Informativa regionale supplenze annuali 2009/10 personale docente, educativo ed ATA

Il 19 agosto, presso la Direzione Generale dell’USR/V, si è svolta la riunione sulle indicazioni operative per gli incarichi annuali a T. D. 2009/10.

Questo l’esito dell’informativa e della conseguente concertazione, che ha visto lo SNALS, assieme alle altre OO. SS., proporre una serie di miglioramenti per gli incaricati annuali, grazie anche ai suggerimenti pervenuti in questi giorni allo scrivente.

Il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:

-         Cattedre interne

-   Cattedre orario esterne

-   Spezzoni residui superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte degli USP.

 

È stato subito chiarito che per posto orario si intendono gli spezzoni e gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario cattedra.

 

Lo SNALS ha chiesto ed ottenuto che siano messe in coda al piano provinciale delle disponibilità, per garantire trasparenza e tranquillità nella scelta degli spezzoni, anche gli spezzoni residui pari o inferiori alle 6 ore settimanali.  

Restano confermati i criteri di abbinamento adottati in questi anni e precisamente:

- ore residue  poste nello stesso Comune appartenenti ad articolazioni della  stessa istituzione scolastica;

-  ore residue  poste nello stesso Comune appartenenti a Istituzioni scolastiche diverse;

- ore residue  poste in Comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa Istituzione scolastica;

-  ore residue poste in Comuni diversi appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.  

-  Potranno comunque essere abbinate ore presenti in  non  più di tre sedi scolastiche  poste  in non  più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare  in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico. 

Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito  a costituire cattedre o posti orario, sono “restituite” ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell’art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

Ø prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

Ø successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;

Ø infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse  saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto.

Tali ore, residuate dalle operazioni di abbinamento, non devono essere coperte mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

 

        A)    Scelta di spezzoni o abbinamenti tra spezzoni

              In via generale gli aspiranti possono scegliere, oltre alle cattedre intere,:

-   un singolo  spezzone;

-  abbinare 2 o più spezzoni residui, superiori alle 6 ore (per lo Snals anche inferiori alle 6 ore) e non costituenti cattedra;

-  modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra, già proposti dagli USP.

 

       In quanto costituendo organico, non è consentito modificare le cattedre orario esterne tranne che nel caso indicato alla lettera B)  (part-time).

        

          B)    Part-time

Premesso che, di norma, l’orario part-time deve essere pari al 50% dell’orario a tempo pieno previsto per le varie  tipologie di scuola,in sede di convocazione  agli aspiranti interessati a costituire un rapporto di lavoro part-time  sarà consentito:

-  Scegliere uno o più spezzoni residui ;

-  Scegliere una sola parte di cattedra orario esterna, senza possibilità di modificare la consistenza oraria del singolo spezzone (ad esempio: cattedra orario esterna composta da 9 ore + 9 ore, sarà possibile scegliere uno dei  due spezzoni di 9 ore  e non ad esempio  12 ore)

    I docenti interessati al part-time non possono comunque richiedere di spezzare una cattedra/posto interno, tenuto conto di quanto precisato dall’art. 39, comma 3, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.

   Per la scuola secondaria la scelta dell’orario part-time deve tenere conto della consistenza degli spezzoni indivisibili costituenti la cattedra e potrebbe pertanto non ammontare esattamente  a 9 ore, ma essere superiore o inferiore a tale orario.

 

    Qualora l’aspirante interessato al part-time scelga una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2010,  ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2010 in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 3.5.1999 n. 124 e dell’art. 1 comma 1 del D.M. n. 131 del 13.6.2007,  lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante.

 

    Le ore che residuano da tale operazione, se superiori a 6, si aggiungono alle altre disponibilità  provinciali; se pari o inferiori a 6 saranno invece restituite al competente Dirigente Scolastico.

 

     I predetti spezzoni, residuati dal part-time, essendo disponibili solo di fatto e non di diritto, dovranno invece essere  coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010)

(Ad esempio: cattedra orario esterna,  vacante e disponibile fino al 31.8.2010, composta da 9 ore + 9 ore: l’aspirante  che sceglie di stipulare un contratto part-time per 9 ore, ha diritto al contratto  fino al 31.8.2010. L’aspirante che invece sceglie le rimanenti 9 ore, dovrà stipulare un contratto fino al 30.6.2010). 

        In base all’art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 l’accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

        Pertanto, le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare.

-         innanzitutto, gli aspiranti che hanno titolo al completamento d’orario, secondo le disposizioni di cui all’art.4 del D.M. citato, e

-         poi, gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

 

a)      Riconvocazione ai sensi art. 3,comma 5 D.M. n. 131 del 13.6.2007.

        L’art. 3, 5° comma, del D.M. citato, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2009, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2009, per il medesimo o diverso insegnamento.

 

b)      Completamento d’orario

        Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 131/07 e dell’art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007, gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, hanno titolo al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

        Nello specifico, coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto in quanto non erano disponibili posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di posti durata annuale, come previsto dal citato art. 3, comma 5, hanno diritto al completamento sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto.

         Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario nella stessa classe di concorso solo mediante scorrimento delle graduatorie d’istituto e conservano titolo a completare l’orario anche mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento per altre classi di concorso.

 

Gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto part-time non devono ovviamente essere tenuti in considerazione per il completamente d’orario.

 

        I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione per alunni diversamente abili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

Eventuale rinuncia comporta la perdita del diritto di altre convocazioni. 

        Ai fini dell’assunzione dei beneficiari delle riserve dei posti di cui alla legge n. 68/09, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria, a prescindere quindi dalla suddivisione in fasce.

Di conseguenza l’aspirante alla riserva incluso in terza fascia, ha titolo alla nomina, ricorrendo ovviamente tutti gli altri requisiti, anche se vi sono ancora candidati in prima e seconda fascia da nominare.

      A)    Costituzione rapporti di lavoro  part-time

      L’art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

      In sede di convocazione, potranno scegliere di stipulare il contratto a tempo determinato ad orario parziale, anche disaggregando posti interi, nel rispetto comunque della disciplina contenuta nell’art. 58 del CCNL del 29.11.2007.

      Nello specifico tale articolo prevede che l’orario del  posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno.

      Di conseguenza i posti interi non possono essere stipulati contratti inferiori a 18 ore..

 

       B)    Costituzione posti interi derivanti da part-time.

       Analogamente ai precedenti anni scolastici, e’ possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da part-time.

       Nel merito si confermano sostanzialmente le indicazioni fornite lo scorso anno  scolastico per l’abbinamento di più part-time, e cioè:

-      abbinamenti proposti dall’USP.;

-      prioritariamente all’interno della stessa istituzione scolastica;

-      tra non più di due scuole;

-      secondo il criterio della facile raggiungibilità da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.

Sono stati aggiunti anche i seguenti criteri:

-      abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale);

-      abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di istituzione scolastica.

 

Lo SNALS ha chiesto che anche per gli ATA ci sia la predisposizione da parte degli USP di un piano provinciale delle disponibilità.

      

Si allega la :

ed inoltre una: