Chiarimenti sulle proroghe dei contratti dei docenti supplenti temporanei
Il MIUR,
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III, con la nota
Prot. n. AOODGPER 9038 del
17 giugno 2009, inviata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, a chiarimento e parziale rettifica della
nota prot. A00DGPER 8556 del 10 giugno
Ø
per il personale docente, le disposizioni che prevedono il mantenimento in
servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali,
riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione
di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche
ipotesi stabilite al riguardo dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del comparto
scuola;
Ø
per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle
ipotesi di cui al sopraccitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle
lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine
delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni
strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di
presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio
e valutazione finale