Mobilità personale docente, Educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011
Si è concluso, con le riunioni di ieri e di oggi, 3 febbraio 2010, il confronto tecnico per addivenire alla sottoscrizione del CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011.
Si fornisce un riepilogo delle principali novità introdotte rispetto al CCNI 12/2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ovviamente,il tutto sarà certo e definitivo solo all’atto della sottoscrizione del CCNI prevedibile per la prossima settimana, dopo aver verificato gli esiti di un primo incontro sugli organici, richiesto con forza, nei vari incontri, sia dallo SNALS-Confsal che dalle altre organizzazioni sindacali, quale confronto indispensabile prima della firma del CCNI sulla mobilità.
Art. 2, comma 2 - E’ stato precisato che il personale docente, assunto a tempo indeterminato nella provincia di Trento, vi dovrà permanere per almeno 5 anni e quindi non potrà partecipare, in tale periodo, nemmeno alla mobilità annuale.
Art. 3, comma 1 - Si è precisato che i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, per transitare nelle classi di concorso della tabella A, devono produrre domanda di passaggio di cattedra.
Art. 6, punto 1b - Sono state eliminate le limitazioni, precedentemente previste, per i passaggi di ruolo alla classe A077 e per i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra per tale classe di concorso, fatti salvi gli accantonamenti previsti per i docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso.
Art. 7 - E’ stato riformulato il titolo dell’articolo che sarà: SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO. Sono stati evidenziati due specifici commi: comma 1 – Sistema della precedenze comuni e comma 2 - Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Al comma 1. II - Personale trasferito d’ufficio negli ultimi sei anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. E’ stato sostituito per il diritto al rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità, il quinquennio con sessennio. Ciò in conseguenza del CCNI del 15 aprile 2009, che ha previsto, a seguito dei tagli agli organici conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del Decreto Legge 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008), la progressiva elevazione del diritto al rientro, a partire dall’a.s. 2010/2011, di un anno per ogni anno scolastico fino al raggiungimento, a regime, della possibilità di esercitare tale diritto per otto anni a partire dalla data di avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
Si precisa che è stata sempre aggiunta la dicitura “a domanda condizionata” in tutti i casi esplicitati al punto II per i trasferiti d’ufficio.
Art. 7, comma 1, punto III – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE. Tale punto prevede la precedenza nelle tre fasi delle procedure dei trasferimenti. Al punto 2) della elencazione del personale beneficiario di tale precedenza, è stato precisato che ne beneficia il personale che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo.
E’ stato precisato, tra l’altro, che nella prima fase dei movimenti la precedenza si applica esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune.
Art. 7, comma 1, punto IV - PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ. E’ stato sostituito sia nel titolo che nel testo il termine sessennio al posto di quinquennio per le motivazioni già esplicitate al punto II.
Art. 7, comma 1, punto V - ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’. In tale punto sono state apportate una serie di modifiche. In particolare, in caso di figlio che assista un genitore, la dimostrazione della unicità di assistenza deriva dalla presenza di entrambe le condizioni appresso riportate:
documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
impossibilità da parte di ciascun figlio di potersi occupare dell’assistenza al genitore per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione.
E’ stato previsto, inoltre, per tutto il personale beneficiario della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104, l’obbligo di indicare l’intero Comune di ricongiungimento o il distretto di ricongiungimento in caso di Comuni con più distretti; nel caso il richiedente non si attenga a tale indicazione non beneficerà del diritto di precedenza nella mobilità; è stato precisato che, in assenza di posti richiedibili nel Comune dove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, con posti richiedibili.
Nei trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa, a seguito della nomina a tempo indeterminato.
I figli che assistano un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente assistenza continuativa a seguito del nuovo rapporto a tempo indeterminato potranno usufruire della precedenza tra province diverse soltanto nelle operazioni di mobilità annuale.
Art. 7, comma 1, punto VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI - E’ stato precisato, ai fini dell’attribuzione della precedenza, che l’esercizio del mandato di tale personale deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Art. 7, comma 2) – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. E’ stato previsto per i beneficiari della precedenza di cui al punto V, l’applicabilità della stessa ai fini della graduatoria di istituto, soltanto se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito.
Nel caso che la scuola di titolarità si trovi in Comune diverso o distretto sub-comunale diverso da quello dell’assistito, per ottenere l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, occorre produrre domanda volontaria, per l’a.s. 2010/2011 di trasferimento per l’intero Comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito o Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, in assenza di posti richiedibili.
Per gli amministratori degli Enti Locali l’esclusione si applica solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e soltanto se si è titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore di EE.LL..
Nell’art. 9, punto b – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI - E’ stato precisato che l’onere di documentazione dell’assistenza in via esclusiva, per beneficiare della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, è previsto solo nei casi di assistenza al genitore.
All’art. 20 – INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - Per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia, al punto B II, è stato precisato che i docenti in servizio nel plesso confluito in altro circolo o istituto comprensivo che non optano, rimangono nell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini della determinazione del soprannumero, ma diventano soprannumerari nel caso di soppressione del circolo o istituto comprensivo di precedente titolarità.
In quest’ultimo caso, i titolari individuati quali soprannumerari, mantengono il diritto al rientro di cui al punto II) dell’art. 7 in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.
Per i docenti di scuola secondaria al punto E è stato previsto che, nei casi di chiusura del punto di erogazione del servizio, il docente che non eserciti opzione per l’istituto di confluenza diviene automaticamente perdente posto.
E’ stato inserito un art. 20 bis relativo a Mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza.
In tale articolo sono state adottate specifiche norme, sia per il personale docente che per il personale ATA, nei casi di trasferimento a domanda o di rientro nel sessennio per e da un Comune che, a causa del nuovo assetto territoriale, appartenga a provincia diversa da quella di precedente titolarità.
Al comma 4 di tale articolo è stato precisato che le norme contemplate nello stesso non si applicano alle province di nuova istituzione.
Restano ancora sospese alcune questioni relative agli artt. 15, 18 e 37bis che saranno affrontate nella riunione conclusiva.
All’art. 47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO - Sono state apportate modifiche per la individuazione del soprannumerario che va individuato, nel caso di dimensionamento che riguarda più istituti, sulla base di una graduatoria unica.
E’ stata, inoltre, prevista l’assegnazione della sede di titolarità al DSGA, sia nei casi di singolo dimensionamento, sia nei casi di dimensionamento che coinvolga più istituzioni scolastiche, con operazioni da effettuarsi prima di quelle relative ai rientri previsti dall’art. 5 del CCNI.
Art. 48 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE SOPRANNUMERARIO - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO - Al comma 2 di tale articolo sono state effettuate alcune precisazioni per il personale che, individuato quale sopranumerario, presenti domanda condizionata al permanere del soprannumero. Tale personale, nel caso voglia richiedere preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, è tenuto ad esprimere prima delle stesse, comunque, l’intero comune di titolarità o distretto subcomunale nel caso di comuni con più distretti.
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - In tali tabelle sono state apportate alcune modifiche, inserendo nella valutazione alcuni titoli non specificatamente contemplati nella tabella stessa, con particolare riferimento ai diplomi accademici di II livello. Inoltre, nella parte I di tali tabelle - Anzianità di servizio - sono state effettuate le seguenti modifiche:
alla nota 4 relativa al punto B, è stata apportata una modifica chiarificatrice sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria; analogamente sono state effettuate delle precisazioni sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola secondaria di I grado, per la scuola secondaria di II grado e viceversa e per la scuola primaria e dell’infanzia;
alla nota 5 è stato introdotto, per i docenti di religione cattolica, la valutabilità della continuità del servizio, precisando che, il primo anno del triennio valido per l’attribuzione del punteggio, decorre dall’a.s. 2009/2010.