Cessazione dal servizio per compiuto quarantennio e trattenimento in
servizio fino al 67° anno di età
Il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale
scolastico - con la nota prot. n.AOODGPER 1053 del 29 gennaio
1) Applicazione comma 11
dell’art. 72 (personale docente, educativo e ATA)
Nella suddetta Direttiva si
dispone che la “risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro per il
raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga
qualora l’interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in
oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.
Poiché tale passaggio
avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato
che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato
nel corso dell’a.s. 2011/2012, è ammesso a fruire della deroga anche il
personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1°
gennaio 2012.
2) Applicazione comma 7
dell’art. 72
L’istanza di trattenimento
in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in
assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità
contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31
agosto 2011.
Nel caso di una anzianità
contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante,
viene concesso per un solo anno.
Non rientrano nella
disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e
3 dell’art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata
dalla intervenuta normativa.