e secondaria di primo grado – Presentazione via web”, relativamente all’a.s. 2010-2011, la presentazione delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado avverrà esclusivamente via web tramite l’accesso a POLIS.

In tal senso saranno sono state rese operative apposite funzionalità nell’area Istanze On Line, presente sul sito internet del MIUR all’indirizzo:

www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

L’utilizzo della funzionalità web prevede due fasi:

·        la registrazione del servizio Istanze On Line da parte del personale interessato;

·        la presentazione della domanda via web.

La registrazione prevede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it .

La citata nota del MIUR sottolinea la necessità di supporto agli utenti nelle fasi più critiche, attraverso un coinvolgimento delle scuole che potranno avvalersi dei referenti provinciali e regionali individuati dai Direttori Regionali quali referenti dei nuclei di supporto alle scuole.

Sono previste, inoltre, apposite conferenze di servizio per il personale delle segreterie delle istituzioni scolastiche e le dovute informative alle OO.SS. del comparto scuola.

Lo SNALS-CONFSAL è consapevole che la scelta, fortemente voluta dall’Amministrazione, di una informatizzazione delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado, pur comportando dei notevoli vantaggi per gli aspiranti e un alleggerimento del lavoro delle istituzioni scolastiche, potrà comportare disagi agli interessati e, pertanto, nel corso delle riunioni, la nostra delegazione si è battuta per ottenere una serie di garanzie per il miglior avvio della nuova procedura, quali: possibilità di stampa delle istruzioni da parte degli interessati, possibilità di stampa dei modelli, possibilità di stampa della bozza di domanda inserita a sistema, possibilità di stampa della domanda definitiva; predisposizione di appositi modelli per le dichiarazioni sostitutive.

Ha chiesto, altresì, le conferenze di servizio previste nella nota 1045 e l’informativa per le Organizzazioni Sindacali a livello ministeriale (già effettuata) e a livello territoriale.

Lo SNALS-Confsal ha convintamente richiesto la riapertura del confronto negoziale all’atto della definizione degli organici anche a causa delle specifiche preoccupazioni relative alla riforma della scuola secondaria di II grado, al fine di ottenere le maggiori garanzie possibili per il personale.

L’impegno del sidacato, ovviamente, riprenderà immediatamente per trovare soluzioni idonee alla tutela del mantenimento delle titolarità e per chiedere all’Amministrazione, come già è stato fatto oggi, in sede di chiusura finale del CCNI per la Mobilità, che all’atto dell’emanazione delle norme per gli organici non sia consentito il frazionamento di grossi spezzoni orario e sia possibile tutelare in ogni modo sugli stessi il mantenimento delle titolarità.

Lo SNALS-Confsal  chiede alle scuole e ai diretti interessati di segnalare al sindacato tutti i problemi e le difficoltà derivanti dalla nuova procedura, anche al fine di fare apportare i dovuti correttivi ad eventuali disfunzioni.

 

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Riepilogo delle principali novità introdotte rispetto al CCNI del 12/2/2009.

 

 

Art. 1, comma 4 - E’ stata concordata la riapertura del confronto negoziale all’atto della definizione degli organici con specifico riguardo alla scuola secondaria di II grado, per verificare le ricadute dei provvedimenti attuativi della Legge 133/2008 e per individuare utili soluzioni per la conservazione della titolarità del personale interessato.

 

Art. 2, comma 2 - E’ stato precisato che il personale docente, assunto a tempo indeterminato nella provincia di Trento, vi dovrà permanere per almeno 5 anni e quindi non potrà partecipare, in tale periodo, nemmeno alla mobilità annuale.

 

Art. 3, comma 1 - Si è precisato che i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, per transitare nelle classi di concorso della tabella A, devono produrre domanda di passaggio di cattedra.

 

Art. 3, comma 2 – E’ stato precisato che i titoli richiesti al personale ATA per i passaggi di profilo nella stessa area, sono anche quelli già posseduti dagli interessati alla data del 25/7/2008, data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007.

 

Art. 6, punto 1b - Sono state eliminate le limitazioni, precedentemente previste, per i passaggi di ruolo alla classe A077 e per i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra per tale classe di concorso, fatti salvi gli accantonamenti previsti per i docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso.

 

Art. 7 - E’ stato riformulato il titolo dell’articolo che sarà: SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO. Sono stati evidenziati due specifici commi: comma 1 – Sistema della precedenze comuni e comma 2 - Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Al comma 1. II - Personale trasferito d’ufficio negli ultimi sei anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. E’ stato sostituito per il diritto al rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità, il quinquennio con sessennio. Ciò in conseguenza del CCNI del 15 aprile 2009, che ha previsto, a seguito dei tagli agli organici conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del Decreto Legge 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008), la progressiva elevazione del diritto al rientro, a partire dall’a.s. 2010/2011, di un anno per ogni anno scolastico fino al raggiungimento, a regime, della possibilità di esercitare tale diritto per otto anni a partire dalla data di avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.

E’ stata sempre aggiunta la dicitura “a domanda condizionata” in tutti i casi esplicitati al punto II per i trasferiti d’ufficio.

 

Art. 7, comma 1, punto III – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURA CONTINUATIVE. Tale punto prevede la precedenza nelle tre fasi delle procedure dei trasferimenti. Al punto 2) della elencazione del personale beneficiario di tale precedenza, è stato precisato che ne beneficia il personale che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo e si è limitata l’applicazione di tale precedenza nella prima fase della mobilità al solo caso di distretti diversi dello stesso Comune.

E’ stato precisato, tra l’altro, che nella prima fase dei movimenti la precedenza si applica esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune.

 

Art. 7, comma 1, punto IV -  PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ. E’ stato sostituito sia nel titolo che nel testo il termine sessennio al posto di quinquennio per le motivazioni già esplicitate al punto II.

 

Art. 7, comma 1, punto V - ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’. In tale punto sono state apportate una serie di modifiche. In particolare, in caso di figlio che assista un genitore, la dimostrazione della unicità di assistenza deriva dalla presenza di entrambe le condizioni appresso riportate:

-     documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

-     impossibilità da parte di ciascun figlio di potersi occupare dell’assistenza al genitore per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione.

E’ stato previsto, inoltre, per tutto il personale beneficiario della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104, l’obbligo di indicare, nella domanda di trasferimento, l’intero Comune di ricongiungimento o il distretto di ricongiungimento in caso di Comuni con più distretti; nel caso il richiedente non si attenga a tale indicazione non beneficerà del diritto di precedenza nella mobilità; è stato precisato che, in assenza di posti richiedibili nel Comune dove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, con posti richiedibili.

Nei trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa, a seguito della nomina a tempo indeterminato.

I figli che assistano un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente assistenza continuativa a seguito del nuovo rapporto a tempo indeterminato potranno usufruire della precedenza tra province diverse soltanto nelle operazioni di mobilità annuale.

 

Art. 7, comma 1, punto VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI - E’ stato precisato, ai fini dell’attribuzione della precedenza, che l’esercizio del mandato di tale personale deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

 

Art. 7, comma 2) – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER LA L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. E’ stato previsto per i beneficiari della precedenza di cui al punto V, l’applicabilità della stessa ai fini della graduatoria di istituto, soltanto se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito.

Nel caso che la scuola di titolarità si trovi in Comune diverso o distretto sub-comunale diverso da quello dell’assistito, per ottenere l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, occorre produrre domanda volontaria, per l’a.s. 2010/2011 di trasferimento per l’intero Comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito o Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, in assenza di posti richiedibili; tale obbligo non scatta nel caso di titolarità che  comprenda sedi (plessi, posizioni associate) situate nel comune o distretto subcomunale di residenza del familiare disabile assistito.

Per gli amministratori degli Enti Locali l’esclusione si applica solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e soltanto se si è titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore di EE.LL..

 

Nell’art. 9, punto b – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI - E’ stato precisato che l’onere di documentazione dell’assistenza in via esclusiva, per beneficiare della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, è previsto solo nei casi di assistenza al genitore.

 

Art. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – Al comma 5 è stato previsto, per i docenti di sostegno che ottengano trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, l’obbligo di permanere su posto di sostegno per un quinquennio, nel caso nella provincia di destinazione vi sia situazione di esubero sugli organici di tipologia posto comune.

 

Art. 18 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE - Al comma 18 è stata normata l’assegnazione del personale docente su cattedra orario esterna, costituitasi ex novo per riduzione oraria in organico di diritto; l’assegnazione sarà annuale e sarà effettuata sulla base della graduatoria di istituto, aggiornata al 31 agosto. Qualora vi siano richieste volontarie di assegnazione su tale cattedra orario esterna da parte di più docenti, l’assegnazione sarà affidata ai criteri definiti dal contratto di istituto, con particolare riferimento all’applicazione delle precedenze.

 

All’art. 20 – INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - Per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia, al punto B II, è stato precisato che i docenti in servizio nel plesso confluito in altro circolo o istituto comprensivo che non optano, rimangono nell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini della determinazione del soprannumero, ma diventano, comunque, soprannumerari nel caso di soppressione del circolo o istituto comprensivo di precedente titolarità.

In quest’ultimo caso, i titolari individuati quali soprannumerari, mantengono, a domanda, il diritto al rientro con precedenza di cui al punto II) dell’art. 7, in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

Per i docenti di scuola secondaria al punto E è stato previsto che, nei casi di chiusura del punto di erogazione del servizio, il docente che non eserciti opzione per l’istituto di confluenza diviene automaticamente perdente posto.

 

E’ stato inserito un art. 20 bis relativo a Mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza.

In tale articolo sono state adottate specifiche norme, sia per il personale docente che per il personale ATA, nei casi di trasferimento a domanda o di rientro nel sessennio per e da un Comune che, a causa del nuovo assetto territoriale, appartenga a provincia diversa da quella di precedente titolarità.

Al comma 4 di tale articolo è stato precisato che le norme contemplate nello stesso non si applicano alle province di nuova istituzione.

 

Art. 22 – TRATTAMENTO PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - Al comma 7 è stato previsto per il personale soprannumerario che presenti domanda condizionata al permanere nella posizione di soprannumero, che voglia esprimere preferenze relative a Comuni diversi da quello di attuale titolarità l’obbligo di indicare prima dei codici relativi agli altri Comuni il codice relativo all’intero Comune di titolarità. In caso contrario saranno ritenute nulle le preferenze relative ad altri Comuni.

 

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E ARTISTICO - Al comma 4 è stato previsto per il personale soprannumerario che presenti domanda condizionata al permanere nella posizione di soprannumero, che voglia esprimere preferenze relative a Comuni diversi da quello di attuale titolarità l’obbligo di indicare prima dei codici relativi agli altri Comuni il codice relativo all’intero Comune di titolarità. In caso contrario saranno ritenute nulle le preferenze relative ad altri Comuni.

 

Art. 37 BIS - MOBILITA’ INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA - Al comma 7 è stato precisato che gli insegnanti di religione cattolica in soprannumero rispetto all’organico delle singole diocesi sono individuati sulla base della graduatoria regionale che sarà prevista dalla successiva O.M..

 

All’art. 47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO - Sono state apportate modifiche per la individuazione del soprannumerario che va individuato, nel caso di dimensionamento che riguarda più istituti, sulla base di una graduatoria unica.

E’ stata, inoltre, prevista l’assegnazione della sede di titolarità al DSGA, sia nei casi di singolo dimensionamento, sia nei casi di dimensionamento che coinvolga più istituzioni scolastiche, con operazioni da effettuarsi prima di quelle relative ai rientri previsti dall’art. 5 del CCNI.

 

Art. 48 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE SOPRANNUMERARIO - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO - Al comma 2 di tale articolo sono state effettuate alcune precisazioni per il personale che, individuato quale soprannumerario, presenti domanda condizionata al permanere del soprannumero. Tale personale, nel caso voglia richiedere preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, è tenuto ad esprimere prima delle stesse, comunque, l’intero comune di titolarità o distretto subcomunale nel caso di comuni con più distretti.

Al comma 12, relativamente alle domande di trasferimento degli assistenti tecnici, è stato precisato che in caso di domanda condizionata al permanere della condizione di soprannumero non si tiene conto di tale domanda in presenza di disponibilità di posto nella stessa area di titolarità o in altra area richiesta.

 

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - In tali tabelle sono state apportate alcune modifiche, inserendo nella valutazione alcuni titoli non specificatamente contemplati nella tabella stessa del precedente CCNI, con particolare riferimento ai diplomi accademici di II livello. Inoltre, nella parte I di tali tabelle - Anzianità di servizio – è stata prevista la valutabilità della continuità di servizio per i docenti di religione cattolica. Nella medesima tabella, sempre in riferimento alla parte relativa all’anzianità di servizio, sono state effettuate le seguenti modifiche:

-       alla nota 4 relativa al punto B, è stata apportata una modifica chiarificatrice sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola dell’infanzia per i titolari di scuola primaria e viceversa e per quelli scuola secondaria; analogamente sono state effettuate delle precisazioni sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per i titolari di scuola secondaria di II grado e viceversa e per i titolari di scuola primaria e dell’infanzia;

-       alla nota 5 è stato precisato, per i docenti di religione cattolica, che il primo anno del triennio valido per l’attribuzione del punteggio della continuità del servizio, decorre dall’a.s. 2009/2010; inoltre, è stato riconosciuto valido ai fini della continuità anche il servizio prestato in aspettative sindacali ancorché non retribuite;

-       alla nota 5 ter è stato precisato che il diritto al punteggio aggiuntivo una tantum va attestato con specifica dichiarazione; è stato, inoltre, precisato che alla maturazione di tale punteggio concorre il servizio prestato, entro l’anno scolastico 2007/2008, per quattro anni nella stessa scuola, ivi compreso l’anno di arrivo; ciò ovviamente se non si è prodotto domanda;

-       alla nota 10, in relazione alla tabella di valutazione del personale docente, Parte III – Titoli generali, si è precisato che, ai sensi della lett. b) di tale parte della tabella si valuta un solo pubblico concorso; inoltre sono state effettuate alcune precisazioni sulla valutabilità del diploma accademico di II livello.