Informativa regionale supplenze annuali 2009/10 personale docente, educativo ed ATA
Il 19 agosto, presso
Questo l’esito dell’informativa e della conseguente concertazione, che ha visto lo SNALS, assieme alle altre OO. SS., proporre una serie di miglioramenti per gli incaricati annuali, grazie anche ai suggerimenti pervenuti in questi giorni allo scrivente.
PIANO DELLE DISPONIBILITA’ PROVINCIALI
Il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:
-
Cattedre interne
-
Cattedre orario esterne
-
Spezzoni residui superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra
loro da parte degli USP.
È stato subito chiarito che
per posto orario si intendono gli spezzoni e gli abbinamenti di spezzoni che non
raggiungono l’orario cattedra.
Lo SNALS ha chiesto ed ottenuto che siano messe in coda al piano provinciale
delle disponibilità, per garantire trasparenza e tranquillità nella scelta degli
spezzoni, anche gli spezzoni residui pari o inferiori alle 6 ore settimanali.
CRITERI COSTITUZIONE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
Restano confermati i criteri di abbinamento adottati in questi anni e
precisamente:
-
ore residue
poste nello stesso Comune appartenenti ad
articolazioni della
stessa istituzione scolastica;
-
ore residue
poste nello stesso Comune appartenenti a Istituzioni
scolastiche diverse;
-
ore residue
poste in Comuni diversi appartenenti ad
articolazioni della stessa Istituzione scolastica;
-
ore residue poste in Comuni diversi appartenenti ad
istituzioni Scolastiche diverse.
-
Potranno comunque essere abbinate ore
presenti in
non
più di tre sedi
scolastiche
poste
in non
più
di due comuni e si dovrà tener presente il
criterio della facile raggiungibilità, da valutare
in relazione alla rete
stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.
SPEZZONI
RESIDUI PARI O INFERIORI
A 6 ORE SETTIMANALI
Le ore di insegnamento
pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito
a costituire cattedre o posti orario, sono
“restituite” ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell’art. 22,
comma 4 della legge Finanziaria
Ø
prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al
completamento di orario;
Ø
successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato
con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre
l’orario d’obbligo;
Ø
infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue
dopo le precedenti operazioni, le ore stesse
saranno attribuite a nuovi supplenti mediante
l’utilizzo delle graduatorie di istituto.
Tali ore, residuate dalle operazioni di abbinamento, non devono essere coperte
mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
POSSIBILI
SCELTE
DA
PARTE DEGLI
ASPIRANTI
CONVOCATI
A)
Scelta di spezzoni o abbinamenti tra spezzoni
In via generale gli aspiranti possono scegliere,
oltre alle cattedre intere,:
-
un singolo
spezzone;
-
abbinare 2 o più spezzoni residui, superiori alle 6 ore (per lo Snals anche
inferiori alle 6 ore) e non costituenti cattedra;
-
modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti
cattedra, già proposti dagli USP.
In quanto costituendo organico, non è consentito
modificare le cattedre orario esterne tranne che nel caso indicato alla lettera
B)
(part-time).
B)
Part-time
Premesso che, di norma,
l’orario part-time deve essere pari al 50% dell’orario a tempo pieno previsto
per le varie
tipologie di scuola,in sede di convocazione
agli aspiranti interessati a costituire un rapporto
di lavoro part-time
sarà consentito:
- Scegliere uno o più spezzoni residui ;
- Scegliere una sola parte di cattedra orario esterna, senza
possibilità di modificare la consistenza oraria del singolo spezzone (ad
esempio: cattedra orario esterna composta da 9 ore + 9 ore, sarà possibile
scegliere uno dei
due spezzoni di 9 ore
e non ad esempio
12 ore)
I docenti interessati al part-time non possono
comunque richiedere di spezzare una cattedra/posto interno, tenuto conto di
quanto precisato dall’art. 39, comma 3, del CCNL Comparto Scuola del
Per la scuola secondaria la scelta dell’orario
part-time deve tenere conto della consistenza degli spezzoni indivisibili
costituenti la cattedra e potrebbe pertanto non ammontare esattamente
a 9 ore, ma essere superiore o inferiore a tale
orario.
Qualora l’aspirante interessato al part-time scelga
una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili
fino al
Le ore che residuano da tale operazione, se
superiori a 6, si aggiungono alle altre disponibilità
provinciali; se pari o inferiori a 6 saranno invece
restituite al competente Dirigente Scolastico.
I predetti spezzoni, residuati dal
part-time, essendo disponibili solo di fatto e non di diritto, dovranno invece
essere
coperti
mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche (
(Ad esempio:
cattedra orario esterna,
vacante e disponibile fino al
DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI - IPOTESI DI RICONVOCAZIONE
DEGLI ASPIRANTI
In base all’art. 3, comma 4 del D.M. 131/07
l’accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione,
rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Pertanto, le disponibilità successive che si vengono
a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori
fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare.
-
innanzitutto, gli aspiranti che hanno titolo al completamento d’orario, secondo
le disposizioni di cui all’art.4 del D.M. citato, e
-
poi, gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di
assunzione.
a)
Riconvocazione ai sensi
art. 3,comma 5 D.M. n. 131 del
L’art. 3, 5° comma, del D.M. citato, in deroga al
principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di
disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una
supplenza fino al termine delle attività didattiche
per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili
fino al
b)
Completamento d’orario
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 131/07 e dell’art. 40,
comma 7 del CCNL
Nello specifico, coloro che hanno accettato una
supplenza ad orario ridotto in quanto non erano disponibili posti interi, oltre
ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di posti durata
annuale, come previsto dal citato art. 3, comma 5, hanno diritto al
completamento sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto.
Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi,
hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto,
hanno titolo a completare l’orario nella stessa classe di concorso solo mediante
scorrimento delle graduatorie d’istituto e conservano titolo a completare
l’orario anche mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento per
altre classi di concorso.
Gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto part-time non devono
ovviamente essere tenuti in considerazione per il completamente d’orario.
OBBLIGO ACCETTAZIONE POSTI SOSTEGNO ABILITATI/SPECIALIZZATI TRAMITE
CORSI SPECIALI D.M. n. 21/05
I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la
specializzazione per alunni diversamente abili tramite la frequenza dei corsi
speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a
tempo determinato con priorità su posti di
sostegno.
Eventuale rinuncia comporta
la perdita del diritto di altre convocazioni.
ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 68/99 (INVALIDI E ORFANI)
Ai fini dell’assunzione dei beneficiari delle riserve dei posti di cui alla legge n. 68/09, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria, a prescindere quindi dalla suddivisione in fasce.
Di conseguenza l’aspirante alla riserva incluso in terza fascia, ha titolo alla nomina, ricorrendo ovviamente tutti gli altri requisiti, anche se vi sono ancora candidati in prima e seconda fascia da nominare.
CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE A.T.A
A)
Costituzione rapporti di lavoro
part-time
L’art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola,
prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo
determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
In sede di convocazione, potranno scegliere di
stipulare il contratto a tempo determinato ad orario parziale, anche
disaggregando posti interi, nel rispetto comunque della disciplina contenuta
nell’art. 58 del CCNL del
Nello specifico tale articolo prevede che l’orario
del
posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a
tempo pieno.
Di conseguenza i posti interi non possono essere
stipulati contratti inferiori a 18 ore..
B)
Costituzione posti interi derivanti da part-time.
Analogamente ai precedenti anni scolastici, e’
possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da
part-time.
Nel merito si confermano sostanzialmente le
indicazioni fornite lo scorso anno
scolastico per l’abbinamento di più part-time, e
cioè:
-
abbinamenti proposti dall’USP.;
-
prioritariamente all’interno della stessa istituzione scolastica;
-
tra non più di due scuole;
-
secondo il criterio della facile raggiungibilità da valutare in relazione alla
rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.
Sono stati aggiunti anche i seguenti criteri:
-
abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time
(orizzontale/verticale);
-
abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di istituzione
scolastica.
Lo SNALS ha chiesto che anche per gli ATA ci sia la predisposizione da parte
degli USP di un piano provinciale delle disponibilità.
Si allega
ed inoltre una: