Chiarimenti sulle proroghe dei contratti dei docenti supplenti temporanei

Il MIUR, Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III, con la nota Prot. n. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009, inviata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a chiarimento e parziale rettifica della nota prot. A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 ha precisato che:

Ø       per il personale docente, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola;

Ø       per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale

 

·        nota Prot. n. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009;

·        nota Prot. n. A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009.