Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha emanato la Nota prot. 1351 /C21 del 9.2.2010 con la quale fornisce chiarimenti sulla durata delle nomine per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e sull'ufficio competente alla retribuzione dei docenti.
La Direzione Generale dell'USR/Veneto è del parere che le ore per attività alternative all’insegnamento della religione cattolica siano assimilabili alle ore eccedenti in classi collaterali e quindi retribuite con partita di spesa fissa dalle Direzioni provinciali dei Servizi vari nel caso di nomina di docenti a tempo indeterminato, supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Per quanto riguarda la durata di detta retribuzione la stessa deve essere corrisposta fino al 30 giugno nel caso in cui le predette ore siano affidate a docenti di ruolo o a supplenti con nomina di durata annuale.
In caso di ricorso a personale supplente mediante scorrimento delle graduatorie d’istituto, lo stesso deve essere retribuito, limitatamente alle ore di effettivo impegno, fino al termine delle lezioni, con oneri a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche.